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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10421/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11185-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 217/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11185 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 11185/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 217/2020 la CTR della Lombardia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Milano con la quale era stato respinto il ricorso del contribuente relativo all'avviso di accertamento avente ad oggetto una plusvalenza pari ad C 282.312,35 con la liquidazione della maggiore imposta di C 64.392,00. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava la fondatezza della pretesa impositiva originata dall'atto di vendita ritenendo che l'effettivo oggetto della compravendita non fossero gli immobili destinati alla demolizione ma le aree fabbricabili sottostanti con la sua capacità edificatoria.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli ad 67 primo comma lett b) Tuir e dell'art 2645 bis comma sesto in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Con il secondo si deduce la violazione degli art 2697, 2729 e 2645 -bis comma sesto c.c. e dell'art 67 comma I lett b) Tuir in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Con istanza del 9.11.2020 il ricorrente ha dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato ed ha chiesto che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese.

Sul punto rileva la Corte che il sopravvenuto annullamento del provvedimento impugnato ha comportato il venir meno dell'interesse in capo al ricorrente e la conseguente cessazione della materia del contendere .

Ne consegue che in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese della fase di legittimità vanno poste a carico dell'Agenzia essendo l'annullamento del provvedimento intervenuto nelle more del giudizio di appello P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere ; condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 4.100,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Roma 8.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] ( do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11185-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 217/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11185 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 11185/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 217/2020 la CTR della Lombardia rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della CTP di Milano con la quale era stato respinto il ricorso del contribuente relativo all'avviso di accertamento avente ad oggetto una plusvalenza pari ad C 282.312,35 con la liquidazione della maggiore imposta di C 64.392,00. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava la fondatezza della pretesa impositiva originata dall'atto di vendita ritenendo che l'effettivo oggetto della compravendita non fossero gli immobili destinati alla demolizione ma le aree fabbricabili sottostanti con la sua capacità edificatoria. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli ad 67 primo comma lett b) Tuir e dell'art 2645 bis comma sesto in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Con il secondo si deduce la violazione degli art 2697, 2729 e 2645 -bis comma sesto c.c. e dell'art 67 comma I lett b) Tuir in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. Con istanza del 9.11.2020 il ricorrente ha dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato ed ha chiesto che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere con il favore delle spese. Sul punto rileva la Corte che il sopravvenuto annullamento del provvedimento impugnato ha comportato il venir meno dell'interesse in capo al ricorrente e la conseguente cessazione della materia del contendere . Ne consegue che in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese della fase di legittimità vanno poste a carico dell'Agenzia essendo l'annullamento del provvedimento intervenuto nelle more del giudizio di appello P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere ; condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 4.100,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali. Roma 8.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] ( do
Sentenza Cassazione n. 10421/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris