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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32305/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA _Il primo e il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la sussistenza della penale responsabilità in ordine al reato di resistenza a p.u., sono reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (pagg.5-7).

Il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la recidiva, sono inammissibili perché dedotti per la prima volta in questa Sede e non anche nel giudizio di appello.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA _Il primo e il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la sussistenza della penale responsabilità in ordine al reato di resistenza a p.u., sono reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (pagg.5-7). Il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la recidiva, sono inammissibili perché dedotti per la prima volta in questa Sede e non anche nel giudizio di appello. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0
Sentenza Cassazione n. 32305/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris