Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 24988/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato, ex artt. 624,625 nn.4,6 e 8 bis cod. pen.

Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del reato consumato in tentato ex art. 56 cod. pen. - è ripetitivo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto espressamente richiamata dalla sentenza impugnata ( pag. 4 ) secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5, 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 giugno 2024 Il co2jg, iere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato, ex artt. 624,625 nn.4,6 e 8 bis cod. pen. Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata qualificazione del reato consumato in tentato ex art. 56 cod. pen. - è ripetitivo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto espressamente richiamata dalla sentenza impugnata ( pag. 4 ) secondo cui il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5, 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il co2jg, iere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24988/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris