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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 18198/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 20521/2021 sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza n. 1360/2020 R.G.A.C., del 13/7/2021, vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, ENAS - [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - intimati - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Giudice di Pace.

Ric. 2021 n. 20521 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- RG 20521.21 La signora [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio contro patronato ENAS con azione di danno per cattiva gestione domanda di ASPI, rigettata da INPS; la domanda era proposta innanzi al giudice di pace di Cassino.

Il giudice adito declinava la competenza in favore del tribunale in funzione di giudice del lavoro della stessa sede e ques'ultimo chiedeva regolamento d'ufficio della competenza ex art. 45 c.p.c..

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo affermarsi la competenza del giudice di pace.

Questa Corte riconosce la competenza del giudice di pace, in quanto l'azione ha natura risarcitoria e non previdenziale o assistenziale, essendo dunuqe estranea alle previsioni di cui all'art. 442 c.p.c., mentre per altro verso è di valore inferiore ai 5mila euro e come tale rientra nella competenza del giudice di pace (v.

Sez.

L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012, Rv. 624183 — 01, ove, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.). p.q.m. dichiara la competenza del giudice di pace di Cassino, innanzi al quale rimette le parti, con termine di 60 giorni per la riassunzione dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 20521/2021 sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza n. 1360/2020 R.G.A.C., del 13/7/2021, vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, ENAS - [OSCURATO:PERSONA], dall'altra; - ricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - intimati - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Giudice di Pace. Ric. 2021 n. 20521 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- RG 20521.21 La signora [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio contro patronato ENAS con azione di danno per cattiva gestione domanda di ASPI, rigettata da INPS; la domanda era proposta innanzi al giudice di pace di Cassino. Il giudice adito declinava la competenza in favore del tribunale in funzione di giudice del lavoro della stessa sede e ques'ultimo chiedeva regolamento d'ufficio della competenza ex art. 45 c.p.c.. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo affermarsi la competenza del giudice di pace. Questa Corte riconosce la competenza del giudice di pace, in quanto l'azione ha natura risarcitoria e non previdenziale o assistenziale, essendo dunuqe estranea alle previsioni di cui all'art. 442 c.p.c., mentre per altro verso è di valore inferiore ai 5mila euro e come tale rientra nella competenza del giudice di pace (v. Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012, Rv. 624183 — 01, ove, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 cod. proc. civ. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 cod. proc. civ.). p.q.m. dichiara la competenza del giudice di pace di Cassino, innanzi al quale rimette le parti, con termine di 60 giorni per la riassunzione dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al definitivo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22
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