CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelitèlle conclusioni del PG ì-às_3t.tc ( 4 (C. T-, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento reso in data 22 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le istanze,proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà in relazione alla pena in esecuzione determinata con provvedimento del 12 ottobre 2020 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che la richiesta era relativa all'esecuzione di una pena superiore ad anni due di reclusione,,,dunque, ostativa alla concessione della detenzione domiciliare invocata. 1.2. Il provvedimento, poi, in relazione alle altre istanze ha ritenuto non favorevole ad una prognosi di reinserimento sociale la condanna per delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riportata dal ricorrente,e la condotta di porto d'armi, accertata,, con ulteriore pronuncia, oltre all'esistenza di processi pendenti, iscritti fino al 2020. Da ultimo si ravvisa inidonea la semilibertà perché gli esiti dell'istruttoria svolta depongono nel senso della necessità della detenzione ordinaria. 2.Avverso il provvedimento indicato, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale denuncia vizio di motivazione con riferimento alla rilevata condanna per reato di cui all'art. 74 TU Stup., fatto per il quale Castorina sarebbe stato assolto. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al reato di porto d'armi, trattandosi di fatto di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, rispetto al quale la motivazione non spiegherebbe l'incidenza in relazione alla possibilità di reinserimento del condannato (si tratta dirrranganello). 3.11 S. Procuratore generale presso questa Corte, K. Tassane, ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto di autosufficienza, quanto alla produzione del dispositivo della sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 74 TU Stup 9e per infondatezza delle deduzioni ulteriori, ritenendo condivisibile la ritenuta pericolosità sociale da parte di chi si renda responsabile di porto illegittimo di strumenti atti ad offendere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1.11 denunciato difetto di motivazione, relativo all'intervenuta assoluzione del Castorína quanto al reato associativo di cui all'art. 74 TU Stup., non è assistito dal necessario requisito di autosufficienza del ricorso. Sul punto, è noto il pacifico indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994) la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e)› cod. proc. pen. configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più vari, anche diversi dall'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, o dall'allegazione in copia, risultando sufficiente l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito. Tanto, dunque, purché detti modi siano, comunque, tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosì luogo, solo in caso contrario, ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma li lett. c), e 591 cod. proc. pen. Ciò posto, si rileva che l'esame del ricorso evidenzia che non è soddisfatto il descritto principio, in assenza di allegazione della decisione di assoluzione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in data 19 gennaio 2017, come riformata dalla Corte d'appello di Catania il 4 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 22 settembre 2020. Del resto, l'esame del certificato penale dell'imputato non è dirimente nel senso prospettato dalla difesa. Invero, ad onta dell'entità del trattamento sanzionatorio che si indica come definitivamente irrogato (pena congiunta di anni quattro di reclusione ed euro 18,mila di multa) risulta annotato il riconoscimento, con l'indicata sentenza irrevocabile (Corte d'appello di Catania del 4 luglio 2019, divenuta irrevocabile in data 22 settembre 2020)) della continuazione tra i reati di cui ai punti 1 (indicato nel certificato come quello di cui all'art. 74, comma 2, TU Stup.) e 2 (art. 73 TU Stup.), entrambi accertati dal 9 gennaio 2013 con condotta perdurante. In ogni caso, sì rileva che il Tribunale dì Sorveglianza ha attribuito rilievo, non solo alla pronunciata condanna per delitto associativo, che secondo l'indicazione della difesa sarebbe stato escluso, in sede dì merito, dal Giudice per le indagini preliminari con sentenza di assoluzione in relazione al capo G della contestazione, ma anche alla condanna irrevocabile per delitto di cui all'art. 73 TU Stup., fatto che risulta commesso dal 2013 al 2017 per il quale il condannato ha riportato, senz'altro, la definitiva pena di anni quattro di reclusione ed euro 18mila dì multa. Si tratta di circostanza in alcuna parte avversata con il ricorso che, pertanto, presenta sotto tale aspetto profili di aspecificità, relativamente ad un'autonoma ratio decidendi su cui, comunque, fonda la pronuncia del giudice di sorveglianza (nel senso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Sidal, non massímata; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 1.1.11 secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) sul reinserimento del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez.1, n. 2214 del 18/05/1992, n_2214, Libera, non massimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle misure alternative, i precedenti penali rappresentano il punto dì partenza per l'esame scientifico della personalità, cui deve accompagnarsi la valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità e, comunque, di tutti gli elementi fattuali che legittimano un giudizio positivo sulla possibile futura rieducazione. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, poi (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602), ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Orbene, a fronte di tale indirizzo ermeneutico, tracciato da questa Corte, può legittimamente assumere, ai fini che interessano, valenza negativa la commissione, accertata con sentenza irrevocabile, di un reato concernente il porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere, come avvenuto nella specie, trattandosi di condotta che ha, comunque, integrato la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e che si colloca nel 2017 (cfr. certificato penale), epoca recente rispetto alla data di commissione dei fatti per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione. Alcuna censura, poi, muove il ricorso in ordine alla rilevata entità della pena residua, superiore agli anni due, ai fini della concedibilità della misura della detenzione domiciliare. Nessuna critica specifica, infine, si rinviene in relazione alla statuizione che attiene alla ritenuta inidoneità della semilibertà, rispetto alla detenzione ordinaria. 2. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata equitativamente, in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d