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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2015

Cassazione n. 06168/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26904/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] PISA. -intimata- avverso ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 24604/2015 depositata il 02/12/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n. 24604/2015 della Corte Suprema di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio l’impugnata sentenza n. 120/06/2009 emessa dalla CTR della Toscana, la quale aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso della predetta contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria richiesta in relazione alla compravendita di un immobile da destinare a prima casa d’abitazione, atto per il quale l’Ufficio aveva ritenuto non applicabile il beneficio di cui all’art. 1, comma 3, dellaTariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione della“lussuosità” dell’immobile, accertata a seguito di sopralluogo.

La controversia si incentrava sulla contestata computabilità nella superficie utile di detto immobile di quella (esclusa dall’art. 6 del d.m. 2/8/1969) riferibile alla “sovrastante soffitta esclusiva con terrazza”, sostenendo la contribuente di aver ristrutturato il bene solo in epoca successiva alla compravendita, per cui lo stato dell’immobile, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, individuava una superficie inferiore a mq.

267. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo d’impugnazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., la ricorrente chiede la revocazione della suindicata sentenza,sul presupposto che l’adita Corte avrebbe dovuto rilevare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate stante la mancanza di una valida, tempestiva notificazione.Assume la Aringhieri, invocando l’errore di percezione del giudice, che nell’impugnata ordinanza n. 2 4604 / 2015 l a Corte dà atto che «La parte contribuente non si è difesa», essendo rimasta intimata, nonostanterisultasse incontrovertibilmente dagli atti di causa l’assenza dell’avviso di ricevimento della prima notifica del ricorso per cassazione,tentata il 6 maggio 2013, a mezzo del servizio postale, al dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore domiciliatario, con studio in Pontedera, [OSCURATO:PERSONA] n.10, come da ricevuta di accettazione della raccomandata recante il timbro-datario dell’[OSCURATO:PERSONA] e, con riferimento alla seconda notifica, tentata il 3 giugno 2013, a mezzo del servizio postale, dall’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio notifiche presso la Corte d’Appello di Roma, sempre al dott.

Mannucci, nonostante risultasse dall’avviso di ricevimento del 5 giugno 2013 la mancata consegna del plico postale “per irreperibilità del destinatario”.

Deduce, altresì, la contribuente che Franco e [OSCURATO:PERSONA] , dottori commercialisti, avevano trasferito lo studio «(sempre in Pontedera) in [OSCURATO:PERSONA] 136», dandone comunicazione «all’Ordine di appartenenza, come risulta dall’Albo dei dottori commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Pisa aggiornato al 9 marzo 2012, doc.2).» Assume, infine, l’odierna ricorrente, quanto al la seconda notificazione , tentata dall’allora ricorrente Agenzia delle Entrate il 3 giugno 2013, che era già scaduto il termine lungo (annuale) decorrente dalla data (19 marzo 2012) di deposito della sentenza della CTR della Toscana, per cui il ricorso per cassazione comunque «doveva essere dichiarato inammissibile perché tardivo.» La contribuente, in prossimità dell’udienza, ha depositato richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio avendo presentato domanda di definizione della lite pendente innanzi alla CTP di Pisa, avente ad oggetto l’impugnazione della «cartella di pagamento n. 087201700057170720portante tutte le somme dovute sulla base dell’avviso di liquidazione n.20051T002437 , ruolo formato sull’assunta definitività della lite.» La dichiarazione di adesione dei contribuenti comporta necessariamente l’assunzione da parte degli stessi dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.

I carichi dell’atto riscossivo ricomprendono -dichiaratamente - la pretesa impositiva di cui all’impugnato avvis o di rettifica e liquidazione di imposta di registro ed ipocatastale.

La dichiarazione di adesione alla definizione della lite in oggetto, cui è seguito il pagamento della primarata dell’importo complessivamente dovuto, e la richiesta dei contribuenti di «dichiarare l’estinzione del giudizio» contenuta nella memoria da ultimo depositata per l’inutilità della prosecuzione del contenzioso riguardante il prodromico atto impositivo, comunque, dimostrano la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso per revocazione, che giustifica la pronunzia di inammissibilità (v.

Cass. n. 12743/2016; Cass. n. 13923/2019; Cass. n. 46/2024).

Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato.

La ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 n. 115 del 2015, come introdotto dall'art. 1, comma 17,

I. 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 13636/2015), ovvero in caso di rinuncia al ricorso (Cass. n. 23175/2015).

P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26904/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] PISA. -intimata- avverso ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 24604/2015 depositata il 02/12/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n. 24604/2015 della Corte Suprema di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio l’impugnata sentenza n. 120/06/2009 emessa dalla CTR della Toscana, la quale aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso della predetta contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria richiesta in relazione alla compravendita di un immobile da destinare a prima casa d’abitazione, atto per il quale l’Ufficio aveva ritenuto non applicabile il beneficio di cui all’art. 1, comma 3, dellaTariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione della“lussuosità” dell’immobile, accertata a seguito di sopralluogo. La controversia si incentrava sulla contestata computabilità nella superficie utile di detto immobile di quella (esclusa dall’art. 6 del d.m. 2/8/1969) riferibile alla “sovrastante soffitta esclusiva con terrazza”, sostenendo la contribuente di aver ristrutturato il bene solo in epoca successiva alla compravendita, per cui lo stato dell’immobile, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, individuava una superficie inferiore a mq. 267. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo d’impugnazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., la ricorrente chiede la revocazione della suindicata sentenza,sul presupposto che l’adita Corte avrebbe dovuto rilevare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate stante la mancanza di una valida, tempestiva notificazione.Assume la Aringhieri, invocando l’errore di percezione del giudice, che nell’impugnata ordinanza n. 2 4604 / 2015 l a Corte dà atto che «La parte contribuente non si è difesa», essendo rimasta intimata, nonostanterisultasse incontrovertibilmente dagli atti di causa l’assenza dell’avviso di ricevimento della prima notifica del ricorso per cassazione,tentata il 6 maggio 2013, a mezzo del servizio postale, al dott. [OSCURATO:PERSONA], difensore domiciliatario, con studio in Pontedera, [OSCURATO:PERSONA] n.10, come da ricevuta di accettazione della raccomandata recante il timbro-datario dell’[OSCURATO:PERSONA] e, con riferimento alla seconda notifica, tentata il 3 giugno 2013, a mezzo del servizio postale, dall’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio notifiche presso la Corte d’Appello di Roma, sempre al dott. Mannucci, nonostante risultasse dall’avviso di ricevimento del 5 giugno 2013 la mancata consegna del plico postale “per irreperibilità del destinatario”. Deduce, altresì, la contribuente che Franco e [OSCURATO:PERSONA] , dottori commercialisti, avevano trasferito lo studio «(sempre in Pontedera) in [OSCURATO:PERSONA] 136», dandone comunicazione «all’Ordine di appartenenza, come risulta dall’Albo dei dottori commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Pisa aggiornato al 9 marzo 2012, doc.2).» Assume, infine, l’odierna ricorrente, quanto al la seconda notificazione , tentata dall’allora ricorrente Agenzia delle Entrate il 3 giugno 2013, che era già scaduto il termine lungo (annuale) decorrente dalla data (19 marzo 2012) di deposito della sentenza della CTR della Toscana, per cui il ricorso per cassazione comunque «doveva essere dichiarato inammissibile perché tardivo.» La contribuente, in prossimità dell’udienza, ha depositato richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio avendo presentato domanda di definizione della lite pendente innanzi alla CTP di Pisa, avente ad oggetto l’impugnazione della «cartella di pagamento n. 087201700057170720portante tutte le somme dovute sulla base dell’avviso di liquidazione n.20051T002437 , ruolo formato sull’assunta definitività della lite.» La dichiarazione di adesione dei contribuenti comporta necessariamente l’assunzione da parte degli stessi dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022. I carichi dell’atto riscossivo ricomprendono -dichiaratamente - la pretesa impositiva di cui all’impugnato avvis o di rettifica e liquidazione di imposta di registro ed ipocatastale. La dichiarazione di adesione alla definizione della lite in oggetto, cui è seguito il pagamento della primarata dell’importo complessivamente dovuto, e la richiesta dei contribuenti di «dichiarare l’estinzione del giudizio» contenuta nella memoria da ultimo depositata per l’inutilità della prosecuzione del contenzioso riguardante il prodromico atto impositivo, comunque, dimostrano la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso per revocazione, che giustifica la pronunzia di inammissibilità (v. Cass. n. 12743/2016; Cass. n. 13923/2019; Cass. n. 46/2024). Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato. La ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 n. 115 del 2015, come introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 13636/2015), ovvero in caso di rinuncia al ricorso (Cass. n. 23175/2015). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Co