Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 2 giugno 2022
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:447
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0541_INF
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento
(causa C‑541/21 P) (
1
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto delle istituzioni – Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo – Articolo 33, paragrafi 1 e 2 – Indennità di assistenza parlamentare – Ripetizione dell’indebito – Eccezione di illegittimità – Principio della certezza del diritto – Principio della tutela del legittimo affidamento – Valutazione delle prove – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione
(v. punto 34)
2.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione
(v. punti 35, 36)
3.
Corte di giustizia – Sentenze – Interpretazione delle norme giuridiche – Applicazione ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della pronuncia
(v. punti 45, 46)
4.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Ricorso a nozioni giuridiche indeterminate che devono essere interpretate e applicate dall’amministrazione – Ammissibilità
(v. punto 62)
5.
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione che non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri – Interpretazione autonoma e uniforme
(v. punti 64, 65)
6.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
(v. punti 92, 93)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
(
1
)
GU C 24 del 17.1.2022
.