CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA ' CC73(W sul ricorso 1785-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA, 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; A - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3031/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre avverso la sentenza n. 3031/08/2020 della CTR per la Sicilia che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto irrilevanti gli elementi emersi nel corso del giudizio penale, peraltro conclusosi con l'assoluzione del legale rappresentante della ricorrente. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. Il ricorso è affidato a tre motivi. In prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo parte ricorrente prospetta censura ex 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia nella sentenza impugnata in relazione ad autonomi motivi di appello, non esaminati dai Giudici di secondo grado, ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 35, co. 3, d.lgs. n. 546/1992. Segnatamente la CTR avrebbe disatteso le doglianze di omessa pronuncia, svolte avverso la pronuncia di primo grado, con una motivazione incomprensibile, non avendo dimostrato i profili di incompatibilità sottesi al rigetto implicito invece riconosciuto dalla CTR. Soggiunge che di fatto la CTR avrebbe semplicemente omesso di esaminare le doglianze svolte nell'atto di appello, a loro volta ignorate anche dalla CTP. Ric. 2021 n. 01785 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 20 d.lgs. n. 74/2000 nonché dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 per essere la CTR caduta in errore, ritenendo di dover fare automatica applicazione della decisione del giudice penale anziché valutarla al fine di sindacare la legittimità dell'avviso impugnato. Con il terzo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, co. 1, lett. d) e 40 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell'art. 54, co. 2, d.P.R. n. 633/1972 nonché violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per non aver la CTR adeguatamente vagliato le argomentazioni addotte dalla società contribuente e per non aver correttamente applicato i principi in materia di riparto e di onere della prova. Non sussistendo le evidenze decisorie di cui all'art. 375 c.p.c., occorre rinviA nuovo ruolo con remissione degli atti alla V sezione civile di questa Corte. PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla V sezio