CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40352/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20568/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile perché si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione: a) all'art. 129 cod. proc. pen., nonostante la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01); b) al trattamento sanzionatorio sebbene la pena concordata dalle parti non sia illegale (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.