CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 24 gennaio 2022 della Corte d'Appello di Brescia che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Brescia ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui agli artt. 582, 583 e 585 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. 2. Con il primo motivo di ricorso lamenta che la corte territoriale ha condiviso la decisione di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., cui il giudice di primo grado era pervenuto sulla base del dubbio di sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, nonostante l'assenza di prova sia in merito alla proporzione tra offesa e difesa, sia in merito alla tempistica della reazione dell'imputato all'asserita aggressione da parte della vittima. 3. Con il secondo motivo lamenta che i giudici di appello hanno confermato la decisione assunta dal giudice di primo grado sulla base del dubbio di sussistenza giuridica della causa di giustificazione, anziché del dubbio riguardante la situazione di fatto. 4. Con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto), lamenta che la corte territoriale, con argomentazione illogica e carente, non ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale, nonostante il dubbio di sussistenza della causa di giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2. Privi di pregio sono il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto, entrambi, volti a una reinterpretazione dei dati processuali e una ricostruzione della vicenda diversa da quella sviluppata dai giudici di merito, tendenti a escludere ogni dubbio in merito alla responsabilità dell'imputato. In tema di cause di giustificazione, in forza del disposto di cui all'art. 530, comma 3, cod. proc. pen., il Giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione, là dove il concetto di dubbio contenuto in tale disposizione deve essere ricondotto a quello di "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova di cui agli artt. 529, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 32859 del 04/07/2007, Pagliaro, Rv. 237758) Quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, è necessario procedere a una indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti, in quanto la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna. I giudici di appello, nei passaggi motivazionali della sentenza impugnata, hanno dato atto delle «non poche perplessità» emerse dalla ricostruzione della dinamica dei fatti resa dall'odierno ricorrente nel tentativo di ridimensionare la propria condotta, tenuto conto sia del tentativo di sminuire il sentimento di rancore nutrito nei confronti dell'Uccelli, reo di aver intrapreso una relazione con la moglie, sia della circostanza lo stesso si recava armato presso il luogo di lavoro dell'imputato, sia della compatibilità tra la ferita riportata da quest'ultimo e l'arma detenuta dal Rivetti. Con argomentazioni logiche e complete, con le quali il ricorrente non si confronta, la corte territoriale ha ritenuto verosimile il racconto reso dall'imputato, il quale ha narrato di aver impugnato una verga per il montaggio dei ponteggi per «parare i colpi» che il Rivetti «gli voleva infliggere» con l'arma. 3. Anche il terzo motivo di gravame è infondato. Considerato il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione intanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, l'oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di decidere allo stato degli atti. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799; Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, dep. 2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Nel caso specifico, il ricorrente non ha indicato i motivi per i quali il riascolto dei testimoni avrebbe determinato il superamento dei margini di incertezza ravvisati dai giudici di appello nelle deposizioni rese dagli stessi, sulla scorta dei quali hanno ritenuto il dubbio sull'esistenza della causa di giustificazione. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare la decisione di rigetto della rinnovazione istruttoria, senza articolare una concreta critica alle argomentazioni addotte dalla corte territoriale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della