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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17056/2026

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ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], Che ha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione delTribunale capitolino – che, nel giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Saidcolpevole di concorso nel furto di oggetti sottratti all’interno di due autovetture, (capo A), didanneggiamento aggravato (capo B) e di porto ingiustificato di un coltello (capo C),condannandolo alla pena di giustizia – ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui aicapi B) e C), perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena, rideterminandola per ilresiduo delitto di cui al capo A).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un motivo unico,di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc. pen.Denuncia mancanza di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell’imputato,non essendo stato dimostrato il concorso nel furto materialmente commesso dal coimputato.In particolare, si deduce che la sentenza ha motivato solo con riguardo al furto del giubbottosottratto all’interno dell’auto Hyundai, senza argomentare anche in merito alla sottrazione deglialtri beni, rinvenuti nella disponibilità dei coimputati, e sottratti all’interno di altre dueautovetture.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato, al limite della inammissibilità, per la genericità e perl’argomentazione confusa che connota le doglianze difensive, le quali fanno riferimento a trefurti, mentre, nella realtà, ne sono contestati solo due.1.1.

Invero, in seguito alla declaratoria di prescrizione per i delitti di cui ai capi B) e C), èresiduato il solo capo A), il quale comprende la contestazione di due episodi furtivi avvenuticon appropriazione di beni sottratti all’interno di una autovettura Hyunday, di proprietà GalesValentin, e di una Smart, di proprietà [OSCURATO:PERSONA].1.2. [OSCURATO:PERSONA] modello Y10 non è stata oggetto di furto, ma del danneggiamentocontestato al capo B), in relazione al quale, come si è premesso, è stata pronunciata sentenzalibatoria per intervenuta prescrizione.2.

Ciò detto, si osserva come risulti acclarata la presenza dell’odierno ricorrente sul luogoe nell’orario dei furti, pacificamente commessi materialmente dal coimputato (condannato consentenza passata in giudicato); in specie, uno di tali furti, quello in danno dell’auto Hyunday,cadde sotto la diretta osservazione degli agenti, nel mentre il ricorrente fungeva da “palo”,rispetto al coimputato che rovistava all’interno dell’autovettura presa; quindi, entrambivennero osservati mentre, insieme, si allontanavano dal luogo del delitto, poi venendo fermatidagli operanti che li hanno trovati in possesso degli strumenti da taglio e da scasso sequestrati;in particolare, l’odierno ricorrente aveva con sé un coltello a serramanico mentre tutti glioggetti sottratti nei due veicoli presi di mira vennero trovati indosso al coimputato.3.

La sentenza impugnata ha, quindi, considerato che i due imputati sono stati visti agireinsieme per il furto in danno della Hynday, sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scassoquando sono stati fermati nello stesso parcheggio in cui, a distanza di pochi minuti, è statocommesso anche l’altro furto, riguardo al quale non sono state fornite giustificazioni nèragionevoli ipotesi alternative.3.1.La responsabilità penale del ricorrente risulta, dunque, motivata in manieraesauriente e con apprezzamenti di fatto e massime di esperienza non censurabili sotto ilprofilo logico, cosicchè la motivazione resiste alle censure difensive, come detto genericamenteformulate, e come tali sottratte al controllo sulla motivazione della sentenza, che è anche dinatura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute neltesto, la Corte di cassazione può rilevare l'eventuale 'disallineamento' della decisione daicontenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essereaffermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazionedeve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuitoagli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delleparti– come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572;Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n.8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013).3.2.

In tale ottica, la critica difensiva deve, pertanto, porsi il problema di individuare unareale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo, dovendo,altresì, ricordarsi che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa diricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa delladecisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, noncerto quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n.3282, del 17.11.2011, dep. 2012).3.3.

Come detto, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretto utilizzo dimassime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire «valenzaindicativa» ai singoli dati indizianti (Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 22480), non essendoconsentito alla Corte di legittimità di rivalutare credibilità e peso dei singoli mezzi di provagià esaminati dal giudice di merito, così come di fornire ipotesi alternative di ricostruzione deifatti, e intendendo ribadirsi in questa sede che, lì dove il procedimento valutativo sin quidescritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cuila prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (ostorica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto invia diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o unavideoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errorepercettivo del teste, alterazione del dato tecnologico) tali da determinare la necessità di undovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito diuna ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenzadella decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questaCorte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric.

Altadonna, ove si ribadisce, in via generale,che il legislatore, all'art. 192 del codice di rito, non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia divalore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterioargomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva;(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 2712289.).4.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], Che ha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione delTribunale capitolino – che, nel giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Saidcolpevole di concorso nel furto di oggetti sottratti all’interno di due autovetture, (capo A), didanneggiamento aggravato (capo B) e di porto ingiustificato di un coltello (capo C),condannandolo alla pena di giustizia – ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui aicapi B) e C), perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena, rideterminandola per ilresiduo delitto di cui al capo A).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un motivo unico,di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc. pen.Denuncia mancanza di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell’imputato,non essendo stato dimostrato il concorso nel furto materialmente commesso dal coimputato.In particolare, si deduce che la sentenza ha motivato solo con riguardo al furto del giubbottosottratto all’interno dell’auto Hyundai, senza argomentare anche in merito alla sottrazione deglialtri beni, rinvenuti nella disponibilità dei coimputati, e sottratti all’interno di altre dueautovetture.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato, al limite della inammissibilità, per la genericità e perl’argomentazione confusa che connota le doglianze difensive, le quali fanno riferimento a trefurti, mentre, nella realtà, ne sono contestati solo due.1.1. Invero, in seguito alla declaratoria di prescrizione per i delitti di cui ai capi B) e C), èresiduato il solo capo A), il quale comprende la contestazione di due episodi furtivi avvenuticon appropriazione di beni sottratti all’interno di una autovettura Hyunday, di proprietà GalesValentin, e di una Smart, di proprietà [OSCURATO:PERSONA].1.2. [OSCURATO:PERSONA] modello Y10 non è stata oggetto di furto, ma del danneggiamentocontestato al capo B), in relazione al quale, come si è premesso, è stata pronunciata sentenzalibatoria per intervenuta prescrizione.2. Ciò detto, si osserva come risulti acclarata la presenza dell’odierno ricorrente sul luogoe nell’orario dei furti, pacificamente commessi materialmente dal coimputato (condannato consentenza passata in giudicato); in specie, uno di tali furti, quello in danno dell’auto Hyunday,cadde sotto la diretta osservazione degli agenti, nel mentre il ricorrente fungeva da “palo”,rispetto al coimputato che rovistava all’interno dell’autovettura presa; quindi, entrambivennero osservati mentre, insieme, si allontanavano dal luogo del delitto, poi venendo fermatidagli operanti che li hanno trovati in possesso degli strumenti da taglio e da scasso sequestrati;in particolare, l’odierno ricorrente aveva con sé un coltello a serramanico mentre tutti glioggetti sottratti nei due veicoli presi di mira vennero trovati indosso al coimputato.3. La sentenza impugnata ha, quindi, considerato che i due imputati sono stati visti agireinsieme per il furto in danno della Hynday, sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scassoquando sono stati fermati nello stesso parcheggio in cui, a distanza di pochi minuti, è statocommesso anche l’altro furto, riguardo al quale non sono state fornite giustificazioni nèragionevoli ipotesi alternative.3.1.La responsabilità penale del ricorrente risulta, dunque, motivata in manieraesauriente e con apprezzamenti di fatto e massime di esperienza non censurabili sotto ilprofilo logico, cosicchè la motivazione resiste alle censure difensive, come detto genericamenteformulate, e come tali sottratte al controllo sulla motivazione della sentenza, che è anche dinatura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni contenute neltesto, la Corte di cassazione può rilevare l'eventuale 'disallineamento' della decisione daicontenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essereaffermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazionedeve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuitoagli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delleparti– come antagonisti (sul tema, in particolare, Sez. 6, n. 6582, del 13/11/2012, Rv. 254572;Sez. 2, n. 44048, del 13/10/2009, Rv. 245627; Sez. 1, n. 41110, del 24/10/2011; Sez. 6, n.8705, del 24/1/2013; Sez. 1, n. 8163, del 10/2/2015; Sez. 5, n. 10411, del 28/1/2013).3.2. In tale ottica, la critica difensiva deve, pertanto, porsi il problema di individuare unareale frattura logica o una reale inefficacia funzionale del percorso argomentativo, dovendo,altresì, ricordarsi che il dubbio, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa diricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa delladecisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, noncerto quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n.3282, del 17.11.2011, dep. 2012).3.3. Come detto, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretto utilizzo dimassime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire «valenzaindicativa» ai singoli dati indizianti (Sez. 6, n. 31706, del 7/3/2003, Rv. 22480), non essendoconsentito alla Corte di legittimità di rivalutare credibilità e peso dei singoli mezzi di provagià esaminati dal giudice di merito, così come di fornire ipotesi alternative di ricostruzione deifatti, e intendendo ribadirsi in questa sede che, lì dove il procedimento valutativo sin quidescritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cuila prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (ostorica) posto che la stessa prova storica, se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto invia diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o unavideoripresa del delitto), dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errorepercettivo del teste, alterazione del dato tecnologico) tali da determinare la necessità di undovuto approccio 'critico' da parte del giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito diuna ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenzadella decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso la giurisprudenza stratificata di questaCorte, sin da Sez. 1, n. 6992, del 30/1/1992, ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale,che il legislatore, all'art. 192 del codice di rito, non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia divalore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterioargomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva;(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 2712289.).4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
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