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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 01274/2022

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020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni, Amelia, in persona del Vescovo pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni depositata il 20 luglio 2020 nel procedimento n.

R.G. 553/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22007/2020 Numero sezionale 11266/2021 Numero di raccolta generale 1274/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che, visto l'art. 380-ter cod. proc. civ., chiede l’accoglimento del proposto regolamento, con le conseguenze di legge.

Rilevato che: il Tribunale di Terni, in un processo promosso da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto e nel quale la [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni e Amelia, quale datore di lavoro, aveva formulato domanda riconvenzionale di “risarcimento del danno all’immagine” cagionato dalla condotta del dipendente, oggetto di procedimento penale pendente, ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., per la portata pregiudiziale con efficacia vincolante del giudizio penale, nel cui ambito si era costituita parte civile la [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento di “tutti i danni materiali e morali”; avverso questo provvedimento il Galletti ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la disposta sospensione; la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 47, comma 5, cod. proc. civ., contestando il fondamento del ricorso; il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso nei sensi su indicati; ai sensi dell'art. 380-ter, secondo comma, cod. proc. civ., tali conclusioni sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-ter cod. proc. civ., nelle quali hanno rappresentato che il processo ritenuto pregiudicante, già pendente innanzi al Tribunale di Terni, è stato definito con sentenza n. 1188/2020 passata in giudicato; la causa F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22007/2020 Numero sezionale 11266/2021 Numero di raccolta generale 1274/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 sospesa è stata riassunta e, in data 25 novembre 2021, si è tenuta l’udienza fissata per la prosecuzione.

Ritenuto che: nell'ipotesi in cui, disposta la sospensione del processo e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, il processo ritenuto pregiudicante venga deciso con sentenza passata in giudicato, il provvedimento di sospensione è da considerarsi superato per effetto della definitività del provvedimento adottato in ordine alla causa ritenuta pregiudiziale, con la regolare riassunzione della causa già sospesa; tale nuova situazione determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione (Cass. Sez.

U. 29/03/2013, n. 7932); il venir meno dell'interesse alla decisione comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto «l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato» (Cass. Sez.

U. 28/04/2017, n. 10553); le spese di giudizio relative al presente regolamento sono rimesse al definitivo; in quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22007/2020 Numero sezionale 11266/2021 Numero di raccolta generale 1274/2022 giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione Data pubblicazione 17/01/2022 ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (Cass. Sez.

U. 14/12/2020, n. 28383).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese al definitivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni, Amelia, in persona del Vescovo pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni depositata il 20 luglio 2020 nel procedimento n. R.G. 553/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Rilevato che: il Tribunale di Terni, in un processo promosso da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto e nel quale la [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni e Amelia, quale datore di lavoro, aveva formulato domanda riconvenzionale di “risarcimento del danno all’immagine” cagionato dalla condotta del dipendente, oggetto di procedimento penale pendente, ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., per la portata pregiudiziale con efficacia vincolante del giudizio penale, nel cui ambito si era costituita parte civile la [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento di “tutti i danni materiali e morali”; avverso questo provvedimento il Galletti ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per la disposta sospensione; la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 47, comma 5, cod. proc. civ., contestando il fondamento del ricorso; il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso nei sensi su indicati; ai sensi dell'art. 380-ter, secondo comma, cod. proc. civ., tali conclusioni sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-ter cod. proc. civ., nelle quali hanno rappresentato che il processo ritenuto pregiudicante, già pendente innanzi al Tribunale di Terni, è stato definito con sentenza n. 1188/2020 passata in giudicato; la causa F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22007/2020 Numero sezionale 11266/2021 Numero di raccolta generale 1274/2022 Data pubblicazione 17/01/2022 sospesa è stata riassunta e, in data 25 novembre 2021, si è tenuta l’udienza fissata per la prosecuzione. Ritenuto che: nell'ipotesi in cui, disposta la sospensione del processo e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, il processo ritenuto pregiudicante venga deciso con sentenza passata in giudicato, il provvedimento di sospensione è da considerarsi superato per effetto della definitività del provvedimento adottato in ordine alla causa ritenuta pregiudiziale, con la regolare riassunzione della causa già sospesa; tale nuova situazione determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione (Cass. Sez. U. 29/03/2013, n. 7932); il venir meno dell'interesse alla decisione comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto «l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato» (Cass. Sez. U. 28/04/2017, n. 10553); le spese di giudizio relative al presente regolamento sono rimesse al definitivo; in quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A
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