CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 32721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte diappello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 23aprile 2024 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro1.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975,n. 110, commesso il 5 luglio 2021;rilevato che il ricorrente, avvistato dagli operanti mentre cercava dinascondersi all’interno di un veicolo parcheggiato sulla via pubblica, era trovatoin possesso di un bastone di legno della lunghezza di cm. 97, custodito nel bauledell’auto, del cui possesso non era in grado di offrire nell’immediatezza unagiustificazione, salvo addurre nel prosieguo di averlo acquistato per ilgiardinaggio, esibendo uno scontrino di acquisto, la cui tempistica non coincidevacon l’orario del controllo;preso atto che il ricorrente ha eccepito violazione di legge in ordine allaritenuta natura offensiva dell’attrezzo e all’assenza di un giustificato motivo delporto, nonché vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, dell’attenuante della lieve entità e della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis cod. pen.;rilevato che l’impugnazione si fonda su motivi ripetitivi delle censure espostenell’atto di appello, cui la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata ecoerente alle risultanze processuali;ritenuto che l’affermazione di responsabilità, con motivazione logica edesente da censure, è stata fondata dal giudice di merito sulla natura e sullecaratteristiche dello strumento, sulle circostanze del rinvenimento,sull’atteggiamento del detentore, sulla constatazione che nell’immediatezza delcontrollo questi non aveva opposto agli autori alcun motivo del porto,giustificando solo successivamente la disponibilità del bastone;ritenuto che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, «il"giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n.110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quelloespresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di unaimmediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019,Naimi, Rv. 276187 - 01);considerato che in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche,giustificato dalla Corte territoriale per l’assenza di specifici elementi favorevolivalutabili ai fini della concessione, la motivazione è da reputarsi adeguata in baseagli orientamenti stabiliti in sede di legittimità, secondo cui «Il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01)ritenuto che l’attenuante di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del1975, è stata coerentemente negata in ragione delle dimensioni del bastone edelle circostanze del controllo, mentre la causa di punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen. è stata correttamente esclusa in ossequio al principio secondo cui ilmancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa alporto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 27246 del21/05/2015, Singh, Rv. 263925 - 01);ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile, in quanto il criterio digiudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/otese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601 - 01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01);considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]