CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 25892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 22 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 6 marzo 2024, con la quale è stata ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (p. 3 sentenza impugnata): la Corte territoriale, infatti, ha osservato che la prova della precedente violazione e della definitività dell'accertamento sono state ricavate dall'annotazione di polizia giudiziaria - utilizzabile in ragione del rito prescelto - e dall'allegato verbale di contestazione; considerato, infatti, che dalla ricerca nella banca dati interforze è emerso che il verbale relativo alla precedente violazione non era stato opposto, né era stato oblato; ritenuto che, in tema di guida senza patente costituisce ius receptum il principio secondo cui per recidiva nel biennio deve intendersi l'accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ed essendo sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (cfr., Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01; Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mre estensore Il PresidenteI t. de [OSCURATO:PERSONA] [i a 3