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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32013/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è privo di specificità e manifestamente infondato, atteso che non si confronta con la motivazione spesa dalla sentenza impugnata, la quale ha disatteso il gravame richiamando le specifiche modalità del fatto da cui ha tratto in maniera congrua e logica l'offensività di esso (art. 131-bis, comma 1, e 133, comma 1, cod. pen.); e il ricorso ha irritualmente perorato una diversa valutazione del fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); 1ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è privo di specificità e manifestamente infondato, atteso che non si confronta con la motivazione spesa dalla sentenza impugnata, la quale ha disatteso il gravame richiamando le specifiche modalità del fatto da cui ha tratto in maniera congrua e logica l'offensività di esso (art. 131-bis, comma 1, e 133, comma 1, cod. pen.); e il ricorso ha irritualmente perorato una diversa valutazione del fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); 1ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32013/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris