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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04150/2023

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la seguente ORDINANZA SU] ricorso n. r.g. 21298-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] i \ PREVIDENZA 5OCIA1,1',, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S( elettivamente domiciliato in ROMA, VIA •,SARI:, :CARIA N 29, presso nvvocyruin cENTRALv 1)11 i 10, rappresentato e difeso dagli avvocati sGm-ns -1() MARITATO, cARIA fislo, r,\I ANLT,1,1', DI:, ROSE„\[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro \Nu \ - intimata - avverso la sentenza n. 60/2021 della CORTE D'APPITLO di R1;,G(;1() C \l,_\BRIA, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. \FloRy.

RI1EVATO che: la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 60 del 2021 e per quanto qui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avvocata Manuela l'alduto (iscritta all'albo degli avvocati e non alla Cassa l'orense) alla gestione separata presso l'INPS per l' anno 2009, in quanto la richiesta di pagamento era stata notificata alla contribuente solo il 2 luglio 2015, a fronte della decorrenza del termine prescrizionale, inteso dalla scadenza per il relativo pagamento, dal 16 giugno 2010i; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; l'avvocata Manuela l'Auto non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata. )NSIDIRATo che: C( n l'unico motivo di ricorso principale, l'I.N.P.S. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione in relazione alla I,. 9 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), per avere Li Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] non applicabto il D.P.C.M. indicato in epigrafe; il motivo è fondato: Ric. 2021 n. 21298 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- Cass. Sez. 1,, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/2021, n. 32467, n. 20500 del 2022, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, dopo aver ribadito l'orientamento C( nsolidato di cluesta Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo) pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, (ass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami), hanno ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.N1. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai C( ntributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (y.

Cass.19/4/2021,n. 10273); inoltre, si ess chiarito che "il differimento del termine di pagamento c()ncerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 1997, art. 1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273); in definitiva, nel caso di specie, dovendo condiderarsi che il termine di pagamento deve ravvisarsi nel 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del 14.6.2010 nonché DPCM 10.6.2010, il credito non era prescritto al momento in cui fu notificato l'atto interruttivo del 2 luglio 2015; R;c. 2021 n, 21298 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -3- dunque, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.N1.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA SU] ricorso n. r.g. 21298-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] i \ PREVIDENZA 5OCIA1,1',, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (S( elettivamente domiciliato in ROMA, VIA •,SARI:, :CARIA N 29, presso nvvocyruin cENTRALv 1)11 i 10, rappresentato e difeso dagli avvocati sGm-ns -1() MARITATO, cARIA fislo, r,\I ANLT,1,1', DI:, ROSE„\[OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro \Nu \ - intimata - avverso la sentenza n. 60/2021 della CORTE D'APPITLO di R1;,G(;1() C \l,_\BRIA, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. \FloRy. RI1EVATO che: la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 60 del 2021 e per quanto qui di interesse, ha dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avvocata Manuela l'alduto (iscritta all'albo degli avvocati e non alla Cassa l'orense) alla gestione separata presso l'INPS per l' anno 2009, in quanto la richiesta di pagamento era stata notificata alla contribuente solo il 2 luglio 2015, a fronte della decorrenza del termine prescrizionale, inteso dalla scadenza per il relativo pagamento, dal 16 giugno 2010i; avverso tale sentenza, ricorre l'Inps sulla base di un motivo, illustrato da successiva memoria; l'avvocata Manuela l'Auto non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata. )NSIDIRATo che: C( n l'unico motivo di ricorso principale, l'I.N.P.S. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione in relazione alla I,. 9 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), per avere Li Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] non applicabto il D.P.C.M. indicato in epigrafe; il motivo è fondato: Ric. 2021 n. 21298 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- Cass. Sez. 1,, 19/04/2021, n. 10273, nonché, più di recente, Cass.8/11/2021, n. 32467, n. 20500 del 2022, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, dopo aver ribadito l'orientamento C( nsolidato di cluesta Corte secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo) pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, (ass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami), hanno ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.N1. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai C( ntributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (y. Cass.19/4/2021,n. 10273); inoltre, si ess chiarito che "il differimento del termine di pagamento c()ncerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 1997, art. 1, commi 96 e segg." (Cass. 19/4/2021, n. 10273); in definitiva, nel caso di specie, dovendo condiderarsi che il termine di pagamento deve ravvisarsi nel 6 luglio 2010 per il saldo 2009 (v. circolare n. 73 del 14.6.2010 nonché DPCM 10.6.2010, il credito non era prescritto al momento in cui fu notificato l'atto interruttivo del 2 luglio 2015; R;c. 2021 n, 21298 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- dunque, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.N1. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di le
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