Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1971
ECLI:EU:C:1971:1
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0037
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
DEL 13 GENNAIO 1971 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
in questa causa dovrete pronunciarvi sulla validità di alcuni atti comunitari emanati in conseguenza e a causa della rivalutazione del marco tedesco dell'ottobre 1969. Ritengo opportuno ritracciare brevemente la cronistoria dei fatti e dei provvedimenti che sono stati adottati.
Tralascio i provvedimenti di carattere antispeculativo adottati dal governo tedesco per far fronte alle gravi difficoltà che cominciavano a pesare sul settore agricolo a causa della speculazione sul marco divampata alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno 1969.
Vivo è il ricordo della riunione di domenica 5 ottobre 1969 per pronunciarvi sulla richiesta del governo tedesco che voleva ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione, provvedimento che il governo federale aveva giudicato insufficiente.
L'avvocato J. Gand aveva saggiamente commentato che probabilmente si stava facendo molto rumore per nulla e il suo pronostico si è rivelato esatto.
Infatti, il 24 ottobre 1969, il governo federale annunciava la decisione di rivalutare il marco dell'8,5 % a decorrere dal 27 ottobre 1969.
La decisione aveva inevitabili ripercussioni sui prezzi stabiliti in funzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, prezzi indicativi, prezzi d'entrata, prezzi all'intervento, tutti espressi in unità di conto, ma corrisposti in moneta nazionale. Lasciando invariati questi prezzi in DM, la rivalutazione li avrebbe fatti diminuire e quindi sarebbe diminuito il reddito dei produttori tedeschi.
Il primo provvedimento comunitario fu un provvedimento d'attesa: dalle ore 19,30 del 24 ottobre fu sospesa l'applicazione del valore dell'unità di conto.
Il 27 ottobre il Consiglio dei ministri si riuniva a Lussemburgo per prendere importantissime decisioni di massima che possono venire schematizzate come segue:
per il futuro:
a)
dovevano rimanere invariati sia il valore dell'unità di conto che i prezzi agricoli;
b)
non sarebbe stata istituita alcuna tassa, né permanente, né a lunga scadenza, sugli scambi infracomunitari applicata al passaggio delle merci in frontiera;
c)
la diminuzione dei prezzi tedeschi alla produzione avrebbe dovuto venir compensata da aiuti ai produttori.
In via transitoria
, la sospensione dell'applicazione del valore dell'unità di conto avrebbe dovuto continuare, ma la Commissione vi avrebbe posto fine appena possibile.
Finché non fossero stati adottati i provvedimenti a favore dei produttori tedeschi, si sarebbero dovute prendere misure per mantenere invariato il livello dei prezzi in Germania.
Il Consiglio infine prendeva atto della richiesta del governo tedesco di essere autorizzato ad adottare i provvedimenti di salvaguardia necessari a norma dell'art. 226 del trattato. Su richiesta della Repubblica federale, la Commissione adottava due serie di decisioni:
1.
Con decisione 30 ottobre 1969, integrata e precisata da due altre decisioni del 31 ottobre e del 3 novembre, la Repubblica federale era autorizzata ad adottare alcuni provvedimenti di salvaguardia e ad applicarli fino al 7 dicembre 1969.
2.
Con decisione 17 novembre 1969 veniva prorogata fino al 31 dicembre 1969 l'applicabilità dei provvedimenti autorizzati con le decisioni 30-31 ottobre e 3 novembre 1969.
La situazione si normalizzo gradatamente.
A seconda dei casi, la sospensione dell'applicazione del valore dell'unità di conto fu revocata dal 4 o dal 6 novembre.
Previo consenso del Consiglio, espresso in un regolamento del 9 dicembre 1969, il 23 dicembre il governo federale fece votare una legge a favore degli agricoltori tedeschi, onde compensare gli effetti sfavorevoli della rivalutazione nei loro confronti.
I provvedimenti di salvaguardia adottati dalla Repubblica federale in applicazione delle decisioni del 30 ottobre, 31 ottobre e 3 novembre 1969 venivano abrogati il 31 dicembre e quindi, per dirla con la Commissione «dal 1
o
gennaio 1970, il mercato tedesco si è reintegrato senza riserve» (o quasi) «nel mercato comune». Non dimentichiamo però che tra le misure di salvaguardia applicate dal 24 ottobre al 31 dicembre 1969 vi era una tassa compensativa sulle importazioni regolarmente riscossa dall'amministrazione.
Alcuni importatori, ritenendosi ingiustamente gravati da questo tributo, si rivolsero ai tribunali fiscali tedeschi, come ad esempio l'attrice.
Impresa d'importazione nell'ottobre e dicembre 1969 aveva importato dai [OSCURATO:PERSONA] notevoli quantitativi di formaggio e di prodotti lattieri; dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Düsseldorf là ditta interessata contestava la legittimità della tassa di conguaglio applicata a queste importazioni.
Lo stesso tribunale vi aveva già deferito alcune questioni riguardanti essenzialmente la validità delle decisioni della Commissione del 30 ottobre 1969 (che autorizza i provvedimenti di salvaguardia) e del 17 novembre 1969 (proroga del periodo d'applicazione di questi provvedimenti). Vi dispenso dalla lettura delle questioni che ben conoscete, redatte con innegabile precisione e completezza, direi quasi fin troppo esaurienti.
I
[OSCURATO:PERSONA] pone anzitutto una questione preliminare che è la più dibattuta tra le parti nel giudizio di merito e sulla quale si sono lungamente soffermati la Commissione e il governo federale.
La domanda può essere riassunta come segue: nell'ottobre 1969 poteva ancora applicarsi l'art. 226 del trattato nel settore agricolo? L'attrice afferma che, sia ratione temporis che ratione materiae (le due questioni sono strettamente connesse) la norma non poteva più venire applicata dopo l'adozione delle decisioni impugnate che su essa si fondano.
Si afferma infatti che l'istituzione del mercato comune agricolo, per un certo numero di prodotti, ha praticamente posto fine al periodo transitorio durante il quale era applicabile l'art. 226 del trattato e, d'altra parte, i regolamenti comunitari sull'organizzazione dei mercati hanno autorizzato l'emanazione di provvedimenti di salvaguardia specifici, cosicchè (e questo è il loro vero scopo) l'art. 226 è stato svuotato di contenuto e in un certo senso abrogato, almeno per quanto riguarda le organizzazioni di mercato in questione.
L'argomento è sottile, ciononostante non convince.
Il mezzo secondo cui per i prodotti agricoli disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati il periodo transitorio sarebbe terminato al momento in cui è entrata in vigore la disciplina specifica, non regge, a mio avviso, ad un esame approfondito, sia sotto il profilo del sistema generale del trattato, che sotto il profilo delle singole disposizioni.
Nell'ambito del trattato, la durata del periodo transitorio è stata fissata in 12 anni, scaduti il 1
o
gennaio 1970, come stabilisce l'art. 8, cioè la prima parte del trattato ove si pongono «i principi». È quindi ovvio che un'eventuale abbreviazione di questo periodo poteva essere decretata soltanto con un'esplicita disposizione del trattato.
Non vi sono disposizioni in questo senso per quanto riguarda il settore agricolo. Anzi l'art. 38, n. 2 lettera b) stabilisce espressamente che, salvo disposizioni contrarie degli artt. 39-46, le norme stabilite per l'istituzione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli. Nessuna di queste disposizioni contempla una deroga alle norme sancite dall'art. 8. L'art. 40 invece stabilisce che gli Stati membri «sviluppano gradatamente la politica agricola comune
durante il periodo transitorio
» e, al più tardi alla fine di tale periodo, instaurano la politica agricola, il che mi pare costituisca un implicito riferimento all'art. 8.
Penso che la Commissione faccia un giusto rilievo allorché afferma che, giuridicamente, il periodo transitorio è soltanto quello stabilito dall'art. 8; in base a questo periodo si dertermina l'applicabilità nel tempo dell'art. 226 e il periodo transitorio non va confuso con l'instaurazione progressiva, in momenti diversi, di particolari organizzazioni di mercato. Resta quindi il secondo mezzo: l'istituzione, in virtù di regolamenti agricoli comunitari, di provvedimenti di salvaguardia particolari ai vari mercati, svuoterebbe di contenuto o abrogherebbe parzialmente l'art. 226, che stabilisce la possibilità generica di adottare determinati provvedimenti di salvaguardia.
Il mezzo mi pare debba venir disatteso per un motivo fondamentale: se le clausole di salvaguardia contemplate dai regolamenti comunitari relativi ai vari mercati agricoli avessero la portata che s'intende loro conferire, sarebbero nulle, e tale nullità dovrebbe essere da voi rilevata d'ufficio.
Se si accogliesse la tesi dell'attrice, si dovrebbe ammettere che, per effetto di alcuni regolamenti comunitari, nella più perfetta regolarità, si sono svuotate di contenuto o sono state abrogate, almeno parzialmente, le disposizioni dell'art. 226 del trattato che, — come ogni altro articolo — può venir abrogato in tutto o in parte finchè è applicabile, solo secondo la procedura contemplata dall'art. 236 in materia di revisione del trattato, cioè l'abrogazione deve essere proposta dalla Commissione o da uno Stato membro, previa consultazione dell'Assemblea e previo parere del Consiglio con cui si raccomanda la riunione di una conferenza dei rappresentanti degli Stati membri; indi, ottenuto l'accordo dei rappresentanti sul progetto del nuovo testo, è necessaria l'approvazione dei governi competenti e si deve operare la ratifica da parte degli Stati membri a norma delle rispettive costituzioni: solo così il trattato può considerarsi modificato.
Per questo motivo direi che non si può affermare che l'art. 226 non era applicabile nella fattispecie.
Ritengo perciò superfluo che vi pronunciate sull'affermazione della Commissione, che sostiene che i provvedimenti di salvaguardia adottati in virtù delle discipline di mercato si riferirebbero solo alle relazioni coń i paesi terzi, mentre l'art. 226 consentirebbe d'intervenire con provvedimenti di salvaguardia anche nei rapporti infracomunitari.
Nella fattispecie l'argomento potrebbe forse portare ad una soluzione identica a quella che ho testè proposto per altri motivi, però potrebbero conseguirne, almeno implicitamente, effetti che non ritengo giuridicamente accettabili.
Se infatti dicharaste che l'art. 226 si applica purché i provvedimenti di salvaguardia previsti nell'ambito di un'organizzazione di mercato riguardino solo gli scambi coi paesi terzi, ritengo che ciò equivarrebbe automaticamente ad ammettere che i provvedimenti di salvaguardia contemplati all'art. 226 potrebbero applicarsi solo nell'ambito degli scambi infracomunitari e quindi, anche prima del termine del periodo transitorio, la sfera d'applicazione dell'art. 226 sarebbe stata circoscritta.
Per i motivi teste elencati ritengo la tesi infondata e inaccettabile. È dunque più sensato affermare genericamente che l'adozione di clausole di salvaguardia speciali contemplate dai regolamenti in materia di mercato agricolo non ha avuto né lo scopo né l'effetto di privare la Commissione integralmente o parzialmente delle facoltà di cui era investita durante il periodo transitorio in virtù dell'art. 226 del trattato e d'altro canto tale atto non poteva legittimamente implicare queste finalità e questi effetti.
II
Fornendo al giudice proponente una risposta conforme al mio suggerimento, cioè se ammettete che l'art. 226 poteva essere applicato nell'ottobre 1969 anche in materia di provvedimenti di salvaguardia riguardanti prodotti agricoli disciplinati da un'organizzazione di mercato, dovrete automaticamente risolvere altri tre quesiti che il tribunale fiscale tedesco vi sottopone.
1.
Se le decisioni impugnate siano legittime sotto il profilo delle disposizioni dell'art. 226 del trattato;
2.
Se le stesse decisioni siano legittime sotto il profilo dell'art. 190;
3.
Se dette decisioni siano legittime sotto il profilo del loro periodo di applicabilità: retroattività da un lato e, dall'altro, proroga dei loro effetti fino al 31 dicembre 1969 in virtù della decisione 17 novembre 1969.
A —
Sul primo punto: Quanto alla legittimità delle decisioni impugnate sotto il profilo delle disposizioni dell'art. 226 del trattato, l'attrice invoca due mezzi circa i quali il giudice a quo chiede il vostro parere.
1.
Se non siano state fraintese le disposizioni del n. 1 dell'art. 226, in virtù delle quali l'articolo è applicabile solo «in caso di difficoltà gravi… che siano suscettibili di protrarsi» in un settore dell'attività economica nonché in caso di difficoltà «che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale».
2.
Se nella fattispecie siano state osservate le disposizioni dell'ultima frase del n. 3 dello stesso articolo, in virtù del quale i provvedimenti in deroga alla disciplina del mercato comune, che eventualmente gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare, vanno scelti riservando «la precedenza a quelli che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune».
Questi due mezzi richiedono un'osservazione preliminare circa la portata del vostro sindacato.
È un problema che gli avvocati generali hanno già sottolineato, sia l'avv. K. Roemer nelle cause 2 e 3-62 (Raccolta VIII-1962, pag. 817) che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella causa 13-63 (Raccolta IX-1963, pag. 371) e l'avv. J. Gand nella causa 50-69 che ho testé ricordato. Un raffronto tra le conclusioni e le sentenze emanate in merito mette in luce che:
1.
Intendete giungere alle estreme conseguenze che possono scaturire dalla circostanza che il trattato CEE, contrariamente a quanto disponeva il trattato CECA, non contempla un sindacato di legittimità e di merito nelle controversie relative ai provvedimenti di salvaguardia, anzi il sindacato sull'applicazione dell'art. 226 è un sindacato di
pura legittimità.
2.
Vista l'estrema delicatezza dei giudizi che la Commissione deve formulare con molta rapidità quando si deve applicare questo articolo, riconoscerete che, come affermava l'avv. J. Gand, se la Commissione in questo settore non gode di un potere discrezionale, ha tuttavia un potere di «valutazione controllato dai giudici» e personalmente aggiungerei ch'essa dispone di un vasto potere di valutazione.
3.
Ne consegue che, salvo una sostanziale irregolarità di procedura o uno sviamento di potere, le decisioni adottate dalla Commissione circa l'applicazione dell'art. 226 sono illegittime soltanto se:
1
o
L'apprezzamento della Commissione si fondasse su fatti materialmente erronei. L'illegittimità sarebbe allora patente.
2
o
L'apprezzamento della Commissione, pur fondandosi su fatti materialmente esatti, si rivelasse
manifestamente
erroneo.
3
o
Un provvedimento che derogasse in minor misura alle norme del mercato comune fosse stato
evidentemente
sufficiente a por rimedio alla situazione per la quale si era fatto ricorso all'art. 226.
Ritengo infatti che in un settore cosi complesso, dovendo valutare l'applicazione di quello che si può definire un vero «diritto dei periodi di crisi» istituito dal trattato e valido solo per il periodo transitorio, nel quale funge da valvola di sicurezza destinata ad impedire cataclismi pericolosi a tutta la Comunità, grazie al sacrificio di qualche norma comunitaria, il vostro sindacato deve fondarsi su queste due nozioni, di
errore materiale
e di
errore manifesto
se non si vuole rischiare di trasformare un sindacato di legittimità in un sindacato di opportunità.
Visto sotto questa luce, il valore dei due mezzi esperiti e tratti da una presunta violazione dell'art. 226, si rivela pittosto esiguo.
Si e affermato innanzitutto che le difficoltà provocate all'agricoltura tedesca dalla rivalutazione del marco, non sarebbero state né gravi né durevoli.
Quanto alla possibilità ch'esse si protraessero, l'agente dell'attrice ha esposto un argomento molto sottile, che però si è rivelato artificioso ad un esame approfondito.
La gravità di queste difficoltà invece è per me innegabile e i dati citati l'altro giorno in udienza, e che non sono stati contestati, lo dimostrano ad abundantiam.
Il fatto che i provvedimenti di tutela adottati dal governo tedesco abbiano evitato una crisi grave, dimostra a sufficienza che le difficoltà conseguenti alla rivalutazione del marco non sarebbero state durevoli.
L'argomento si può controbattere con serie obiezioni: anzitutto la legittimità di una decisione va considerata nel momento in cui la decisione viene adottata. Anche se il Consiglio aveva già sancito il principio dei provvedimenti di tutela, le decisioni sono state adottate successivamente, perciò i provvedimenti non erano noti ed era impossibile prevederne gli effetti o valutare le conseguenze che avrebbero avuto.
D'altra parte i provvedimenti di salvaguardia temporanei autorizzati dalla Commissione avevano esattamente lo scopo di consentire all'agricoltura tedesca di superare senza eccessive difficoltà il periodo che ancora la separava dall'entrata in vigore del sistema di aiuti.
Il successo del sistema di aiuti non può consentirci di arguire che le difficoltà conseguenti alla rivalutazione erano passeggere, è il modo di ragionare di chi nega l'utilità di una trasfusione di sangue in quanto il malato in seguito è guarito grazie ad un'abile assistenza medica.
Aggiungo ancora che questi provvedimenti erano stati autorizzati o previsti per 4 anni, il che è più che sufficiente a dimostrare che le difficoltà che si dovevano superare non erano poi così effimere.
È logico dunque concludere che la Commissione, giudicando gravi e durevoli i problemi dell'agricoltura tedesca, conseguenti alla rivalutazione del marco, per lo meno non ha assunto elementi di fatto erronei o non ha erroneamente valutato gli elementi di cui disponeva.
Anche il secondo mezzo, tratto da una presunta violazione dell'art. 226, dovrebbe quindi venire disatteso.
Si afferma infatti che ben tre tipi di provvedimenti meno derogatori al diritto comunitario potevano venire adottati in sostituzione di quelli autorizzati dalla decisione contestata ed in particolare in sostituzione della tassa di conguaglio istituita sulle importazioni.
1.
L'attrice sostiene che anzitutto bastava prescrivere al governo tedesco di conferire efficacia retroattiva ai provvedimenti che avrebbe adottato.
Da un lato ciò mi pare inesatto, poiché tale disposizione avrebbe avuto forse qualche ripercussione nei confronti dei produttori tedeschi, e sottolineo il forse, giacchè tali ripercussioni sarebbero state più psicologiche che reali, comunque non avrebbe impedito le importazioni speculative che la rivalutazione del marco automaticamente rendeva per così dire possibili ed allettanti.
Riaffiora a questo punto la confusione tra presente e futuro or ora sottolineata. Nessuno poteva prevedere nell'ottobre 1969 quali effetti avrebbero avuto esattamente i provvedimenti di aiuto che il governo tedesco avrebbe adottato a favore dell'agricoltura.
2.
Sarebbe pure bastato, si afferma, modificare l'unità di conto, come prevede il regolamento n. 653/68. Il ragionamento si ritorce in sostanza contro la tesi di chi lo espone: operare una modifica dell'unità di conto, che avrebbe sconvolto i mercati agricoli nei sei paesi, soltanto perchè uno Stato membro doveva superare difficoltà temporanee, avrebbe costituito una misura eccessiva rispetto al problema cui dovevano far fronte le autorità comunitarie.
3.
Si sostiene infine che bastava autorizzare la Germania ad adottare provvedimenti analoghi a quelli concessi alla Francia allorché nell'agosto 1969 essa aveva svalutato il franco.
Non è necessario essere geni dell'economia per rilevare che, se per alcune imprese d'importazione e d'esportazione una rivalutazione o una svalutazione offrono talvolta uguali prospettive di utile, la natura di una svalutazione o di una rivalutazione e le loro conseguenze sul piano nazionale e sul piano internazionale sono completamente diverse, come diversi sono i provvedimenti di tutela che le rispettive situazioni possono richiedere.
Inoltre ci si può chiedere seriamente se i provvedimenti che a suo tempo la Francia è stata autorizzata ad adottare e che ancora oggi sono in vigore non deroghino al diritto comunitario ancor più di quelli adottati dalla Germania per il breve periodo 30 ottobre 1969 — 1
o
gennaio 1970.
Propongo quindi di disattendere tutti i mezzi tratti dalle disposizioni dell'art. 226 per provare l'invalidità delle decisioni impugnate.
B — Sul secondo punto: Dall'art. 190 del trattato si trae un'altra serie di mezzi per provare l'illegittimità delle stesse decisioni. L'articolo stabilisce il principio che le decisioni della Commissione devono essere motivate. Si fa carico alle decisioni impugnate di essere motivate in modo contraddittorio ed insufficiente.
Pur se, come sottolinea la Commissione, può parere un po' paradossale a priori esperire simultaneamente questi due mezzi, illustrerò separatamente l'uno e l'altro.
Per quanto riguarda la contraddittorietà della motivazione, il mezzo manca di una base di fatto. L'attrice ravvisa questo vizio in quanto la motivazione della decisione 30 ottobre implica il richiamo alla decisione del Consiglio che prescrive di riequilibrare la situazione senza introdurre tasse che gravino sugli scambi infracomunitari e nello stesso tempo comprende un paragrafo relativo alla necessità per la Germania d'istituire temporaneamente una tassa compensativa sulle importazioni.
L'esame della norma non mette in luce alcuna contraddizione. Il compendio della decisione del Consiglio ne rivela invece esattamente la sostanza: si deve por rimedio alla situazione provocata dalla rivalutazione istituendo un regime di aiuti e non gravando gli scambi infracomunitari, ma (ed è questo il punto che l'attrice pare ignorare) finché non sia istituito un regime d'aiuti, sono necessari provvedimenti di salvaguardia.
Ritengo che anche il mezzo di insufficiente motivazione sia infondato. Avete già sancito infatti che la motivazione di una decisione dev'essere proporzionata alle «possibilità materiali e condizioni tecniche o al lasso di tempo a disposizione per l'adozione della decisione stessa» (sentenza 1. 12. 1965, causa
16-65, Raccolta XI-1965, pag. 924
).
Nella fattispecie le circostanze e i termini nei quali la Commissione ha dovuto adottare la decisione del 30 ottobre, cioè tre giorni dopo l'entrata in vigore del nuovo corso del marco e due giorni dopo la decisione del Consiglio, credo che giustifichino appieno la relativa brevità della motivazione di un provvedimento che per di più era destinato soltanto al governo tedesco.
Nonostante questa laconicità, la motivazione mi pare sufficiente in quanto comporta, come richiede la vostra giurisprudenza, i richiami e gli elementi necessari al vostro sindacato giurisdizionale.
Si cita il procedimento seguito e si riassume la decisione del Consiglio; si espongono i motivi per cui la Commissione ritiene che nella fattispecie si può applicare l'art. 226 e le ragioni per cui essa ha ritenuto opportuno autorizzare l'adozione di certi provvedimenti tra i quali si cita un sistema di tassazione sulle importazioni.
Ritengo quindi infondato ogni mezzo tratto da una presunta violazione dell'art. 190 del trattato.
C —
Resta il terzo punto di cui vi parlavo: la portata nel tempo delle decisioni contestate.
Si afferma
—
che la Commissione non aveva competenza per far decorrere dal 27 ottobre 1969 gli effetti di una decisione emanata il 30 ottobre;
—
che la decisione dei 17 novembre 1969 non poteva prorogare dal 7 al 31 dicembre dello stesso anno l'effetto della decisione del 30 ottobre 1969.
a)
Retroattività. — È vero che l'art. 6 della decisione impugnata stabilisce che i provvedimenti autorizzati con la decisione stessa vanno applicati dal 27 ottobre 1969, il che — vista la data della pubblicazione — comporta una «retroattività» per dirla con l'attrice, di almeno 4 giorni. È però questo un motivo d'illegittimità della decisione? Direi di no.
Infatti la vostra giurisprudenza sull'applicabilità nel tempo degli atti comunitari contiene sfumature molto sottili.
Avete infatti affermato che, se in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche vieta di rendere applicabile un atto comunitario a decorrere da una data anteriore alla sua pubblicazione, il principio va conciliato con le esigenze specifiche di ogni diritto economico. Il diritto economico mira a superare una nozione troppo angusta del principio dell'irretroattività, esso distingue infatti tra retroattività «stricto sensu» e una nuova situazione che alcuni specialisti contemporanei del diritto pubblico definiscono «l'applicazione immediata di nuove disposizioni a situazioni preesistenti» e che nel campo economico è abbastanza frequente. In realtà nel diritto economico è molto sovente l'evento economico che fa scaturire e sta alla base dell'atto giuridico; il suo verificarsi, la sua gravità, le sue conseguenze determinano sia l'adozione che la legittimità dell'atto.
È l'evento e non l'atto giuridico che ne consegue, che mette a repentaglio la certezza delle situazioni giuridiche ed è quindi necessario e naturale che gli effetti dell'atto decorrano dal verificarsi dell'avvenimento e non dalla data in cui l'atto è stato emanato.
Nella fattispecie non ravviso alcuna illegittimità nell'art. 6 della decisione impugnata, che autorizza l'adozione di provvedimenti necessari a far fronte alle conseguenze della rivalutazione del marco, con effetto dal giorno in cui è entrata in vigore la nuova parità.
b)
Resta la proroga degli effetti di questa decisione in virtù della decisione del 17 novembre 1969, che ha prorogato dal 7 al 31 dicembre 1969 gli effetti della decisione del 30 ottobre 1969. L'attrice afferma che la proroga era inutile e quindi illegittima, giacchè le eventuali difficoltà che avevano perturbato il mercato agricolo tedesco erano cessate all'inizio del dicembre 1969.
Non mi pare che si possa accogliere questo argomento: come aveva previsto il Consiglio e come ritengo abbia ben giudicato la Commissione, le difficoltà cui si doveva por rimedio con le misure di salvaguardia potevano cessare o più esattamente diminuire ed attenuarsi solo con l'adozione e con l'applicazione di provvedimenti di sostegno.
Malgrado l'estrema diligenza dimostrata sia dal governo che dagli organi legislativi tedeschi, è occorso qualche tempo al governo tedesco per accordarsi con il Consiglio sulla natura di questi provvedimenti, cioè si è giunti al 9 dicembre e le assemblee tedesche sono riuscite ad approvare il progetto governativo solo il 23 dicembre.
La proroga al 31 dicembre 1969 degli effetti della decisione 30 ottobre 1969, cioè finchè sono stati adottati i provvedimenti di sostegno decisi dalla Germania federale in applicazione delle decisioni del Consiglio, non mi pare illegittima.
III
Terminerò esaminando i problemi posti con l'ultima questione deferita — in subordine — dal [OSCURATO:PERSONA] di Düsseldorf.
Nell'ipotesi in cui venga sancito che le decisioni impugnate non potevano venire legittimamente adottate in forza dell'art. 226 del trattato, vi si chiede se esse potevano fondarsi su un'altra disposizione dello stesso trattato e quali conseguenze potrebbe comportare questa «sostituzione di fondamento legale» per quanto riguarda la legittimità dei provvedimenti d'applicazione adottati dal governo di uno Stato membro la cui costituzione non contempla l'esistenza di un autonomo potere regolamentare.
Sara inutile dare una risposta per due motivi:
1.
Se ammetterete, come me, che l'art. 226 del trattato costituisce la legittima base giuridica delle decisioni contestate, la questione si svuota di contenuto.
2.
Comunque, la risposta che intende ottenere il [OSCURATO:PERSONA] riguarda in sostanza un problema di diritto interno che non spetta a voi risolvere.
L'art. 21, § 2, n. 4, del codice doganale tedesco autorizzava esplicitamente il governo della Repubblica federale ad adottare regolamenti soltanto per l'emanazione di provvedimenti autorizzati dalla Commissione in virtù dell'art. 226 del trattato.
[OSCURATO:PERSONA] vuol sapere se la disposizione vada interpretata
restrittivamente
oppure vada intesa
in senso lato
, cioè come autorizzazione al governo federale ad adottare ogni disciplina che possa fondarsi su un atto comunitario.
Questo è un problema di stretta competenza dei tribunali tedeschi.
Propongo quindi che affermiate per diritto
1.
che l'esame delle disposizioni delle decisioni contestate adottate in applicazione dell'art. 226 del trattato non rivela alcun elemento tale da inficiarne la validità.
2.
Una simile risposta alle due prime serie di quesiti svuota di contenuto l'ultimo quesito deferito dal [OSCURATO:PERSONA].
(
1
) Traduzione dal francese.