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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37308/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante il percorso giustificativo sotteso alla pena irrogata, è manifestamente infondato perchè la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto mentre, riguardo al secondo, il motivo è, oltre che manifestamente infondato, quanto alla puntualità della valutazione resa nel ritenere negativo il giudizio prognostico ritenuto ostativo alla chiesta sostituzione della pena detentiva, è altresì aspecifico rispetto alle valutazioni in punto di rito parimenti ostative per l'assenza di procura speciale, assorbenti rispetto al portato complessivo della censura rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Jpagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante il percorso giustificativo sotteso alla pena irrogata, è manifestamente infondato perchè la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto mentre, riguardo al secondo, il motivo è, oltre che manifestamente infondato, quanto alla puntualità della valutazione resa nel ritenere negativo il giudizio prognostico ritenuto ostativo alla chiesta sostituzione della pena detentiva, è altresì aspecifico rispetto alle valutazioni in punto di rito parimenti ostative per l'assenza di procura speciale, assorbenti rispetto al portato complessivo della censura rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Jpagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37308/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris