CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2023
Cassazione n. 07653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 24267/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] S.A. – Succursale Italiana in liquidazionecoatta amministrativa, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Alessandrini e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2913/2023 depositatail 24/4/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/3/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che, a modifica della richiesta di rigetto del ricorsoespressa nelle osservazioni scritte depositate, preso atto dell'istanzacongiunta di rinvio formulata dalle parti, non si è opposto al rinvio a nuovoruolo per consentire la definizione delle trattative pendenti;uditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 24267/2023Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 7653/2026Data pubblicazione 30/03/2026Alessandrini, che hanno insistito per l’accoglimento delle istanze di rinvio anuovo ruolo già presentate.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15363/2017, accoglieva l’azione -di inefficacia, ai sensi degli artt. 64 e 203 l. fall., di pagamenti effettuatisine titulo e da ritenersi avvenuti, nella prospettazione attorea, a titologratuito e, in subordine, di ripetizione ex art. 2033 cod. civ - promossa dalcommissario liquidatore della succursale italiana in liquidazione coattaamministrativa di Européenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a., impresa diinvestimento dell’Unione Europea con sede principale in Francia, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannava quest’ultimo al pagamentoin favore della procedura attrice della somma di € 300.000, oltre accessori.2. La Corte distrettuale di Roma accoglieva l’impugnazione presentata daAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e rigettava le domande originariamente proposte daEuropéenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale italiana in l.c.a.3. Européenne de [OSCURATO:PERSONA] s.a. succursale italiana in l.c.a. ha propostoricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 24 aprile 2023,prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorsoAlessandro [OSCURATO:PERSONA].Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9716/2025, ha rimesso lacausa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, essendo indiscussione, in particolare, la titolarità dell’azione promossa in capo alcommissario liquidatore della succursale italiana, in mancanza didisposizioni normative volte a disciplinare in modo diretto, e con specificoriguardo alle imprese di investimento, il coordinamento dei poteri tra laprocedura di liquidazione coatta amministrativa della succursale aperta inItalia e l’analoga procedura liquidatoria aperta nel diverso Stato dell’Unioneeuropea in cui l’impresa ha la sua sede principale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24267/2023Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 7653/2026Data pubblicazione 30/03/20264. Ambedue le parti, con separate istanze, hanno chiesto il differimentodell’odierna udienza pubblica, rappresentando concordemente di averraggiunto intese transattive e di essere in attesa dell’adozione dellanecessaria autorizzazione da parte della Banca d'Italia, organo di vigilanzasulla procedura di liquidazione coatta amministrativa della succursaleitaliana di EGP.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire a tale richiesta, onde favorire in tempiragionevolmente contenuti, valutata la risalenza del procedimento, laconclusione della transazione già raggiunta dalle parti e in corso diautorizzazione e la successiva definizione del giudizio in coerenza con unsimile accordo, riservandosi in ogni caso la rifissazione d’udienza. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma in data 24 marzo 2026.Il PresidenteMassimo Ferro