CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34735/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17038/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione degli elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0