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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14573/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27764/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima impresa individuale; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima impresa individuale; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della impresa individuale Anderter di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima impresa individuale; [OSCURATO:PERSONA] in Serani quale titolare dell’omonima impresa individuale; [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima impresa individuale; tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentaData pubblicazione 09/05/2022ti e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 77/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO – SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 18/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ex art. 828 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & Co. e dagli altri otto ricorrenti indicati in epigrafe contro il lodo arbitrale pronunciato in Bolzano in data 9 gennaio 2013, che li aveva condannati a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] il contributo straordinario, deliberato per l’esercizio 2009 dall’assemblea generale della stessa Associazione per finanziare la costruzione dello stadio per lo sci da fondo “Nordic-Arena”.

1.1. – In quella sede, gli attori avevano «censurato le decisioni dell'Associazione di affidare l'esecuzione dell'opera senza l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica, senza avere approvato il progetto ed il piano di finanziamento dello stadio poi in concreto realizzato e senza rappresentare in modo perspicuo il F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 criterio di calcolo del contributo straordinario», deducendo altresì che gli esborsi sostenuti erano «incongrui rispetto al valore delle opere e delle forniture».

1.2. – La Corte d’appello adita, rilevato che si trattava pacificamente di un lodo rituale secondo equità – impugnato per «violazione e falsa applicazione delle regole di diritto, segnatamente dell'art. 23 c.c., dell'art 2697 c.c., dell'art 2041 c.c. e dei principi contabili in materia di rendicontazione e di gestione contabile in relazione al combinato disposto degli artt. 819 e 819 bis c.p.c.; mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla pretesa creditoria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]; contraddittorietà delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale» – ha ritenuto che «l’impugnazione del lodo d’equità è inammissibile per errores in iudicando (…) anche quando gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, perciò, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto».

1.3. – Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & Co. e gli altri otto ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. – I ricorrenti propongono un unico, articolato motivo, rubricato «Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 829 e 823 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. per aver ritenuto inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale dd. 08- 09-01-2013», con il quale lamentano: i) che «anche nel caso di una pronuncia arbitrale resa secondo equità è configurabile il vizio di motivazione, sostanziatosi nella mancanza totale di motivazione ovvero in una motivazione che non F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 consente di comprendere la “ratio” della decisione e di apprezzare se l'iter logico seguito dagli Arbitri per addivenire alla soluzione adottata sia percepibile e coerente, atteso che “l'art. 829 c.p.c. n. 5 richiama l'art. 823 c.p.c. n. 3, il quale, nel disporre che il lodo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi, non distingue tra lodo pronunciato secondo diritto e quello pronunciato secondo equità”»; ii) che «con l'articolato motivo d'appello gli odierni ricorrenti avevano censurato il lodo arbitrale impugnato, non solo in quanto pronunciato in violazione di norme di diritto nel decidere le questioni pregiudiziali afferenti la validità dei titoli su cui si sono fondate le pretese avversarie, ma anche perché le statuizioni rese dovevano considerarsi errate, contraddittorie ed immotivate nella parte in cui non era stato doverosamente considerato che la contribuzione straordinaria richiesta agli odierni appellanti con la più volte citata delibera assembleare dd. 01.07.2008 dovesse essere qualificata come un contributo di scopo (e non invece come contributo a fondo perduto)», essendo mancata l’approvazione di un piano di finanziamento preventivo e consuntivo; iii) che costituiva un chiaro vizio di difetto di motivazione quello censurato nel motivo d’appello, con cui si era dedotto che «del tutto errate, quanto contraddittorie ed immotivate debbono considerarsi le ulteriori considerazioni espresse dal medesimo Collegio arbitrale in merito al ritenuto difetto di legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ed in ordine alla propria incompetenza nel decidere nonché alla irrilevanza delle scelte societarie volte alla costruzione del nuovo stadio per lo sci da fondo»; iv) che anche le doglianze di «carenza di potere in capo all'Associazione nel pretendere dagli associati dei “contributi straordinari”», e di «genericità ed incomprensibilità dei criteri di computo di tali contributi straordinari», integravano una censura di «difetto di motivazione» del lodo impugnato, non essendo «dato F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 comprendere, in quanto non esplicitato (…) la sussistenza o meno del potere in capo all'Associazione turistica di [OSCURATO:SOCIETA] di richiedere dei c.d.

“contributi straordinari”, visto che il relativo statuto non lo prevedeva espressamente», né «quali siano stati i criteri adottati dalla stessa Associazione turistica per determinare l'ammontare di tali “contributi straordinari” richiesti ai singoli associati».

3. – Il motivo è infondato.

3.1. – In estrema sintesi, la tesi di fondo da esso veicolata è che con l'appello si sarebbe denunziata anche la mancanza totale di motivazione su due punti, vizio in forza del quale sarebbe censurabile anche il lodo secondo equità, stante il richiamo dell’art. 823 da parte dell’art. 829 del codice di rito.

3.2. – In realtà, dai brani dell'appello trascritti in ricorso non si evince che fosse stata denunziata la mancanza totale (tantomeno la contraddittorietà insanabile, neppure precisata) della motivazione, bensì che i ricorrenti avevano contestato la erroneità delle argomentazioni esposte nel lodo e riassunte nell'appello (segnatamente: la carenza di legittimazione passiva dell’associazione in relazione ai costi effettivi della costruzione, realizzata da un terzo, estraneo al giudizio arbitrale; la sussistenza del potere dell’associazione di richiedere il contributo straordinario in base all'art. 4 dello Satuto; il riferimento ad un documento in atti contenente i criteri di ripartizione del contributo ed al relativo calcolo) per violazione di norme e principi di diritto.

3.3. – Risulta allora corretta l’affermazione del giudice a quo per cui ciò non è consentito in relazione ad un lodo che le parti hanno voluto secondo equità (art. 829, comma 3, c.p.c.).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 Data pubblicazione 09/05/2022

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/03/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27764/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima impresa individuale; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima impresa individuale; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della impresa individuale Anderter di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima impresa individuale; [OSCURATO:PERSONA] in Serani quale titolare dell’omonima impresa individuale; [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’omonima impresa individuale; tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentaData pubblicazione 09/05/2022ti e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente – avverso la sentenza n. 77/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO – SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 18/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ex art. 828 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & Co. e dagli altri otto ricorrenti indicati in epigrafe contro il lodo arbitrale pronunciato in Bolzano in data 9 gennaio 2013, che li aveva condannati a pagare all’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] il contributo straordinario, deliberato per l’esercizio 2009 dall’assemblea generale della stessa Associazione per finanziare la costruzione dello stadio per lo sci da fondo “Nordic-Arena”. 1.1. – In quella sede, gli attori avevano «censurato le decisioni dell'Associazione di affidare l'esecuzione dell'opera senza l’espletamento di una procedura di evidenza pubblica, senza avere approvato il progetto ed il piano di finanziamento dello stadio poi in concreto realizzato e senza rappresentare in modo perspicuo il F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 criterio di calcolo del contributo straordinario», deducendo altresì che gli esborsi sostenuti erano «incongrui rispetto al valore delle opere e delle forniture». 1.2. – La Corte d’appello adita, rilevato che si trattava pacificamente di un lodo rituale secondo equità – impugnato per «violazione e falsa applicazione delle regole di diritto, segnatamente dell'art. 23 c.c., dell'art 2697 c.c., dell'art 2041 c.c. e dei principi contabili in materia di rendicontazione e di gestione contabile in relazione al combinato disposto degli artt. 819 e 819 bis c.p.c.; mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla pretesa creditoria da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]; contraddittorietà delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale» – ha ritenuto che «l’impugnazione del lodo d’equità è inammissibile per errores in iudicando (…) anche quando gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, perciò, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto». 1.3. – Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & Co. e gli altri otto ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui l'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. – I ricorrenti propongono un unico, articolato motivo, rubricato «Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 829 e 823 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. per aver ritenuto inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale dd. 08- 09-01-2013», con il quale lamentano: i) che «anche nel caso di una pronuncia arbitrale resa secondo equità è configurabile il vizio di motivazione, sostanziatosi nella mancanza totale di motivazione ovvero in una motivazione che non F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 consente di comprendere la “ratio” della decisione e di apprezzare se l'iter logico seguito dagli Arbitri per addivenire alla soluzione adottata sia percepibile e coerente, atteso che “l'art. 829 c.p.c. n. 5 richiama l'art. 823 c.p.c. n. 3, il quale, nel disporre che il lodo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi, non distingue tra lodo pronunciato secondo diritto e quello pronunciato secondo equità”»; ii) che «con l'articolato motivo d'appello gli odierni ricorrenti avevano censurato il lodo arbitrale impugnato, non solo in quanto pronunciato in violazione di norme di diritto nel decidere le questioni pregiudiziali afferenti la validità dei titoli su cui si sono fondate le pretese avversarie, ma anche perché le statuizioni rese dovevano considerarsi errate, contraddittorie ed immotivate nella parte in cui non era stato doverosamente considerato che la contribuzione straordinaria richiesta agli odierni appellanti con la più volte citata delibera assembleare dd. 01.07.2008 dovesse essere qualificata come un contributo di scopo (e non invece come contributo a fondo perduto)», essendo mancata l’approvazione di un piano di finanziamento preventivo e consuntivo; iii) che costituiva un chiaro vizio di difetto di motivazione quello censurato nel motivo d’appello, con cui si era dedotto che «del tutto errate, quanto contraddittorie ed immotivate debbono considerarsi le ulteriori considerazioni espresse dal medesimo Collegio arbitrale in merito al ritenuto difetto di legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ed in ordine alla propria incompetenza nel decidere nonché alla irrilevanza delle scelte societarie volte alla costruzione del nuovo stadio per lo sci da fondo»; iv) che anche le doglianze di «carenza di potere in capo all'Associazione nel pretendere dagli associati dei “contributi straordinari”», e di «genericità ed incomprensibilità dei criteri di computo di tali contributi straordinari», integravano una censura di «difetto di motivazione» del lodo impugnato, non essendo «dato F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 comprendere, in quanto non esplicitato (…) la sussistenza o meno del potere in capo all'Associazione turistica di [OSCURATO:SOCIETA] di richiedere dei c.d. “contributi straordinari”, visto che il relativo statuto non lo prevedeva espressamente», né «quali siano stati i criteri adottati dalla stessa Associazione turistica per determinare l'ammontare di tali “contributi straordinari” richiesti ai singoli associati». 3. – Il motivo è infondato. 3.1. – In estrema sintesi, la tesi di fondo da esso veicolata è che con l'appello si sarebbe denunziata anche la mancanza totale di motivazione su due punti, vizio in forza del quale sarebbe censurabile anche il lodo secondo equità, stante il richiamo dell’art. 823 da parte dell’art. 829 del codice di rito. 3.2. – In realtà, dai brani dell'appello trascritti in ricorso non si evince che fosse stata denunziata la mancanza totale (tantomeno la contraddittorietà insanabile, neppure precisata) della motivazione, bensì che i ricorrenti avevano contestato la erroneità delle argomentazioni esposte nel lodo e riassunte nell'appello (segnatamente: la carenza di legittimazione passiva dell’associazione in relazione ai costi effettivi della costruzione, realizzata da un terzo, estraneo al giudizio arbitrale; la sussistenza del potere dell’associazione di richiedere il contributo straordinario in base all'art. 4 dello Satuto; il riferimento ad un documento in atti contenente i criteri di ripartizione del contributo ed al relativo calcolo) per violazione di norme e principi di diritto. 3.3. – Risulta allora corretta l’affermazione del giudice a quo per cui ciò non è consentito in relazione ad un lodo che le parti hanno voluto secondo equità (art. 829, comma 3, c.p.c.). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27764/2015 Numero sezionale 845/2022 Numero di raccolta generale 14573/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020, 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/03/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D
Sentenza Cassazione n. 14573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris