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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29938/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Montagnareale avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 giugno 2021 ia Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 328, primo comma, cod. pen. e la condannava alla pena di mesi sei di reclusione con l'interdizione per un anno dai pubblici uffici, per la prolungata inerzia, dal 15 luglio 2013 al 24 giugno 2016, nel provvedere all'espletamento dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio conferitogli dal Tribunale di Patti il 14 giugno 2002 nell'ambito di una controversia civile.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo i motivi di seguito indic:ati.

2.1. Con un primo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla riconducibilità dei fatti alla contestata fattispecie di reato.

Assume la ricorrente, al riguardo, che l'incarico di consulente tecnico d'ufficio le è stato conferito nel 2002 e revocato nel 2016, dopo quattordici anni, sicché non può ritenersi che il ritardo in tal modo verificatosi rivesta quei caratteri di indifferibilità e doverosità necessari perché l'atto non compiuto integri il reato de quo.

Trattandosi di un reato a consumazione istantanea, esso doveva ritenersi integrato già al momento del primo sollecito da parte del Giudice, avvenuto nel 2004, laddove la successiva protrazione dell'inattività potrebbe avere un rilievo esclusivamente endoprocessuale, a prescindere dai solleciti rivolti dall'Autorità giudiziaria.

2.2. Con un secondo motivo, inoltre, sí deducono vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'esclusione dell'evocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale confermato la decisione di primo grado senza tener conto della peculiarità dei fatti in contestazione e della loro caratteristica di tenuità, avuto riguardo all'incensuratezza della ricorrente, all'assenza di un suo interesse privato e alla natura episodica delle omissioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Inammissibili, per manifesta infondatezza, devono ritenersi le ragioni di doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, ove si ripropongono, finanche in questa Sede, una serie di obiezioni già compiutamente vagliate e congruamente disattese dalle conformi decisioni di merito, nelle quali, sulla base delle univoche e condivise risultanze probatorie puntualmente richiamate dalle rispettive motivazioni, sono state poste in rilievo le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito segnatamente indicate: a) che l'imputata aveva ricevuto un incarico di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito di un procedimento civile innanzi al Tribunale di Patti sin dall'udienza del 25 ottobre 2002; b) che l'elaborato peritale non è stato depositato nel termine previsto, nonostante i plurirni rinvii della causa (nelle udienze del 14 marzo 2003, del 16 gennaio 2004 e del 17 febbraio 2006), i richiami formalizzati dal Giudice (nelle udienze del 17 febbraio 2006, del 16 maggio 2006, del 30 gennaio 2007, del 2 luglio 2007, del 18 marzo 2008 e del 9 novembre 2009) ed i numerosi solleciti formulati nei verbali delle udienze del 10 dicembre 2010, del 13 maggio 2011, del 10 febbraio 2012, del 22 febbraio 2013 e del 29 giugno 2013, con le ulteriori comunicazioni eseguite a mezzo di Cancelleria al fine di ottenerne la comparizione alla successiva udienza del 24 gennaio 2014; c) che altri solleciti sono stati invano formalizzati nei verbali delle udienze del 27 giugno 2014, del 28 novembre 2014, del 10 aprile 2015, del 27 novembre 2015 e del 13 maggio 2016; d) che in vista dell'udienza del 24 giugno 2016 il Giudice ha dovuto altresì disporre, a cura dei Carabinieri, l'acquisizione, presso la residenza del c.t.u., dei fascicoli processuali di parte rimasti nella sua disponibilità.

Nel valutare il complesso delle su indicate emergenze probatorie, i Giudici di merito hanno ritenuto la configurabilità della contestata ipotesi di reato e conseguentemente dichiarato la penale responsabilità dell'imputata in ragione della persistente inerzia omissiva nell'adempimento dell'incarico, e segnatamente nella consegna al Tribunale del richiesto elaborato peritale, avuto riguardo al notevole lasso di tempo trascorso dal suo affidamento (avvenuto, come si è visto, nel 2002), alla piena conoscenza delle richieste e dei reiterati solleciti da parte dell'Autorità giudiziaria procedente, alla mancanza di una specifica causa di giustificazione dell'omesso deposito dell'elaborato e dei fascicoli processuali a lei affidati, alla situazione di stallo in tal modo verificatasi (per oltre un decennio) e alla conseguente situazione di denegata giustizia venutasi a determinare per le parti della controversia civile.

2. Ciò posto, deve rilevarsi come la decisione impugnata abbia fatto buon governo dei principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte, ove si consideri: a) che il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale (Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013, Nolè, Rv. 255717); b) che ai fini della configurazione del reato di rifiuto di atti di ufficio, l'indifferibilità deve essere - come avvenuto nel caso in esame - accertata in base all'esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l'atto è preordinato ed agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili, con la conseguenza che l'assenza di termini di legge espliciti o la previsione di termini meramente ordinatori non esclude il dovere di compiere l'atto in un ristretto margine temporale quando ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice (in termini v., per una A fattispecie analoga, Sez. 6, n. 47531 del 20/11/2012, Cambria, Rv. 254040).Il rifiuto di un atto dell'ufficio, infatti, ha natura di reato istantaneo e può manifestarsi in forma continuata quando, a fronte di formali sollecitazioni ad agire rivolte al pubblico ufficiale rimaste senza esito, la situazione potenzialmente pericolosa continui ad esplicare i propri effetti negativi e l'adozione dell'atto dovuto sia suscettibile di farla cessare (Sez. 6, n. 1657 del 12/11/2019, dep. 2020, Villani, Rv. 277587).

3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, parimenti inammissibile in quanto orientato a sollectare una diversa o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione di un apprezzamento di merito che risulta, di contro, adeguatamente motivato, avendo la sentenza di appello compiutamente spiegato le ragioni ostative alla configurabilità dell'evocata causa di esclusione della punibilità, richiamando, al riguardo, sia le modalità di realizzazione della condotta, sì come connotata da un prolungato, continuo ed ingiustificato comportamento omissivo, sia la gravità degli effetti che ne sono derivati, provocando la paralisi di una causa civile per un pluriennale arco temporale: considerazioni, queste, immuni da vizi logico-giuridici rilevabili in questa Sede e coerentemente ritenute sintomatiche di una dimensione offensiva priva delle necessarie caratteristiche di lieve entità.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Montagnareale avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 ia Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 328, primo comma, cod. pen. e la condannava alla pena di mesi sei di reclusione con l'interdizione per un anno dai pubblici uffici, per la prolungata inerzia, dal 15 luglio 2013 al 24 giugno 2016, nel provvedere all'espletamento dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio conferitogli dal Tribunale di Patti il 14 giugno 2002 nell'ambito di una controversia civile. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo i motivi di seguito indic:ati. 2.1. Con un primo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento alla riconducibilità dei fatti alla contestata fattispecie di reato. Assume la ricorrente, al riguardo, che l'incarico di consulente tecnico d'ufficio le è stato conferito nel 2002 e revocato nel 2016, dopo quattordici anni, sicché non può ritenersi che il ritardo in tal modo verificatosi rivesta quei caratteri di indifferibilità e doverosità necessari perché l'atto non compiuto integri il reato de quo. Trattandosi di un reato a consumazione istantanea, esso doveva ritenersi integrato già al momento del primo sollecito da parte del Giudice, avvenuto nel 2004, laddove la successiva protrazione dell'inattività potrebbe avere un rilievo esclusivamente endoprocessuale, a prescindere dai solleciti rivolti dall'Autorità giudiziaria. 2.2. Con un secondo motivo, inoltre, sí deducono vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'esclusione dell'evocata causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale confermato la decisione di primo grado senza tener conto della peculiarità dei fatti in contestazione e della loro caratteristica di tenuità, avuto riguardo all'incensuratezza della ricorrente, all'assenza di un suo interesse privato e alla natura episodica delle omissioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Inammissibili, per manifesta infondatezza, devono ritenersi le ragioni di doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, ove si ripropongono, finanche in questa Sede, una serie di obiezioni già compiutamente vagliate e congruamente disattese dalle conformi decisioni di merito, nelle quali, sulla base delle univoche e condivise risultanze probatorie puntualmente richiamate dalle rispettive motivazioni, sono state poste in rilievo le dirimenti circostanze di fatto qui di seguito segnatamente indicate: a) che l'imputata aveva ricevuto un incarico di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito di un procedimento civile innanzi al Tribunale di Patti sin dall'udienza del 25 ottobre 2002; b) che l'elaborato peritale non è stato depositato nel termine previsto, nonostante i plurirni rinvii della causa (nelle udienze del 14 marzo 2003, del 16 gennaio 2004 e del 17 febbraio 2006), i richiami formalizzati dal Giudice (nelle udienze del 17 febbraio 2006, del 16 maggio 2006, del 30 gennaio 2007, del 2 luglio 2007, del 18 marzo 2008 e del 9 novembre 2009) ed i numerosi solleciti formulati nei verbali delle udienze del 10 dicembre 2010, del 13 maggio 2011, del 10 febbraio 2012, del 22 febbraio 2013 e del 29 giugno 2013, con le ulteriori comunicazioni eseguite a mezzo di Cancelleria al fine di ottenerne la comparizione alla successiva udienza del 24 gennaio 2014; c) che altri solleciti sono stati invano formalizzati nei verbali delle udienze del 27 giugno 2014, del 28 novembre 2014, del 10 aprile 2015, del 27 novembre 2015 e del 13 maggio 2016; d) che in vista dell'udienza del 24 giugno 2016 il Giudice ha dovuto altresì disporre, a cura dei Carabinieri, l'acquisizione, presso la residenza del c.t.u., dei fascicoli processuali di parte rimasti nella sua disponibilità. Nel valutare il complesso delle su indicate emergenze probatorie, i Giudici di merito hanno ritenuto la configurabilità della contestata ipotesi di reato e conseguentemente dichiarato la penale responsabilità dell'imputata in ragione della persistente inerzia omissiva nell'adempimento dell'incarico, e segnatamente nella consegna al Tribunale del richiesto elaborato peritale, avuto riguardo al notevole lasso di tempo trascorso dal suo affidamento (avvenuto, come si è visto, nel 2002), alla piena conoscenza delle richieste e dei reiterati solleciti da parte dell'Autorità giudiziaria procedente, alla mancanza di una specifica causa di giustificazione dell'omesso deposito dell'elaborato e dei fascicoli processuali a lei affidati, alla situazione di stallo in tal modo verificatasi (per oltre un decennio) e alla conseguente situazione di denegata giustizia venutasi a determinare per le parti della controversia civile. 2. Ciò posto, deve rilevarsi come la decisione impugnata abbia fatto buon governo dei principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte, ove si consideri: a) che il reato di rifiuto di atti di ufficio è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria una manifestazione di volontà solenne o formale (Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013, Nolè, Rv. 255717); b) che ai fini della configurazione del reato di rifiuto di atti di ufficio, l'indifferibilità deve essere - come avvenuto nel caso in esame - accertata in base all'esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l'atto è preordinato ed agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili, con la conseguenza che l'assenza di termini di legge espliciti o la previsione di termini meramente ordinatori non esclude il dovere di compiere l'atto in un ristretto margine temporale quando ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice (in termini v., per una A fattispecie analoga, Sez. 6, n. 47531 del 20/11/2012, Cambria, Rv. 254040).Il rifiuto di un atto dell'ufficio, infatti, ha natura di reato istantaneo e può manifestarsi in forma continuata quando, a fronte di formali sollecitazioni ad agire rivolte al pubblico ufficiale rimaste senza esito, la situazione potenzialmente pericolosa continui ad esplicare i propri effetti negativi e l'adozione dell'atto dovuto sia suscettibile di farla cessare (Sez. 6, n. 1657 del 12/11/2019, dep. 2020, Villani, Rv. 277587). 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, parimenti inammissibile in quanto orientato a sollectare una diversa o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione di un apprezzamento di merito che risulta, di contro, adeguatamente motivato, avendo la sentenza di appello compiutamente spiegato le ragioni ostative alla configurabilità dell'evocata causa di esclusione della punibilità, richiamando, al riguardo, sia le modalità di realizzazione della condotta, sì come connotata da un prolungato, continuo ed ingiustificato comportamento omissivo, sia la gravità degli effetti che ne sono derivati, provocando la paralisi di una causa civile per un pluriennale arco temporale: considerazioni, queste, immuni da vizi logico-giuridici rilevabili in questa Sede e coerentemente ritenute sintomatiche di una dimensione offensiva priva delle necessarie caratteristiche di lieve entità. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000
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