CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25722/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 D.Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione (rinvenibile nella volontà di ricongiungersi alla compagna) e all'applicazione della recidiva; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla lungo lasso di tempo trascorso e alle circostanze emerse in relazione alle modalità dei reingressi e ai diversi luoghi di residenza in cui risiedeva la compagna rispetto a quelli nei quali si trovava il ricorrente, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto, ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha escluso che i fatti Fossero avvinti dal vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896 - 01); Rilevato che la doglianza afferente all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con i riferimenti ai precedenti specifici e alla pervicacia dimostrata, ha evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio di maggiore pericolosità a carico del ricorrente e ha dato adeguato e coerente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende