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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 32500/2025

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 763/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti avverso la sentenza n. 5383/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, il 12 novembre 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], le Poste italiane s.p.a. chiedendo il rimborso di un buono fruttifero, emesso in data 20 settembre 2002 dell'importo di € 500,00, recante l’identificativo n. 00000109335710190 e la dicitura «a termine», senza, tuttavia, alcuna indicazione in ordine alle condizioni del rimborso e al termine di fruttuosità. [OSCURATO:PERSONA] di pace adito, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte convenuta, rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto al rimborso.

Proposto appello, il Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riformava l’impugnata sentenza, rilevando che, mancando sul documento l’indicazione della scadenza (costituente il dies a quo della prescrizione), i sottoscrittori non erano stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente i loro diritti, poiché al momento della sottoscrizione l’intermediario non aveva provveduto a rimediare in altro modo a tale deficit informativo.

Poste italiane s.p.a. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

3. ― Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 del decreto ministeriale del tesoro 19/12/2000 e dell’art. 8 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 2935 cc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cpc.».

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al d.m. tesoro 19.12.2000, artt.1339, 1175, 1176 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.».

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.».

Infine, con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2935 e 2946 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.».

4. ― Ritiene il Collegio che, per la decisione della controversia, occorre rispondere al quesito se la mancata indicazione, sul buono, della data di scadenza e l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’obbligo, sancito dal d.m.

Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il [OSCURATO:PERSONA] con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, ove poi la stessa eccepisca l’intervenuta prescrizione ordinaria decennale del diritto al rimborso, ai sensi dell’articolo 2946 c.c., integri, oppure no, gli estremi della responsabilità nei confronti del sottoscrittore, il quale lamenti che l’estinzione per prescrizione del suo diritto al rimborso dei buoni predetti sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche.

Ebbene, in relazione a questi quesiti, questa Sezione ha disposto (cfr., ord. n. 18829 del 10 luglio 2025 nel giudizio iscritto al n. 12321/2024 r.g.) la trattazione in pubblica udienza di altro giudizio, avente ad oggetto le medesime questioni giuridiche.

Evidenti ragioni di opportunità consigliano, dunque, di attendere la decisione del menzionato giudizio.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. 12321/2024 r.g.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 763/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti avverso la sentenza n. 5383/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice di appello, il 12 novembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], le Poste italiane s.p.a. chiedendo il rimborso di un buono fruttifero, emesso in data 20 settembre 2002 dell'importo di € 500,00, recante l’identificativo n. 00000109335710190 e la dicitura «a termine», senza, tuttavia, alcuna indicazione in ordine alle condizioni del rimborso e al termine di fruttuosità. [OSCURATO:PERSONA] di pace adito, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte convenuta, rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto al rimborso. Proposto appello, il Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riformava l’impugnata sentenza, rilevando che, mancando sul documento l’indicazione della scadenza (costituente il dies a quo della prescrizione), i sottoscrittori non erano stati posti nelle condizioni di esercitare tempestivamente i loro diritti, poiché al momento della sottoscrizione l’intermediario non aveva provveduto a rimediare in altro modo a tale deficit informativo. Poste italiane s.p.a. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 2. ─ Èstata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 3. ― Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 del decreto ministeriale del tesoro 19/12/2000 e dell’art. 8 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 2935 cc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cpc.». Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al d.m. tesoro 19.12.2000, artt.1339, 1175, 1176 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.». Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.». Infine, con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2935 e 2946 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.». 4. ― Ritiene il Collegio che, per la decisione della controversia, occorre rispondere al quesito se la mancata indicazione, sul buono, della data di scadenza e l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’obbligo, sancito dal d.m. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il [OSCURATO:PERSONA] con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, ove poi la stessa eccepisca l’intervenuta prescrizione ordinaria decennale del diritto al rimborso, ai sensi dell’articolo 2946 c.c., integri, oppure no, gli estremi della responsabilità nei confronti del sottoscrittore, il quale lamenti che l’estinzione per prescrizione del suo diritto al rimborso dei buoni predetti sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche. Ebbene, in relazione a questi quesiti, questa Sezione ha disposto (cfr., ord. n. 18829 del 10 luglio 2025 nel giudizio iscritto al n. 12321/2024 r.g.) la trattazione in pubblica udienza di altro giudizio, avente ad oggetto le medesime questioni giuridiche. Evidenti ragioni di opportunità consigliano, dunque, di attendere la decisione del menzionato giudizio. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. 12321/2024 r.g. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima S
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