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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2020

Cassazione n. 36860/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteLsgatite le conclusioni del PG dod. behm; C(4,1‘t4 f q,1,1 tia" em # emi tr2 o d oixf A4A.A4 ) 42-- utd itAtTel [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 25.11.2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena da scontare, a modifica dell'ordine di esecuzione emesso in data 14.6.2018.

Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra reati separatamente giudicati, provvedendo quindi a rideterminare la pena complessiva, ma tale provvedimento non aveva rilievo ai fini esecutivi, essendo le porzioni di pena rideterminate relative a condanne che l'istante aveva già scontato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Viene denunciata la violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione sull'oggetto della richiesta formulata con l'incidente di esecuzione, relativa alla considerazione nel cumulo delle pene anche di quelle già espiate ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, osservando che nel provvedimento di cumulo delle pene vanno inserite tutte le pene, anche già scontate prima della data di consumazione dell'ultimo reato (Sez. 1, n. 20207 del 27.3.2018, Rv. 273141). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

1. L'incidente di esecuzione riguarda la determinazione della pena da scontare compiuta dall'ordine di esecuzione emesso in data 14.6.2018.

Il cumulo ha riguardato la condanna inflitta con sentenze pronunciate, in data 1.5.2013 e 16.1.2018, dalla Corte di appello di Napoli ad una pena complessiva di anni sei e mesi sei di reclusione, per reati di rapina commessi, rispettivamente, in data 13.7.2011 e 29.10.2016.

Con ordinanza in data 9.12.2019 il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati da altre quattro sentenze di condanna, diverse da quelle cui si riferiva l'ordine di esecuzione emesso in data 14.6.2018 e tutte divenute irrevocabili prima dell'anno 2010, determinando la pena del reato continuato in mesi otto, rispetto al cumulo materiale delle in litte da ciascuna sentenza, pari ad anni uno e mesi cinque di reclusione.

La difesa aveva quindi proposto incidente di esecuzione affinchè, nella determinazione della pena residua da scontare, di cui al cumulo emesso in data 14.6.2018, si cOnsiderasse, per il principio della fungibilità, il periodo di mesi nove di reclusione già scontato e risultato sine titulo a seguito del riconoscimento della continuazione di cui all'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta osservando che i periodi di detenzione (ora) sine titulo erano stati sofferti tutti "prima della commissione dei delitti relativi alle condanne per le quali è intervenuto il provvedimento di cumulo".

3. L'unico motivo di ricorso censura per violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. il diniego del giudice dell'esecuzione, preceduto da quello del pubblico ministero cui l'istanza era stata proposta, all'emissione di nuovo ordine di esecuzione che tenesse conto del sopravvenuto provvedimento di riconoscimento della continuazione.

Il motivo è infondato.

Se è vero che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., è attività doverosa, funzionale all'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva e all'interesse dell'ordinamento all'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario (Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, Cafarelli, Rv. 251417), pur tuttavia ad esso si deve procedere nel caso in cui debba essere determinata la pena da eseguire ovvero nel caso in cui, rispetto ad un precedente provvedimento di cumulo, debba, in ragione di provvedimenti sopravvenuti, essere rideterminata.

Nel caso in esame il provvedimento successivo all'ultimo cumulo aveva riguardato condanne, diverse da quelle poste in esecuzione, che erano già state eseguite e in tempi precedenti la commissione dei reati cui si riferiscono le condanne oggetto dell'ultimo cumulo.

Ne discende che, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, quei periodi di esecuzione, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non possono essere computati ai fini della determinazione della pena da eseguire.

4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteLsgatite le conclusioni del PG dod. behm; C(4,1‘t4 f q,1,1 tia" em # emi tr2 o d oixf A4A.A4 ) 42-- utd itAtTel [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 25.11.2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena da scontare, a modifica dell'ordine di esecuzione emesso in data 14.6.2018. Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra reati separatamente giudicati, provvedendo quindi a rideterminare la pena complessiva, ma tale provvedimento non aveva rilievo ai fini esecutivi, essendo le porzioni di pena rideterminate relative a condanne che l'istante aveva già scontato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Viene denunciata la violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione sull'oggetto della richiesta formulata con l'incidente di esecuzione, relativa alla considerazione nel cumulo delle pene anche di quelle già espiate ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, osservando che nel provvedimento di cumulo delle pene vanno inserite tutte le pene, anche già scontate prima della data di consumazione dell'ultimo reato (Sez. 1, n. 20207 del 27.3.2018, Rv. 273141). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. 1. L'incidente di esecuzione riguarda la determinazione della pena da scontare compiuta dall'ordine di esecuzione emesso in data 14.6.2018. Il cumulo ha riguardato la condanna inflitta con sentenze pronunciate, in data 1.5.2013 e 16.1.2018, dalla Corte di appello di Napoli ad una pena complessiva di anni sei e mesi sei di reclusione, per reati di rapina commessi, rispettivamente, in data 13.7.2011 e 29.10.2016. Con ordinanza in data 9.12.2019 il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati da altre quattro sentenze di condanna, diverse da quelle cui si riferiva l'ordine di esecuzione emesso in data 14.6.2018 e tutte divenute irrevocabili prima dell'anno 2010, determinando la pena del reato continuato in mesi otto, rispetto al cumulo materiale delle in litte da ciascuna sentenza, pari ad anni uno e mesi cinque di reclusione. La difesa aveva quindi proposto incidente di esecuzione affinchè, nella determinazione della pena residua da scontare, di cui al cumulo emesso in data 14.6.2018, si cOnsiderasse, per il principio della fungibilità, il periodo di mesi nove di reclusione già scontato e risultato sine titulo a seguito del riconoscimento della continuazione di cui all'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta osservando che i periodi di detenzione (ora) sine titulo erano stati sofferti tutti "prima della commissione dei delitti relativi alle condanne per le quali è intervenuto il provvedimento di cumulo". 3. L'unico motivo di ricorso censura per violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. il diniego del giudice dell'esecuzione, preceduto da quello del pubblico ministero cui l'istanza era stata proposta, all'emissione di nuovo ordine di esecuzione che tenesse conto del sopravvenuto provvedimento di riconoscimento della continuazione. Il motivo è infondato. Se è vero che in giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., è attività doverosa, funzionale all'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva e all'interesse dell'ordinamento all'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario (Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, Cafarelli, Rv. 251417), pur tuttavia ad esso si deve procedere nel caso in cui debba essere determinata la pena da eseguire ovvero nel caso in cui, rispetto ad un precedente provvedimento di cumulo, debba, in ragione di provvedimenti sopravvenuti, essere rideterminata. Nel caso in esame il provvedimento successivo all'ultimo cumulo aveva riguardato condanne, diverse da quelle poste in esecuzione, che erano già state eseguite e in tempi precedenti la commissione dei reati cui si riferiscono le condanne oggetto dell'ultimo cumulo. Ne discende che, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, quei periodi di esecuzione, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., non possono essere computati ai fini della determinazione della pena da eseguire. 4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis
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