CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34560/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31277/2021 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] R OSASCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta delibera di Giunta n. 65 del 18 luglio 2019 ed in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra di loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Novara (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D337 N) ed [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43H08 H501 V), con studio Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] C LAUDIO S GUAZZOTTI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55M17 H369 P), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PV) il 17 agosto 1955 e residente in Robbio (PV), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 65 – INTIMATO - per la cassazione della sentenza n. 1386/11/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27 marzo 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello avanzato dal Comune di Rosasco avverso la pronuncia n. 268/3/2017 della Commissione tributaria provinciale di Pavia, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro gli avvisi di accertamento nn. 183 e 195 del 27 dicembre 2016, aventi ad oggetto il recupero della quota del 50% dell’ICI per gli anni di imposta 2010 e 2011 sulla base della nuova rendita catastale di 12.220,00 € determinata dall’[OSCURATO:PERSONA] in relazione al bene immobile (costituito da piscina privata aperta al pubblico con annessa attività di bar e ristorazione ed attigui campi sportivi), censito al folio 1, n. 38, sub 06, cat. D/6, posseduto per la predetta quota parte daClaudio Sguazzotti; 1.1. la Commissione aveva rilevato che la sentenza n. 374/2016 della Commissione provinciale di Pavia aveva in precedenza statuito, in consapevole contrasto con l’orientamento del Giudice di legittimità (Cass., SS.UU., n. 3160/2011) e con efficacia di giudicato che «per l’ICI 2010 e 2011 la rendita non possa avere applicazione retroattiva», annullando, pertanto, i relativi avvisi di accertamento e stabilendo che la nuova determinazione della rendita di 10.359,60 non potesse avere efficacia prima dell’anno 2015; 1.2. il Giudice dell’appello aveva, altresì, chiarito che tale affermazione «non costituisce affatto un obiter dictum ma la conclusione di una chiara motivazione in ordine appunto alla decorrenza della nuova rendita» (v. pagina n. 3 della decisione), imponendo, quindi, di dover attenersi al predetto giudicato e, quindi, di rigettare l’appello; 2.avverso tale sentenza il Comune di Rosasco proponeva ricorso per cassazione, notificandolo, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a [OSCURATO:PERSONA], sia personalmente che presso il difensore costituito in appello, in data 14/18 ottobre 2019, formulando due motivi d’impugnazione; 3.[OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con il primo motivo di impugnazione il Comune di Rosasco ha dedotto, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, co.2, del D.Lvo. del 30 dicembre 1992, n. 504, incombinato disposto con l’art. 1, co. 336-337, della legge del 31 dicembre 2004, n. 311, con l’art. 1, co. 161, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e con l’art. 74, co. 1, della legge del 21 novembre 2000, n. 342, «nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non potersi applicare ai fini ICI alle annualità d’imposta ‘sospese’, la rendita catastale formata, messa in atti e notificata al contribuente accertato prima dell’emissione degli avvisi accertamento » (v. pagina n. 3 del ricorso); 5. con il secondo motivo di impugnazione il Comune ha denunciato, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha richiamato, seppure soltanto incidentalmente, la precedente decisione della CTP di Pavia n. 374/2016, resa tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Rosasco e non impugnata, relativa a precedenti avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Rosasco sulle medesime annualità di imposta (2010-2011), poi annullati in autotutela in ragione della mancata notifica al contribuente accertato della rendita catastale utilizzata quale base di computo dell’Imposta. La rendita catastale su cui si basa la liquidazione dell’Imposta nei due avvisi ICI oggetto del presente giudizio è stata oltretutto determinata, messa in atti e notificata al contribuente il 15.12.2016, quindi successivamente alla citata decisione della CTP di Pavia n. 374/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e prima della notifica degli avvisi ICI, emessi il 27.12.2016 e notificati al contribuente il 29.12.2016»(v. pagina n. 3 del ricorso); 6.con i suindicati motivi il Comune ha, in sintesi, posto in evidenza, in punto di fatto, che: - la citata sentenza n. 374/2016, menzionata dal Giudice dell’appello, aveva annullato i primi avvisi di accertamento emessi dal Comune per gli anni 2010 e 2011 ed era stata depositata in data 8 luglio 2016; - successivamente, in data 15 dicembre 2016, veniva notificata all’istante una nuova rendita catastale ed in base a questa il Comune notificava, il 29 dicembre 2016 i secondi avvisi di accertamento, oggetto della presente controversia; -quindi, la rendita catastale di 12.220,00 € era stata notificata al contribuente dopo la citata sentenza e prima dell’emissione dei nuovi avvisi di accertamento, segnalando che «il contribuente ha poi impugnato l’avviso di accertamento catastale, e per effetto della conciliazione della lite con l’Agenzia delle Entrate la rendita è stata definita e rimessa in atti –in data 18.05.2014, dunque dopo l’emissione dei due avvisi» (v. pagina n. 5, nota 3 del ricorso), tant’è che nell’atto di appello il Comune ha concluso per la riforma della sentenza appellata, «riliquidando l’obbligazione tributaria in ragione della rendita definitiva consolidata in data 15.05.2017 pari ad euro 11.055,00» (così a pagina n. 9 del ricorso). 7. il Comune ha, dunque, lamentato che la Commissione ha erroneamente ritenuto di non applicare, nella fattispecie, la rendita catastale messa in atti e notificata al contribuente prima dell’emissione e della notifica dei due avvisi oggetto di esame, disattendendo il consolidato principio espresso da questa Corte (cfr. Cass., SS.UU., n. 3160/2011, Cass. n. 14402/2017; Cass. n. 1098/2018) ed ipotizzando un giudicato, nonostante la menzionata sentenza avesse riguardo ad una rendita catastale diversa da quella oggetto di causa, senza considerare che «quand’anche una sentenza tributaria divenuta definitiva, resa nel giudizio di impugnazione di un accertamento ICI, a torto o a ragione non importa, abbia accertato, INCIDENTALMENTE, quale rendita catastale costituisca la base imponibile dell’ICI ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.Lvo. n. 504/1992, tale accertamento, ancorchè definitivo, non potrà mai pregiudicare il potere di accertamento riconosciuto ai Comuni, entro i termini di decadenza, di una maggiore imposta derivante dall’accertamento – SUCCESSIVO – di una maggior rendita» (così a pagina n. 18 del ricorso). OSSERVA 8. La cronistoria delle illustrate circostanze delinea tale complessiva situazione di fatto. 8.a. La citata sentenza n. 374/2016 della Commissione provinciale di Pavia, depositata l’8 luglio 2016 e poi passata in giudicato, aveva annullato i precedenti avvisi di accertamento emessi dal Comune per il recupero dell’imposta ICI in relazione agli anni di imposta 2010 e 2011 ed aveva disposto che la nuova rendita catastale (di 10.359,60 €), accertata dall’Agenzia del Territorio avesse efficacia dall’anno 2015. 8.b. Successivamente a tale pronuncia, con nuovi avvisi di accertamento notificati il 15 dicembre 2016, l’Ufficio rideterminava nella somma di 12.200,00 € la rendita catastale e detti atti vennero impugnati dal contribuente, ma, in sede di reclamo, l’Ufficio ricalcolava la rendita catastale nella minor somma di 11.055,00 €, con rendita definita emessa in atti in data 18 maggio 2017 (v. pagina n. 5, nota 3, del ricorso del Comune). 8.c. Nelle more, il Comune di Rosasco, annullava i precedentiavvisi di accertamento, oggetto del giudizio definito con la menzionata pronuncia, ed emetteva quelli oggetto di causa sulla base della rendita catastale di 12.200,00 € accertata dall’Ufficio con gli avvisi notificati il 14 dicembre 2016 e su cui si era positivamente instaurata l’illustrata procedura di reclamo; 9. Alla luce del resoconto che precede deve osservarsi quanto segue, trattando unitariamente i motivi di ricorso. 9.1. La sentenza n. 374/2016 della Commissione provinciale di Pavia non può assumere alcuna efficacia di giudicato in relazione alla controversia in esame, per la dirimente ragione cha essa ha avuto ad oggetto ed ha annullato altri avvisi di accertamento, diversi da quelli che rilevano nel presente giudizio. 9.2.L’annullamento dell’avviso e la caducazione dei relativi effetti, derivanti dalla sentenza n. 374/2016, non ha precluso all’amministrazione la riedizione del potere, emettendo nuovi avvisi di accertamento per le annualità - come suol dirsi – ancora “sospese” vale a dire ancora accertabili, non essendo stata mai posta –a tacer d’altro - la questione della decadenza dal relativo potere (cfr. sul principio, ex multis, Cass. n. 27091/2019). 9.3.Con riguardo, poi, all’efficacia temporale degli atti attributivi di tale rendita, va ricordato che l'art. 74 della legge n. 342/2000 dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita…». Come più volte chiarito da questa Corte tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (così Cass. n. 26347/2021, che richiama, Cass. n. 4613/2018; Cass. n. 14402/2017; Cass. n. 18056/2016; Cass. n. 12330/2016; Cass. n. 12753/2012; Cass. Sez. U, n. 3160/2011; Cass. n. 23600/2011, ma anche, tra le tante, Cass. n. 10126/2019 e Cass. n. 1098//2018). 9.4. L’emissione dei nuovi avvisi di liquidazione ICI per gli anni 2010/2011 adottati sulla base di una nuova rendita catastale (diversa da quella su cui si era fondata la pretesa impositiva annullata dalla citata sentenza) è da considerarsi, pertanto, legittima, non potendo operare, per le ragioni sopra esposte, il menzionato giudicato. 10.Le riflessioni che precedono giustificano, dunque, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per l’esame delle questioni e domande che risultano essere state avanzate in grado di appello da [OSCURATO:PERSONA] (v. pagine nn. 2 e 3 della sentenza impugnata) e che sono restati (implicitamente) assorbiti nella decisione impugnata. Tutto ciò, dando seguito al principio secondo cui sulle domande ed eccezioni assorbite non si forma il giudicato implicito, potendo essere riproposta e decisa in sede di rinvio, senza necessità di essere dapprima coltivata nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 1897/2022, che richiama Cass. n. 23502/2018; Cass. n. 7988/2018; Cass. n. 1566/2011). P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sente