Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 33541/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTÙAPPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. e per il rigetto, nel resto, del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio per rispondere: - del reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d.

Igs. n. 74 del 2000, per aver indicato nella dichiarazione dei redditi elementi attivi inferiori a quelli effettivi (capo A); - del reato di cui agli artt. 48, 479 e 476, commi 1 e 2, cod. pen., per aver indotto in errore il notaio [OSCURATO:PERSONA] dichiarando falsamente, nella redazione dell'inventario dei beni ereditari, di aver rinvenuto nell'abitazione dello zio defunto - [OSCURATO:PERSONA] - 400 mila euro in contanti (capo B); - dei reati di bancarotta, documentale e da operazioni dolose, di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 e 223 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, per aver tenuto - quale amministratore di fatto della •[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, successivamente dichiarata fallita, e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale di detta società - i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e - nella stessa qualità - per aver aggravato il dissesto cagionando il fallimento della società da lui amministrata per effetto della sistematica omissione del pagamento di debiti fiscali e previdenziali (capo C).

2. Celebrato il giudizio di primo grado, il Tribunale di Livorno assolveva l'imputato dal reato di cui al capo A), dichiarava prescritto il reato di cui al capo B) (riqualificato ai sensi dell'art. 483 cod. pen.) e lo condannava per i soli reati di bancarotta contestati al capo C).

3. Investita dalle impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero e dallo stesso imputato, la Corte d'appello di Firenze riqualificava nei termini indicati nel capo d'imputazione i fatti contestati al capo B), condannando l'imputato per il reato di cui agli artt. art. 48 e 479 cod. pen. in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen. e confermava, da un canto, l'assoluzione pronunciata in relazione al capo A) e, dall'altro, la condanna pronunciata per il capo C), rideterminando, in ultimo, il 'trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato e si articola in cinque motivi d'impugnazione.

4.1. Il primo attiene al capo B) e deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 476 e 483 cod. pen.), l'insussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen. (e la conseguente prescrizione del reato), non potendosi ritenere atto pubblico fidefaciente il verbale d'inventario 2redatto dal notaio all'apertura della successione, in realtà mera ricognizione della dichiarata origine dei beni rinvenuti nel corso delle operazioni.

4.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge (in relazione all'art. 2639 cod. civ.) e connesso vizio di motivazione quanto al contestato esercizio in fatto delle funzioni gestorie della società fallita, ritenuto - sostiene la difesa - senza valutare il contratto di collaborazione professionale stipulato con l'amministratore.

4.3. Il terzo e il quarto attengono alle contestazioni di bancarotta (documentale e da operazioni dolose) e deducono, il terzo, violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. (nella parte in cui sarebbero state valutate circostanze fattuali - il pagamento di ulteriori canoni di locazione dopo la cessazione del rapporto di locazione - non specificamente contestate nel capo d'imputazione) e il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei fatti contestati (nella parte in cui la Corte territoriale non si sarebbe realmente confrontata con le plurime censure prospettate con l'atto di appello: la documentazione contabile era stata consegnata al curatore ed era formalmente ordinata; il saldo negativo di cassa era spiegabile con le modalità operative dell'impresa; il finanziamento di 50 mila euro era un finanziamento soci; gli accertamenti fiscali non avevano evidenziato irregolarità rilevanti; non era stata dimostrata l'esistenza di un piano fraudolento volto a creare società destinate al fallimento; la richiesta di rateizzazione dei debiti INPS era incompatibile con il dolo di provocare il dissesto).

4.4. Il quinto attiene al trattamento sanzionatorio e deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza formulato tra le pur riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 219

I. fall., non avendo la Corte territoriale correttamente valutato la transazione intervenuta con la curatela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Infondato il primo motivo.

2.1. Secondo la prospettazione difensiva, per come già evidenziato, il verbale d'inventario redatto dal notaio ai sensi degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. avrebbe natura meramente ricognitiva delle dichiarazioni acquisite circa l'origine dei beni rinvenuti nel corso delle operazioni inventariali; sicché, essendo pacificamente ammessa la prova contraria (quanto alla provenienza ereditaria dei beni), non sarebbe assistito dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico 3fidefaciente, limitata alla sola provenienza delle dichiarazioni e non alla loro veridicità.

Il principio dal quale muove la difesa è corretto, ma l'assunto è infondato.

2.2. Giova premettere che l'inventario costituisce un procedimento finalizzato all'accertamento della consistenza di un patrimonio, mediante l'individuazione delle attività e delle passività che lo compongono e la loro sistematica ricognizione.

L'esito di tale attività accertativa è consacrato nel processo verbale d'inventario, nel quale vengono descritte e documentate le componenti attive e passive del patrimonio oggetto di rilevazione.

La relativa disciplina è contenuta nel libro quarto del codice di procedura civile, tra i procedimenti concernenti l'apertura della successione, agli artt. 769 e seguenti; disposizioni che attribuiscono le operazioni di inventariazione ad un pubblico ufficiale, la cui presenza (tratto distintivo rispetto all'inventario privato, che assolve a finalità meramente interne o contabili), per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è funzionale non già all'esigenza di garantire soltanto la completezza quantitativa delle attestazioni provenienti dall'erede, ma all'interesse (anche collettivo) a garantire la qualità dell'accertamento e la sua attendibilità, in ragione dell'elevato grado di competenza e perizia che è ragionevole attendersi da un soggetto investito di pubbliche funzioni.

Sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è il pubblico ufficiale redigente che - nel diretto esercizio delle sue funzioni - compie le operazioni di inventariazione e, con esse, attesta - nel relativo verbale, il rinvenimento o la presenza del bene, quale circostanza fattuale caduta sotto la sua diretta cognizione; e, in questi termini, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione (Cass. civ. n. 6551, cit.).

Né può condurre a diverse conclusioni il rilievo secondo cui le parti presenti alle operazioni possano formulare osservazioni o rappresentare istanze circa l'opportunità di inventariare determinati beni, ovvero che debbano essere raccolte le dichiarazioni di coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano l'immobile in cui essi si trovavano, ai sensi dell'art. 775, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 192 disp. att. cod. proc. civ.: tali apporti dichiarativi non sostituiscono né ridimensionano il ruolo del pubblico ufficiale, il quale è comunque tenuto a procedere personalmente alla ricognizione dei beni oggetto dell'inventario e alla descrizione di quanto direttamente accertato, attività che costituisce il necessario presupposto della funzione certificativa propria dell'atto (Cass. civ. n. 9063 del 05/04/2024, Rv. 670731).

42.3. Ciò considerato, la condotta contestata al ricorrente si è sostanziata nella falsa dichiarazione resa dall'imputato al notaio [OSCURATO:PERSONA] - che stava procedendo alla redazione dell'inventario dei beni ereditari dello zio defunto - quanto alla presenza, nell'abitazione, di 400 mila euro in contanti.

Ebbene, alla luce di quanto in precedenza osservato e sul presupposto pacifico della falsità della dichiarazione, si comprende, da un canto la correttezza della qualificazione prospettata dalla Corte territoriale, dall'altro, la sussistenza dell'aggravante contestata.

La falsa dichiarazione resa dall'imputato non è stata semplicemente documentata nel verbale d'inventario e come tale riferita dal pubblico ufficiale redigente - fattispecie sussumibile nella previsione di cui all'art. 483 cod. pen. -, ma si è trasfusa nella parallela ed autonoma falsa attestazione promanante dal notaio (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276632; Sez. 5, n. 11597 del 12(02/2010, Deda, Rv. 246711), avente per oggetto non l'apprezzamento della natura ereditaria dei beni inventariati (che presuppone il compimento di un'attività valutativa fondata su criteri tecnico-giuridici, la quale, ontologicamente, non solo non può essere apprezzata in termini di "verità" - salvo il profilo del falso valutativo - Ma non può mai ritenersi fidefaciente), ma la circostanza, dichiarata dall'imputato - e trasfusa nella parallela attestazione del notaio redigente - di aver rinvenuto il denaro contante all'interno dell'abitazione del de cuius; attestazione che, in quanto avente per oggetto circostanze di diretta percezione, è assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. civ. n. 16914 del 29/05/2026, Rv. 678601).

3. Indeducibile, invece, il secondo motivo di censura.

3.1. Appare opportuno premettere che, sotto il profilo della processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, per come costantemente ritenuto da questa Corte, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in uno dei settori gestionali dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101).

Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Rv. 234254).

3.2. Ciò considerato, la Corte territoriale ha fondato l'accertamento non sulle sole impressioni del curatore, come pur evocato dalla difesa, ma alla luce delle esplicite dichiarazioni rese da tutti i dipendenti della società esaminati in dibattimento ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 5Cigolini), che in [OSCURATO:PERSONA] hanno individuato l'unico loro interlocutore, tanto nella fase genetica del rapporto, quanto nel corso del successivo svolgimento (dallo [OSCURATO:PERSONA] erano stati assunti, dallo [OSCURATO:PERSONA] ricevevano le buste paga e lo [OSCURATO:PERSONA] autorizzava loro anche le ferie); dichiarazioni che, provenienti da persone inserite all'interno dell'organizzazione imprenditoriale, appaiono logicamente indicative del ruolo assunto dal ricorrente nella gestione della società.

3.3. Ne discende, da un canto, la manifesta infondatezza della deduzione per cui la Corte avrebbe ritenuto l'esercizio delle funzioni gestorie alla luce delle sole impressioni del curatore, non confrontandosi, la difesa con gli altri elementi specificamente indicati; dall'altro, l'irrilevanza dell'evocato contratto di collaborazione, dato (meramente formale) che, in sé, non esclude le circostanze evidenziate (espressione tipica del potere direttivo dell'imprenditore), fornendo, ad esse, mera veste esteriore.

4. Manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo.

4.1. La difesa deduce, per come si è detto, da un canto, violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nella parte in cui sarebbero state valutate circostanze fattuali - il pagamento di ulteriori canoni di locazione dopo la cessazione del rapporto di locazione - non specificamente contestate nel capo d'imputazione; dall'altro violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non si sarebbe realmente confrontata con le plurime censure prospettate con l'atto di appello.

4.2. Sotto il primo profilo, è sufficiente ribadire come per fatto diverso deve intendersi sia un fatto che integri una imputazione differente (restando esso invariato), sia un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, tali da rendere necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928).

In concreto, al ricorrente è stato contestato di aver tenuto la documentazione contabile in modo tale da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Rispetto a tale dato, l'indebito pagamento di canoni di affitto non incide né sulla consistenza del fatto (del quale rappresenta una mera esemplificazione, ulteriore rispetto a quelle indicate nel capo d'imputazione), né sulla sua qualificazione (essendo un semplice riscontro della irregolare tenuta contabile).

E tanto dà conto della manifesta infondatezza dell'assunto difensivo.

4.3. Analoghe considerazioni anche con riferimento alla censura prospettata con il quarto motivo d'impugnazione.

La difesa si limita a riportare il motivo d'appello asserendone l'omessa valutazione, ma, da un canto, non 6considera le analitiche argomentazioni offerte dalla Corte (quanto alle circostanze evidenziate dalla difesa: le modalità di registrazione degli incassi, i saldi negativi di cassa, le riscontrate anomalie degli incassi, il pagamento dei canoni di locazione, la consegna della documentazione, i rapporti tra le diverse società e la richiesta rateazione dei debiti previdenziali); dall'altro omette di allegare la decisività degli elementi asseritamente non considerati (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493).

In ciò la loro indeducibilità.

5. Parzialmente fondato, invece, il quinto motivo.

Com'è noto, la graduazione della pena, e con essa anche il bilanciamento tra circostanze eterogenee, presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità; profili che sfuggono al sindacato di legittimità qualora siano sorretti da una logica e coerente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181).

Ebbene, la Corte territoriale, nell'operare il giudizio di bilanciamento, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche (negate in primo grado) in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e del suo comportamento processuale (segnatamente, l'intervenuta transazione con la curatela), ha illogicamente motivato la riconosciuta equivalenza, limitandosi ad indicare i medesimi motivi che hanno condotto al loro riconoscimento; argomenti logici che, all'evidenza, proprio perché fondanti il riconoscimento delle dette circostanze, nei termini in cui sono stati esposti non permettono di comprendere l'iter logico che ha condotto alla ritenuta equivalenza.

6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza sul punto della responsabilità: Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050), ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la P.Q.MRigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 20 agosto 2026 Il onsi 'ere est ore [OSCURATO:PERSONA] dente Sergio eltran. 2,C 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTÙAPPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. e per il rigetto, nel resto, del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto a giudizio per rispondere: - del reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 d. Igs. n. 74 del 2000, per aver indicato nella dichiarazione dei redditi elementi attivi inferiori a quelli effettivi (capo A); - del reato di cui agli artt. 48, 479 e 476, commi 1 e 2, cod. pen., per aver indotto in errore il notaio [OSCURATO:PERSONA] dichiarando falsamente, nella redazione dell'inventario dei beni ereditari, di aver rinvenuto nell'abitazione dello zio defunto - [OSCURATO:PERSONA] - 400 mila euro in contanti (capo B); - dei reati di bancarotta, documentale e da operazioni dolose, di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 e 223 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, per aver tenuto - quale amministratore di fatto della •[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, successivamente dichiarata fallita, e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore formale di detta società - i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e - nella stessa qualità - per aver aggravato il dissesto cagionando il fallimento della società da lui amministrata per effetto della sistematica omissione del pagamento di debiti fiscali e previdenziali (capo C). 2. Celebrato il giudizio di primo grado, il Tribunale di Livorno assolveva l'imputato dal reato di cui al capo A), dichiarava prescritto il reato di cui al capo B) (riqualificato ai sensi dell'art. 483 cod. pen.) e lo condannava per i soli reati di bancarotta contestati al capo C). 3. Investita dalle impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero e dallo stesso imputato, la Corte d'appello di Firenze riqualificava nei termini indicati nel capo d'imputazione i fatti contestati al capo B), condannando l'imputato per il reato di cui agli artt. art. 48 e 479 cod. pen. in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen. e confermava, da un canto, l'assoluzione pronunciata in relazione al capo A) e, dall'altro, la condanna pronunciata per il capo C), rideterminando, in ultimo, il 'trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato e si articola in cinque motivi d'impugnazione. 4.1. Il primo attiene al capo B) e deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 476 e 483 cod. pen.), l'insussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen. (e la conseguente prescrizione del reato), non potendosi ritenere atto pubblico fidefaciente il verbale d'inventario 2redatto dal notaio all'apertura della successione, in realtà mera ricognizione della dichiarata origine dei beni rinvenuti nel corso delle operazioni. 4.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge (in relazione all'art. 2639 cod. civ.) e connesso vizio di motivazione quanto al contestato esercizio in fatto delle funzioni gestorie della società fallita, ritenuto - sostiene la difesa - senza valutare il contratto di collaborazione professionale stipulato con l'amministratore. 4.3. Il terzo e il quarto attengono alle contestazioni di bancarotta (documentale e da operazioni dolose) e deducono, il terzo, violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. (nella parte in cui sarebbero state valutate circostanze fattuali - il pagamento di ulteriori canoni di locazione dopo la cessazione del rapporto di locazione - non specificamente contestate nel capo d'imputazione) e il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei fatti contestati (nella parte in cui la Corte territoriale non si sarebbe realmente confrontata con le plurime censure prospettate con l'atto di appello: la documentazione contabile era stata consegnata al curatore ed era formalmente ordinata; il saldo negativo di cassa era spiegabile con le modalità operative dell'impresa; il finanziamento di 50 mila euro era un finanziamento soci; gli accertamenti fiscali non avevano evidenziato irregolarità rilevanti; non era stata dimostrata l'esistenza di un piano fraudolento volto a creare società destinate al fallimento; la richiesta di rateizzazione dei debiti INPS era incompatibile con il dolo di provocare il dissesto). 4.4. Il quinto attiene al trattamento sanzionatorio e deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza formulato tra le pur riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 219 I. fall., non avendo la Corte territoriale correttamente valutato la transazione intervenuta con la curatela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Infondato il primo motivo. 2.1. Secondo la prospettazione difensiva, per come già evidenziato, il verbale d'inventario redatto dal notaio ai sensi degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. avrebbe natura meramente ricognitiva delle dichiarazioni acquisite circa l'origine dei beni rinvenuti nel corso delle operazioni inventariali; sicché, essendo pacificamente ammessa la prova contraria (quanto alla provenienza ereditaria dei beni), non sarebbe assistito dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico 3fidefaciente, limitata alla sola provenienza delle dichiarazioni e non alla loro veridicità. Il principio dal quale muove la difesa è corretto, ma l'assunto è infondato. 2.2. Giova premettere che l'inventario costituisce un procedimento finalizzato all'accertamento della consistenza di un patrimonio, mediante l'individuazione delle attività e delle passività che lo compongono e la loro sistematica ricognizione. L'esito di tale attività accertativa è consacrato nel processo verbale d'inventario, nel quale vengono descritte e documentate le componenti attive e passive del patrimonio oggetto di rilevazione. La relativa disciplina è contenuta nel libro quarto del codice di procedura civile, tra i procedimenti concernenti l'apertura della successione, agli artt. 769 e seguenti; disposizioni che attribuiscono le operazioni di inventariazione ad un pubblico ufficiale, la cui presenza (tratto distintivo rispetto all'inventario privato, che assolve a finalità meramente interne o contabili), per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è funzionale non già all'esigenza di garantire soltanto la completezza quantitativa delle attestazioni provenienti dall'erede, ma all'interesse (anche collettivo) a garantire la qualità dell'accertamento e la sua attendibilità, in ragione dell'elevato grado di competenza e perizia che è ragionevole attendersi da un soggetto investito di pubbliche funzioni. Sicché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è il pubblico ufficiale redigente che - nel diretto esercizio delle sue funzioni - compie le operazioni di inventariazione e, con esse, attesta - nel relativo verbale, il rinvenimento o la presenza del bene, quale circostanza fattuale caduta sotto la sua diretta cognizione; e, in questi termini, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione (Cass. civ. n. 6551, cit.). Né può condurre a diverse conclusioni il rilievo secondo cui le parti presenti alle operazioni possano formulare osservazioni o rappresentare istanze circa l'opportunità di inventariare determinati beni, ovvero che debbano essere raccolte le dichiarazioni di coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano l'immobile in cui essi si trovavano, ai sensi dell'art. 775, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 192 disp. att. cod. proc. civ.: tali apporti dichiarativi non sostituiscono né ridimensionano il ruolo del pubblico ufficiale, il quale è comunque tenuto a procedere personalmente alla ricognizione dei beni oggetto dell'inventario e alla descrizione di quanto direttamente accertato, attività che costituisce il necessario presupposto della funzione certificativa propria dell'atto (Cass. civ. n. 9063 del 05/04/2024, Rv. 670731). 42.3. Ciò considerato, la condotta contestata al ricorrente si è sostanziata nella falsa dichiarazione resa dall'imputato al notaio [OSCURATO:PERSONA] - che stava procedendo alla redazione dell'inventario dei beni ereditari dello zio defunto - quanto alla presenza, nell'abitazione, di 400 mila euro in contanti. Ebbene, alla luce di quanto in precedenza osservato e sul presupposto pacifico della falsità della dichiarazione, si comprende, da un canto la correttezza della qualificazione prospettata dalla Corte territoriale, dall'altro, la sussistenza dell'aggravante contestata. La falsa dichiarazione resa dall'imputato non è stata semplicemente documentata nel verbale d'inventario e come tale riferita dal pubblico ufficiale redigente - fattispecie sussumibile nella previsione di cui all'art. 483 cod. pen. -, ma si è trasfusa nella parallela ed autonoma falsa attestazione promanante dal notaio (Sez. 5, n. 22839 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276632; Sez. 5, n. 11597 del 12(02/2010, Deda, Rv. 246711), avente per oggetto non l'apprezzamento della natura ereditaria dei beni inventariati (che presuppone il compimento di un'attività valutativa fondata su criteri tecnico-giuridici, la quale, ontologicamente, non solo non può essere apprezzata in termini di "verità" - salvo il profilo del falso valutativo - Ma non può mai ritenersi fidefaciente), ma la circostanza, dichiarata dall'imputato - e trasfusa nella parallela attestazione del notaio redigente - di aver rinvenuto il denaro contante all'interno dell'abitazione del de cuius; attestazione che, in quanto avente per oggetto circostanze di diretta percezione, è assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. civ. n. 16914 del 29/05/2026, Rv. 678601). 3. Indeducibile, invece, il secondo motivo di censura. 3.1. Appare opportuno premettere che, sotto il profilo della processuale, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, per come costantemente ritenuto da questa Corte, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in uno dei settori gestionali dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Rv. 269101). Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito (Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Rv. 234254). 3.2. Ciò considerato, la Corte territoriale ha fondato l'accertamento non sulle sole impressioni del curatore, come pur evocato dalla difesa, ma alla luce delle esplicite dichiarazioni rese da tutti i dipendenti della società esaminati in dibattimento ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 5Cigolini), che in [OSCURATO:PERSONA] hanno individuato l'unico loro interlocutore, tanto nella fase genetica del rapporto, quanto nel corso del successivo svolgimento (dallo [OSCURATO:PERSONA] erano stati assunti, dallo [OSCURATO:PERSONA] ricevevano le buste paga e lo [OSCURATO:PERSONA] autorizzava loro anche le ferie); dichiarazioni che, provenienti da persone inserite all'interno dell'organizzazione imprenditoriale, appaiono logicamente indicative del ruolo assunto dal ricorrente nella gestione della società. 3.3. Ne discende, da un canto, la manifesta infondatezza della deduzione per cui la Corte avrebbe ritenuto l'esercizio delle funzioni gestorie alla luce delle sole impressioni del curatore, non confrontandosi, la difesa con gli altri elementi specificamente indicati; dall'altro, l'irrilevanza dell'evocato contratto di collaborazione, dato (meramente formale) che, in sé, non esclude le circostanze evidenziate (espressione tipica del potere direttivo dell'imprenditore), fornendo, ad esse, mera veste esteriore. 4. Manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo. 4.1. La difesa deduce, per come si è detto, da un canto, violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nella parte in cui sarebbero state valutate circostanze fattuali - il pagamento di ulteriori canoni di locazione dopo la cessazione del rapporto di locazione - non specificamente contestate nel capo d'imputazione; dall'altro violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale non si sarebbe realmente confrontata con le plurime censure prospettate con l'atto di appello. 4.2. Sotto il primo profilo, è sufficiente ribadire come per fatto diverso deve intendersi sia un fatto che integri una imputazione differente (restando esso invariato), sia un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, tali da rendere necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861; Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928). In concreto, al ricorrente è stato contestato di aver tenuto la documentazione contabile in modo tale da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Rispetto a tale dato, l'indebito pagamento di canoni di affitto non incide né sulla consistenza del fatto (del quale rappresenta una mera esemplificazione, ulteriore rispetto a quelle indicate nel capo d'imputazione), né sulla sua qualificazione (essendo un semplice riscontro della irregolare tenuta contabile). E tanto dà conto della manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. 4.3. Analoghe considerazioni anche con riferimento alla censura prospettata con il quarto motivo d'impugnazione. La difesa si limita a riportare il motivo d'appello asserendone l'omessa valutazione, ma, da un canto, non 6considera le analitiche argomentazioni offerte dalla Corte (quanto alle circostanze evidenziate dalla difesa: le modalità di registrazione degli incassi, i saldi negativi di cassa, le riscontrate anomalie degli incassi, il pagamento dei canoni di locazione, la consegna della documentazione, i rapporti tra le diverse società e la richiesta rateazione dei debiti previdenziali); dall'altro omette di allegare la decisività degli elementi asseritamente non considerati (Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493). In ciò la loro indeducibilità. 5. Parzialmente fondato, invece, il quinto motivo. Com'è noto, la graduazione della pena, e con essa anche il bilanciamento tra circostanze eterogenee, presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità; profili che sfuggono al sindacato di legittimità qualora siano sorretti da una logica e coerente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181). Ebbene, la Corte territoriale, nell'operare il giudizio di bilanciamento, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche (negate in primo grado) in ragione dell'incensuratezza dell'imputato e del suo comportamento processuale (segnatamente, l'intervenuta transazione con la curatela), ha illogicamente motivato la riconosciuta equivalenza, limitandosi ad indicare i medesimi motivi che hanno condotto al loro riconoscimento; argomenti logici che, all'evidenza, proprio perché fondanti il riconoscimento delle dette circostanze, nei termini in cui sono stati esposti non permettono di comprendere l'iter logico che ha condotto alla ritenuta equivalenza. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza sul punto della responsabilità: Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050), ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la P.Q.MRigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 20 agosto 2026 Il onsi 'ere est ore [OSCURATO:PERSONA] dente Sergio eltran. 2,C 8