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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 26280/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso relativo alla mancata riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte- avendo questa spiegato come, in ragione del dato ponderale, i fatti non siano riconducibili alla invocata meno grave fattispecie; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso relativo alla mancata riconducibilità dei fatti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte- avendo questa spiegato come, in ragione del dato ponderale, i fatti non siano riconducibili alla invocata meno grave fattispecie; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.
Sentenza Cassazione n. 26280/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris