CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 15351/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8622/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e NICOLO’ SCHITTONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32; -ricorrentee controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pec dei Registri giustizia; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 1227/2017 della Corte d’Appello di Catania, depositata in data 9.11.2017, N.R.G. 593/2016. OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - CONTRATTI A TERMINEUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.05.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con il Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, nel periodo tra maggio e luglio 2004, aveva disposto la conversione dei suddetti contrattie aveva condannato il Consorzio al pagamento di un’indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010. 2. La Corte territoriale escludeva l’operatività della decadenza ex art. 32 legge n. 183 del 2010, stante il differimento al 1° gennaio 2012 del relativo sistema; qualificati gli enti consortili di bonifica siciliani come enti pubblici economici, nel merito riteneva che dovesse applicarsi, quanto alla stipula dei contratti a termine, la disciplina di diritto comune prevista ratione temporisdalla legge n. 230 del 1962 e dal d.lgs. n. 368/2001. 3. Quanto alla richiesta di conversione, ad essa non ostava, secondo i giudici d’appello, il principio per cui le assunzioni del personale a tempo indeterminato vanno precedute da un pubblico concorso o prova pubblica selettiva, nel range temporale segnato dalla vigenza della L.R. Sicilia n. 18 del 1999 e fino all’entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 15 del 2004, perché in quell’arco temporale la normativa regionale, come ricostruita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685/2015, non prevedeva affatto l’obbligo del concorso in relazione agli enti pubblici economici dipendenti o vigilati dalla regione e dagli enti locali; 4. Nella specie, in relazione aicontratti stipulati con ricorrenti nel periodo tra maggio e luglio 2004, le deduzioni del Consorzio erano generiche e, come evidenziato anche dal Tribunale, l’Ente non aveva offerto alcun elemento di prova concernente l’adibizione del ricorrente ad attività di carattere straordinario e/o stagionale. 5. In ragione illegittimità del termine confermava dunque la nullità del termine e la conversione del rapporto; rimaneva ferma la quantificazione del risarcimento exart. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, come disposta dal Tribunale. 6. Per la cassazione della sentenza di appello il Consorzio ha proposto ricorso prospettandocinque motivi. 7. Il lavoratore ha resistito con controricorso. 8. Èstato depositato atto di rinuncia del Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accettazione da parte dei predetti e contestuale rinuncia al ricorso incidentale condizionato.9. Leparti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Consorzio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la rinuncia al ricorso incidentale da parte dei suddetti nei confronti del Consorzio di Bonificacomportano, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del processo quanto al ricorso principale nei confronti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al ricorso incidentale condizionato dei medesimi nei confronti del Consorzio di Bonifica,senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione della rinuncia al ricorso manifestata dalle parti controricorrenti. 2. Icontroricorrenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva del Consorzio ricorrente, sostenendo che la L.R. n. 5/2014ha previsto la soppressione dei Consorzi di bonifica preesistenti e l’istituzione di due macro Consorzi. L’eccezione è infondata. L’art.13, comma 2, della L.R. Sicilia n. 5/2014 così prevede: “ 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori”. Tale disposizione ha dunque stabilito l’accorpamento del Consorzio di bonifica 7 Caltagirone nel Consorzio di bonifica Sicilia orientale, ma non ha espressamente previsto la soppressione del Consorzio di bonifica 7 Caltagirone. Secondo quanto incidentalmente evidenziato dallasentenza della Corte Cost. n. 139 del 2009, l’art.27 del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, conv., con modificazioni, dalla l egge 28 febbraio 2008 n. 31 hainfattiattribuito alle Regioni la facoltà di procedere “al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi”. Alla luce di quanto evidenziato, la scelta trasfusa nell’art. 13 della L.R. Sicilia n. 5/2014 è stata dunque nel senso dell’accorpamento, opzione che non comporta automaticamente la soppressione. Dalla stessa ricostruzione di cui al controricorso emerge che il complessivo contenuto degli atti (legge regionale e successive determinazioni del neo istituito Consorzio per la Sicilia orientale) ènel senso dell’assenza di una fase di liquidazione , dell’esistenza di unperiodo transitori o ( ancora in corso alla data di proposizione del ricorso), della legittimazione dei Consorzi accorpati ad operare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia orientalecon obbligo di provvedere allo svolgimento delle attività gestionali in nome proprio ma per conto del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale. Ciò consente di ritenere che il Consorzio di bonifica n. 7 Caltagirone legittimamente abbia agito, pur senza l’espressa esternazione del potere rappresentativo, nella indicata qualità di mandatario senza rappresentanza , in nome proprio e nell’ambito dello svolgimento delle attività gestionali, non risultando superati i limiti consentiti dall'art. 1708 cod.civ. 3. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio denuncia la violazione dell’art. 3 della L.R. Sicilia n. 49 del 1981, degli artt. 6, 7 e 9 della L.R. Sicilia n. 14 del 1958 e dell’art. 3 della L.R. Sicilia n. 12 del 1991, oltre che dell’art. 97 della Carta costituzionale. Lamenta, nella sostanza, la violazione delle norme innanzi indicate dalle quali si desumerebbe l’obbligo, per i Consorzi di bonifica siciliani, di assumere i propri dipendenti solamente previo espletamento di un concorso o di una prova pubblica selettiva, con conseguente impossibilità di trasformare i rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. 4. Il motivo, per come formulato, supera il vaglio di ammissibilità svolto in ragione delle indicazioni degli artt. 360 e 366 cod. proc. civ., nonché dei principi enunciati in merito da questa Corte. 5. Il motivo è fondato. 6. Si deve qui integralmente richiamare, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., quanto affermato in Cass. 9 gennaio 2019, n. 274, in cui si opera una completa ed esaustiva ricostruzione di tutta la normativa di settore, anche alla luce della legislazione regionale (si vedano i punti da 54 a seguire della pronunzia). Per quanto qui di più stretto interesse, nella citata sentenza si afferma che “la l.r. n. 76 del 1995 laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della l. n. 230 del 1962 (…) non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r.n. 45 del 1995, non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, né abroga l’art. 32” (…). La legge n. 76 del 1995 e le disposizioni di legge regionale intervenute successivamente si sono, infatti, limitate a prorogare nel tempo l’utilizzo di siffatta tipologia di assunzioni e, al contempo, le misure di garanzia occupazionale-assistenziale. (…). Risulta, dunque, chiara la volontà del legislatore di consentire nel sistema delle assunzioni dei Consorzi di bonifica solo circoscritte ipotesi di assunzione a tempo determinato, rinviando per le modalità di assunzione alla legge n. 230 del 1962. (…) La circostanza che i rapporti a termine dedotti in giudizio siano stati stipulati al di fuori delle ipotesi previste dalla l. n. 230 del 1962, richiamata negli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 non ne consente la trasformazione o conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non essendo possibile sanare, per tal via, rapporti di lavoro invalidi sin dalla loro origine, in quanto tale effetto è precluso dal richiamato divieto di assunzione a tempo indeterminato” (si vedano specificamente i punti 69, 70, 73 e 76 della sentenza); Tale essendo il quadro normativo di riferimento, il motivo in esame, pur erroneo quanto alla disciplina legislativa invocata (soccorre, sul punto, il principio iura novit curia), è fondato nella parte in cui deduce l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato. In sintesi, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga, quanto a dette ipotesi, con il divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato (si vedano sul punto i precedenti in senso conforme, fra le altre, Cass. 21 ottobre 2020, n. 22981; Cass. 6 dicembre 2021, n. 38657; Cass.n. 9375/2022; Cass. n. 9982/2022; Cass. n. 11374/2022). Ne consegue l’accoglimento del primo motivo nei sensi di cui sopra. 7. Con il secondo motivo, il Consorzio denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001, nonché degli artt. 2 e 121 del c.c.n.l. ratione temporis applicabile. Lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente individuato la disciplina di riferimento, dovendo trovare applicazione la norma transitoria dell’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 e le richiamate clausole del c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (efficace dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, come si evinceva dall’art. 54 del medesimo c.c.n.l., che consentiva di assumere a termine operai avventizi e rendeva così legittimo il contratto del 20 ottobre 2000). 8. Con il terzo motivo, il Consorzio denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Censura l’affermazione relativa all’illegittimità dell’apposizione del termine per la mancanza di specificazione della causale. Precisa che l’omesso esame riguarderebbe l’attività svolta dal lavoratore come operaio avventizio addetto a lavori stagionali e, dunque rientrante tra i lavoratori che potevano essere assunti a termine, ritenendo incontestata la circostanza che il lavoratore era stato assunto come operaio avventizio. 9. Con il quarto motivo, il Consorzio denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’accertamento della nullità del termine. Deduce di aver adempiuto all’onere della prova della effettiva esistenza delle ragioni giustificatrici delle assunzioni mediante la produzione in giudizio del contratto di assunzione e della delibera di autorizzazione n. 492 del 2002, in cui si faceva riferimento all’urgenza degli interventi. Lamenta il travisamento della prova su circostanze decisive. 10. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 11. Tali motivi sono infondati. Dalla sentenza impugnata emerge che fin dal ricorso introduttivo (cfr. pag. 2 del provvedimento) i lavoratori avevanoallegato di essere stati assunti per lo svolgimento di attività relative all’ordinaria attività di impresa. Tale essendo prospettazione nell’atto introduttivo di lite, non vi era alcuna necessità che l’attore contestasse l’opposto assunto del Consorzio, in quanto la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di contestare l’altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. 14 marzo 2018, n. 6183). Ciò comporta l’infondatezza dell’assunto del Consorzio secondo cui costituirebbe circostanza incontestata tra le parti la stipula dei contratti a termine per esigenze temporanee. Né in sede di legittimità si può sollecitare, attraverso il vizio di omesso esame, una rivisitazione del materiale probatorio. La Corte territorialeha affermato che era mancato da parte dell’ente l’assolvimento dell’onere probatorio concernente l’adibizione dei ricorrent i ad attività di carattere straordinario e/o stagionale, evidenziando la genericità della causale apposta ai contratti di maggio e giugno 2004 ed il riferimento, da parte dei medesimi, ad una perizia nemmeno allegata e relativa a mere opere di manutenzione ordinaria, mentre i contratti del luglio 2019 aveva richiamato una delibera consortile solo ai fini della giustificazione dei poteri del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente; ha inoltre rilevato cheper quanto risultava dai contratti prodotti dal Consorzio,gli appellati erano stati assunti per far fronte ad esigenze ordinarie del datore di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] sul punto si è limitato a sostenere, anche in tal caso apoditticamente, che i lavoratori non avevano svolto mansioni di manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti consortili, essendo stati piuttosto impiegati in non meglio specificate attività di manutenzione di carattere straordinario e stagionale senza tuttavia indicare le relative fonti di prova. Doveva, d’altra parte, ribadirsi, proseguiva la Corte d’appello, che lo svolgimento di opere di manutenzione delle strutture rappresentava la normale attività del Consorziodi bonifica e i contratti intercorsi tra le parti coprivano pressoché tutti i periodi dell’anno solare, oltre gli stessi limiti concettuali di stagione; viceversa, per essere conforme alla disciplina vigente, l’assunzione a termine doveva essere effettuata per l’esecuzione di opere e servizi che, pur potendo eventualmente consistere in un’attività qualitativamente identica quella ordinariamente esercitata dall’impresa, fossero in ogni caso giustificati da un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi non prevedibili, così da non poter essere affrontati con le normali strutture organizzative produttive dell’impresa. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Corte d’appello, il Consorzio non aveva offerto alcun elemento di prova di tali elementi in relazione ai contratti stipulati con gli appellati. Peraltro, l’illegittimità del termine per mancanza di prova della sua ragione giustificativa esclude che possa applicarsi l’art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2011. Il dato normativo prevede testualmente: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l’articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo. 2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”. È evidente, quindi, che il citato comma 2, nel prevedere l’ultrattività, fino alla scadenza dei c.c.n.l., delle clausole della contrattazione collettiva in vigore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, si riferisce alle clausole che consentono l’utilizzo della contrattazione a termine, mentre nel caso di specie la stipula del contratto è avvenuta al di fuori di dette ipotesi o, comunque, senza che della loro ricorrenza sia stata fornita prova. In breve, possono essere oggetto di proroga i contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, nonquelli con termine illegittimo. 12. Con il quinto motivo di ricorso si chiede che venga cassata, non essendovi i presupposti per la conversione deirapporti in ragione della legittimità del termine, la statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010. 13. il motivo è infondato. Puravendo escluso la sussistenza delle condizioni per la conversione del rapporto, la Corte territoriale , ritenuta l’il legittimità del termine , ha correttamente affermato , rispetto al motivo di appellodel Consorzio (che non aveva contestato la quantificazione della misura risarcitoria ma solo l’esistenza di un comportamento causativo di danno discendendo la stipula dei contratti a termine da provvedimenti normativi regionaliche l’Ente aveva l’obbligo di applicare e avendo gli appellati sempre percepito la retribuzione) che l’indennizzo fosse dovuto a prescindere dalla prova concreta del dannoe delle altre situazioni opposte dall’appellante(si veda Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072). 14. Il ricorso incidentale condizionato denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art.32 della legge n. 183/2010. Evidenzia chein caso di esclusione della conversione, la liquidazione dell’indennità prevista da tale disposizione debba essere rivista, considerando l’anzianità di serviziodei ricorrentipari a 12 anni ed il numero dei dipen d enti occupati da l Consorzio di Bonifica per la [OSCURATO:PERSONA] edal Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone. 15. Il motivo è infondato. Tanto il ricorso incidentale quanto l’appello incidentale sono basati sull’asserito collegamento tra la quantificazione dell’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010 e la mancata conversione dei rapporti (la rideterminazione dell’indennità è stata infatti chiesta per l’eventualità della mancata conversione). Sul punto questa Corte ha già affermato che non esiste vincolo di dipendenza ex art.336, comma 1, cod. proc. civ., tra la mancata conversione a tempo indeterminato e il riconoscimento di detta indennità, che deriva in via diretta dalla qui confermata illegittimità del termine(si veda tra le tante Cass. n. 34964/2022). 16. Conclusivamente va accolto il primo motivo d el ricorso principale e vanno rigettatigli altri, oltre che il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda di conversione del rapporto. 17. Il diverso esito dei gradi di merito ed il consolidarsi solo in epoca successiva all’introduzione del giudizio della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni qui esaminate consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio. 18. Il tenore della pronuncia relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).Per il resto, la fondatezza del ricorso rende inapplicabile al ricorrente principale il disposto dell’indicato art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002quanto al raddoppio del contributo unificato; tale disposizione si applica invece agli altri ricorrenti incidentali, in quanto soccombenti. PQM LaCorte dichiara l’estinzione del giudizio quanto al ricorso principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al ricorso incidentale dei medesimi nei confronti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone; accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri, oltre cheil ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivodel ricorso principale accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di conversione del rapporto.Compensa le spese dell’intero giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver