Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44278/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, si risolve in un tentativo non consentito di rilettura nel merito delle risultanze istruttorie volte a valorizzare i profili di minima offensività che, invero, sono stati specificamente vagliati dal giudice d'appello che ha motivatamente escluso che il fatto potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 131-bis cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sul tema, non potendosi ravvisare gli estremi della manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, si risolve in un tentativo non consentito di rilettura nel merito delle risultanze istruttorie volte a valorizzare i profili di minima offensività che, invero, sono stati specificamente vagliati dal giudice d'appello che ha motivatamente escluso che il fatto potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 131-bis cod.pen. ; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sul tema, non potendosi ravvisare gli estremi della manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44278/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris