CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. --'" ,- .'- ,-'' [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinto il reato giudicato con la sentenza emessa in data 17 dicembre 2020, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., dal medesimo Giudice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale era stata applicata al predetto la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la durata di 260 ore ed ha, tra l'altro, rideterminato in mesi sei la durata della sospensione della patente di guida. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art.186 del codice della strada, poiché il giudice dell'esecuzione, nel determinare la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, avrebbe in realtà esercitato una potestà riservata agli organi amministrativi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, l'art. 186, comma 9-bis , C.d.S. prevede che il giudice dell'esecuzione, chiamato a verificare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, possa disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la quale è prevista la riduzione a metà. 3. Ne consegue che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non ha esercitato una potestà riservata agli organi amministrativi, atteso che il sopra citato art.186, comma 9-bis gli attribuisce espressamente il potere sopra indicato, nonché quello di revocare la confisca del veicolo (Sez. 1, Sentenza n. 39227 del 10/04/2017, Rv. 271236 - 01). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i