CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14927/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione e l'inosservanza della legge penale con riguardo alla sussistenza ed alla quantificazione della provvisionale, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stato adeguatamente motivato sia il danno economico patito dalle parti civili (dato dalla perdita del corrispettivo rispetto all'immissione tardiva nel possesso del bene), che il danno morale e la perdita di chance, tenuto pure conto di interessi e rivalutazione (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); che, peraltro, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Rv. 277773 — 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che delle spese sostenute dalla parte civile, che ha presentato tempestive conclusioni. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di legale rappresentante della RDG costruzioni s.r.I., che liquida in complessivi euro 2.547,00, oltre accessori