CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21837-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002; - intimate - avverso la sentenza n. 461/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21837 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle entrate-Riscossione ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto a mezzo di difensore del libero foro, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a -cancellata ex art.1, comma 1, del d.l. n.193 del 2016, conv. con I. n. 225 del 2016, dal registro delle imprese a far data dal 10 luglio 2017, ed a cui, in virtù del comma 3 dello stesso articolo, è succeduta a titolo universale l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]- contro la decisione di primo grado di parziale accoglimento dell'originario ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] per l'annullamento di un preavviso di fermo su cartelle portanti crediti di natura tributaria e non tributaria; 2. la contribuente è rimasta intimata; rilevato in via preliminare che: 1. il ricorso non risulta essere stato notificato al Comune di Catanzaro né alla Camera di Commercio di Catanzaro, litisconsorti processuali necessari; 2. che pertanto va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due enti (art.331 c.p.c.); 3. che al tal fine va assegnato un termine e la causa va rinviata a nuovo ruolo; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso al Comune di Catanzaro e alla Camera di Commercio di Catanzaro. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da