CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 21079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15558/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Tacito n. 23, presso l o studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresent at o e difesodagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procur a in calce alricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliat i in Roma, via Malcesine n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l i rappresenta e dife nde con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , g iusta procura in calce al controricorso; Oggetto: azienda ramo accertamento proprietà AC –12/07/2023 r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , prima sezione civile, n. 1151/2019,del 15 marzo 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a undici motiv i , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto la domanda con cui l’odierno ricorrente chiedeva l’accertamento della proprietà della quota del 20% del ramo di azienda costituito dall’attività di agenzia ge n erale [OSCURATO:PERSONA] , esercitata per il tramite della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di associazione - oggi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – con condanna di tutti gli attuali controricorrenti al risarcimento dei danni derivanti dall’asserito abusivo esercizio , in danno dell’attore , dell’attività assicurativa con connessa appropriazione degli utili da partecipazionespettanti all’effettivo titolare della quot a . 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., hanno resistitocon controricorso. 3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede rileva, ha ritenuto: 3.1. che non vi era stata alcuna cessione di azienda tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui lo [OSCURATO:PERSONA] era socio al 20%, e che ha esercitato l’attività di agente assicurativo [OSCURATO:PERSONA], e le società [OSCURATO:SOCIETA] r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].); 3.2. che lo [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato socio della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., né esistevaalcun nesso che legasse tale società alla originaria Cordini A ssicurazioni s.a.s., come dimostrato anche dall’esistenza di un nuovo contratto di mandato conferitoda Unipol alla s.n.c.; 3.3. che nessuna responsabilità risarcitoria poteva rinvenirsi in capo agli originari convenuti, n é a titolo di conseguenza del supposto reato di truffa , né ad altro titolo, atteso che lo [OSCURATO:PERSONA] pretendeva infondatamente di essere titolare della quotadel patrimonio della s.n.c., e di p ot er quindi reclamare la titolarità dei corrispondenti beni utilizz ati pe r l’esercizio dell’imprese laddove , in senso contrario , andava affermato che egli era titolare della sola quota di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA].ni, poi [OSCURATO:PERSONA], peraltro ceduta a terzi nel gennaio 2011. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ opportuno premettere che la ratio decidendi della sentenza impugnata si individua nella negazione della sussistenza di alcuna cessione di azienda – o di ramo di azienda – tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e le società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (odiernaCordini [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), con conseguente negazione della sussistenza di alcun abusivo esercizio di attività assicurativa in danno dello [OSCURATO:PERSONA]; nonché sull’ulteriore argomento che lo [OSCURATO:PERSONA] è stato socio della sola [OSCURATO:PERSONA] – poi [OSCURATO:PERSONA] – avendo r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] egli ceduto le proprie quote nel 2011, e mai delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Con tale premessa, il ricorso non può trovare accoglimento, in relazione ad alcuno dei motivi form ulati, sui quali partitamentesi osserva: a.Primo motivo: « 1. - ex art . 360 n. 4 c.p.c .: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia sulle domande in via principale di accertamento e declaratoria della responsabilità extracontrattuale con le relative conseguenze risarcitorie e in via subordinata e residual e di indennizzo per ingiustificato arricchimento - omessa pronunc ia sul motivo di appello numero cinque», d educendo si la totale omissione da parte della Corte d'appello della pronuncia sulle domande di accertamento e declaratoria della responsabilità extracontrattuale, con conseguenti domande risarcitorie ex articoli 2043 e 185 c.p.c. proposte in via principale , e sulla domanda proposta in via incidentale di indennizzo per ingiustificato arricchimento. b. Secondo motivo : « 2. - ex art . 360 n. 3 c.p.c .: error in procedendo per violazionedell’art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia sulle domande in via principale di accertamento e declaratoria della responsabilità extracontrattuale con le relative conseguenze risarcitorie e in via subordinat a e residual e di indenni zzo per ingiustificato arricchimento - omessa pronuncia sul motivo di appello numero cinque», d educendo si in subordine rispetto al primo motivo,la mancata pronuncia sulle domande oggetto della censura,con conseguente necessità di cassazione con rinvio.r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi, che per la loro sostanziale connessione possono essere congiuntamenteesaminati, sono infondati. La Corte territoriale non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria , come lamenta il primo motivo , né vi è alcuna falsa applicazionedel precetto di cui all’art. 112 cod. proc. civ., come aggiunge il secondo motivo. È, infatti, sufficiente leggere le conclusioni dello [OSCURATO:PERSONA], trascritte nell’ epigrafe della sentenza oggi impugnata , per rendersi edotti della circostanza che i giudici di secondo grado si siano perfettamente r e si conto dell’esistenza della domanda risarcitoria , formulata in primo gradoe riproposta in appello. [OSCURATO:SOCIETA], la sentenza di secondo grado ha escluso qualsiasi fondatezza della domanda principale con cui lo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva accertarsi la sua titolarità del 20% del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. - poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - avendo negato il fatto costitutivo di tale pretesa, identificato dall’ originario attore nella cessione di un ramo di azienda. Da tanto consegue che le domande di danno – il cui fatto costitutivo lo [OSCURATO:PERSONA] indentificava nell’abus iv o esercizio dell’attività assicurativa da parte Cordini e Sa rdi s.n.c. - poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. – con appropriazione degli utili da partecipazione asseritamente a lui spettanti – sono state implicitamenterespinte, avendo la Corte territoriale , come detto , respinto la domanda di accertamento della qualit à di socio in capo allo [OSCURATO:PERSONA]. Negata tale qualità, è evidente che nessuno spazio vi era per la valutazione della domanda risarcitoria che tale qualità premettevacome fatto indefettibile di legittimazione. Ne discende che, seppur per implicito, la reiezione della domanda risarcitoriaè immune dalle censure mosse.r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] c. Terzo motivo: « 3. - ex art . 360 n. 3 c.p.c .: error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c. - La Corte ha deciso in contrasto con la circostanza di fatto, pacifica, che la somma corrisposta nel 2011 in favore di [OSCURATO:PERSONA] costituiva il corrispettivo della quota del 20% della società immobiliare», deducendosiche la Corte di appello avrebbe deciso la controversia in contrasto con la circostanza di fatto, affermata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e mai contestata dalla controparte , e pertanto da considerarsi pacifica, che la somma di 100.000 € percepita dallo [OSCURATO:PERSONA] era stata corrisposta non quale pagamento della quota dell'azienda,bensì quale corrispettivo per la cessione della quota del 20% da lui detenuta nella società immobiliare. Il motivo è infondato. In primo luogo, ciò che può essere “pacifico” tra le parti è una circostanza di fatto e non una valutazione giuridica . Nella specie, il ricorrente pretende di dare per pacifico, perché asseritamente non contestato dalla controparte, non già il “fatto” dell’avvenuta percezione di una somma di denaro da parte sua, ma l’imputabilità di tale somma a un rapporto giuridico diverso da quello enucleato dai giudici territoriali. Operazione che non è consentita nel paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ. Sotto concorrente profilo, la censura non contesta alcun criterio ermeneutico tra quelli utilizzati dalla Corte di merito per addivenire al convincimentocirca l’imputazione del pagamento a l rapporto giuridico identificato , ma si limita ad affermare che sarebbe “pacifica” tale imputazione ad altro diverso rapporto , senza tuttavia dimostrare previamente l’erroneità dell’interpretazioneadottata dal giudice del merito .r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ultimo , la censura in esame non sembra confrontarsi efficacemente con la premessa ratio decidendi dalla sentenza impugnata, la quale, come detto , si fonda sull’ accertamento dell’insussistenza di alcuna ce ssione di azienda tra l’ originaria società assicurativa, di cui lo [OSCURATO:PERSONA] era divenuto socio , e le danti causa dell’ odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. d.Q uarto motivo: « 4. - ex art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - La Corte non ha tenuto conto del fatto che la cessione delle quote della società immobiliare è avvenuta oltre quattro anni dopo che il ramo di azienda agenzia assicurativa era uscito dalla s.a.s.», deducendosi che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del lasso temporale di oltre quattro anni che avrebbe separato l'uscita del ramo di azienda costituito dall'agenzia assicurativa della C ordini assicurazioni e la ces sione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] delle proprie quote della società immobiliare. Il motivo è inammissibile, sotto plurimi e concorrenti profili. In via generale, va rammentato che a lla presente controversia, risultando la sentenza impugnata depositata in data 15 marzo 2019, si applica l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134. Ciò comporta che il citato vizio è denunciabile in cassazione ai sensi del suddetto articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico- naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori – in cui si sostanza la censura in esame - non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Sotto concorrente profilo, il motivo è inammissibile anche perché dà per scontato che nella specie sia avvenuta una cessione di rampo di azienda - la cui lontananza temporale dalla cessione delle quote dello [OSCURATO:PERSONA] si addita come elemento decisivo - senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata identificata in premessa , che ta l e circostanza ha negato. e.Quinto motivo: «5. - ex art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. - decision e in senso difforme rispetto alla sentenza di primo grado di una questione che non è stata oggetto di appello né principale né incidentale - vizio di ultra petizione in relazione alla parte della sentenza di secondo grado in cui la Corte d'appello nega che il mutamento del soggetto investito del mandato agenziale non abbia rilevanza ai fini della causa», deducendosiche la Corte territoriale avrebbe deciso in contrasto con quanto affermato dal T ribunale nella sentenza di primo grado, senza che detta decision e fosse stata oggetto di impugnazione da parte degli originari convenuti, per ciò pervenendo a un’illegittima riforma del la predetta sentenza sul punto essenziale inerente alla mancata identificazione dell'azienda “ agenzia di assicurazioni ” con il “ mandato agenziale”. Il motivo è inammissibile. La sentenza di appello che decide in mododifforme da quella di primo grado non può mai essere nulla per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché tale articolo si riferisce alle domande e alleeccezioni in senso stretto proponibili dalle parti e non già al meccanismo devolutivo processuale , per cui la sentenza di secondo grado , per definizione e del tutto a prescinderedai poteri di impugnazione delle parti, si sostituisce a quella di primo grado , anche quando la confermi totalmente , sicché non ha alcuna rilevanzaai fini della validità della decisione di appello che essa abbia o meno condiviso un argomento della sentenza di primogrado.r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] f. Sesto motivo: « 6 . - ex art. 360 n. 3 c.p.c.: errore di diritto, per violazione dell’art. 2555 c.c. - errore del giudice di secondo grado consistente nel confondere il mandato agenziale conferito all'imprenditore agente di assicurazioni con l'azienda come complesso di beni». Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, come indicata in premessa all’esame dei motivi di ricorso. La sentenza impugnata ha accertato che lo [OSCURATO:PERSONA] è stato socio esclu s iv amente della [OSCURATO:PERSONA] – poi [OSCURATO:PERSONA] – avendo egli ceduto le proprie quote nel 2011, e mai delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Ha, peraltro , aggiunto che vi eraprova in atti di un distinto mandato agenziale conferito da Unipol prima alla Cordini assicurazioni e, solo nel 2006, come distinto atto negoziale , alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Tale a ccerta mento non è frutto di alcuna “confusione” da parte del giudice di secondo grado, ma rappresenta un argomento a ulteriore suffragio dell’ acc lara ta completa autonomia tra le vicende traslative d e lla partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] e le vicende assicurative della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].., a ulteriore dimostrazione dell’insussistenzadella cessione di alcun ramo aziendale. g.Settimo motivo: « 7. - ex art. 360 n. 3 c.p.c.: error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c. - La Corte ha deciso in contrasto con la circostanza di fatto, pacifica, che è la stessa azienda agenzia assicurativa dapprima utilizzata per l'esercizio dell'attività di agenzia dalla s.a.s. di cui [OSCURATO:PERSONA] socio, ad essere entrata nella s.n.c. di C ordini e S ardi s.n.c. senza alcun contratto di cessione e senza alcun titolo», r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] deducendosi che la sentenza di appello avrebbe deciso in contrasto con il fatto pacifico ed accertato dal Tribunale che l'agenzia assicurativa originariamente esercitata dalla C ordini assicurazioni fosse entrata nel patrimonio della C ordini e S ardi s.n.c. senza alcun contratto di cessione e senza alcun altro titolo. h.Ottavo motivo: « 8. - ex art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - La Corte non esamina il fatto (discusso tra le parti e deciso dal tribunale in senso positivo per l'odierno ricorrente) che l'azienda agenzia assicurativa è entrata nella s.n.c. senza alcun contratto di cessione e senza alcun titolo». I due motivi , che pe r la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondat i . In relazione al settimo motivo, va detto, ancora una volta, ciò che può essere “pacifico” tra le parti è una circostanza di fatto e non una valutazione giuridica . Nella specie, il ricorrente pretende di dare per pacifico non già un “fatto”, bensì la qualificazione giuridica di un fatto, che egli individua nell’avvenuta automatica cessionedel ramo di azienda assicurativa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale questione presuppone una valutazione giuridica del fatto e, come tale, presuppone la previa dimostrazione dell’ e rrore nella valutazione della prova, nei limiti in cui la stessa è censurabile in questa sede. Peraltro, va ulteriormente osservato che il “fatto” dedotto nel motivo – ovvero l’esistenza di una cessione di azienda “automatica” – non solo non è affidato ad argomenti ermeneutici che ne suffraghino l’univocità, ma si affida in sostanza a un preteso accertamento in tal e senso da part e del giudice di primo r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] grado che, tuttavia, non risultain alcun mo do esser s i espresso in tali termini: invero, a pagina 18, la s entenza di appello riporta testualmente il passo di pagina 9 della sentenza di primo g rado, nella quale il Tribunale si limita a negare che vi sia stata alcuna formale cessione del ramo di azienda avente per oggetto l’eserciziodell’agenzia assicurativa , ma non afferma né accerta in alcunmodo che vi sia stata una cessione implicita dell’ attività . E, sul punto, si è già detto che la Corte territoriale ha dato conto di come vi sia una distinzione genetica dei mandati agenziali conferiti alla Co r dini [OSCURATO:SOCIETA]. e alle danti causa dell’odierna controricorrente , interpretando i n tal m o do le pr o ve a disposizione a l fine di corroborare l ’ affermata inesistenza di alcuna ce s sione di azienda. In tal modo la Corte di appello ha compiuto una valutazione probatoria che si sottrae al sindacato motivazionale, rendendo inammissibile l’ottavo motivo pe r le medesime ragioni esposte a confutazione del quarto motivo del ricorso. i. Nono motivo: « 9. - ex art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - l a Corte omette di esaminare il fatto che il codice della agenzia di assicurazioni di Segrate è rimasto lo stesso». Il motivo, attenendo alla valutazione del materiale probatorio selezionato e utilizzato dal giudice del merito , è inammissibile , per le ragioni dedotte a confutazione del quarto motivo di ricorso. j. Decimo motivo: « 10. - ex art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. e art.118 disp. att. c.p.c. - in quanto La Corte omette completamente r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di motivare la propria decisione sulla questione delle differenze tra le società di persone e le società di capitali relativamente alla proprietà del patrimonio sociale, poiché l'inciso usato per dichiararsi d'accordo sul punto con il giudice di primo grado deve essere equiparato comunque ad una omessa motivazione». Il motivo è inammissibile , perché l ’ adesione espressa a un argomento utilizzato dal giudice di primo grado da pa r te del giudice di appello non può essere equiparato a un’omessa motivazione ma, al più, può condurre a una motivazione meramente apparente, quante volte tuttavia, diversamente che nella specie, il rinvio sia totale e non consenta di ritenere che vi sia stato alcun vaglio critico da parte del giudice di secondo grado rispetto alla censura mosse nel gravame proposto dalla parte. L’inammissibilità deriva, poi, ancora una volta , dalla mancata identificazione e conseguente confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata , che non è basata sulla distinzione tipologica tra società di persone e di capitali, bensì si fonda sulla corretta affermazione che la partecipazione del socio non è direttamente proporzionale al patrimonio sociale, bensì al corrispondente valore della partecipazione che, in relazione al conferimento, egli si s ia visto attribuire al momento dell’ ingresso in società. Ne discende che i diritti amministrativi spettanti al socio possono certamente inerire anche alle facoltà di controllo del corretto operato degli amministratori al fine di gara ntire l’integrità del patrimonio sociale, ma certo non possono assegnare al socio un “diritto di sequela” di natura dominicale sui beni confluiti nel patrimonio della società e di cui la società disponga per l’esercizio della relativa impresa.r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] k. Undicesimo motivo: « 11 - in subordine ex art. 360 n. 3 c.p.c.: errore di diritto per violazione degli artt. 2256 c.c. in relazione agli art. 2315 e 2293 c.c. perché la Corte respinge i primi due motivi di appello in contrasto con le disposizioni codicistiche in materia di società di persone sostenendo che in nessun caso il socio di società di persone può vantare diritti sul patrimonio sociale con ciò entrando in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte.». Il motivo è inammissibile. La Corte di appello, come detto a confutazione del decimo motivo, non ha affatto affermato che il socio non ha diritti sul patrimonio, ma ha precisatoche è sempre il valore della partecipazioneche si riflette nella proporzione della quota che il socio ha conferito in società, non sussistendo alcun diritto dominicale su quanto conferito che, per effetto dell’attribuzione del valore di conferimento, confluisce nel patrimonio della società, su cui il socio può vantare i suoi di r i t ti finalizzati anche, come residual tender , alla restituzione del relativo controvalore monetizzato al momento dell’ estinzione della società. 3. La soccombenza regola le spese di fase, liquidate come indicato indispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 15558/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., le spese di lite della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da pa