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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43336/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte ne ha negato i presupposti applicativi è esente da vizi logici e conforme alla lettera dell'art. 131-bis cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non tenuità del danno e sulla presenza di precedenti anche specifici, come tali idonei a qualificare come abituale la condotta contestata indipendentemente dalla presenza di una dichiarazione di delinquente abituale a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in dataen ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte ne ha negato i presupposti applicativi è esente da vizi logici e conforme alla lettera dell'art. 131-bis cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non tenuità del danno e sulla presenza di precedenti anche specifici, come tali idonei a qualificare come abituale la condotta contestata indipendentemente dalla presenza di una dichiarazione di delinquente abituale a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dataen ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43336/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris