CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 20014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23,.commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. ,.4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 27 ottobre 2020 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascrittogli e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c), 179, 127, 599 cod. proc. pen. e art. 23 I.n. 176/2020 in relazione alla omessa traduzione all'udienza camerale o, comunque, disposizione del collegamento da remoto con l'imputato che, detenuto per la stessa causa, ne aveva fatto tempestiva richiesta. Invero, la disposizione dell'art. 23 I. n. 176/2020 deve considerarsi norma speciale e prevalente su quella di cui all'art. 23-bis I. cit. posta a base della decisione reiettiva della Corte. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 99 cod. pen. con riferimento all'aumento di pena conseguente alla contestata recidiva, dovendosi considerare la modestissima offensività della condotta in rapporto ai risalenti precedenti, tale che tale ultimo reato non poteva risultare espressione di una maggiore pericolosità del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato in relazione alla trattazione cartolare del procedimento - in assenza di una tempestiva la istanza di trattazione orale - che, pertanto, non prevedendo la partecipazione delle parti non giustificava la traduzione dell'imputato all'udienza. 5. Il secondo motivo è genericamente proposto per questione di fatto in relazione all'incensurabile motivazione posta a base della ritenuta recidiva che ha considerato la sintomatica valenza del reato di resistenza a pubblici ufficiali in ragione della caratteristica di omogeneità rispetto agli indicati precedenti a carico dell'imputato. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il/ sid nte [OSCURATO:PERSONA]