CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di onno indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stata condannato per i reati di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato inoltre, che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] DEPOSUATO I oggi, 1 31 202