CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14489/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29191/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73- 80 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove a carico, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4 e ss.), e, dall'altra perché, quanto al primo, volto a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 202