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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11835/2026

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dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso di “presa incarico” n. 05477202100002057000, notificatole in data 10/2/2022,nonché, quale atto presupposto, avverso l’avviso di accertamento n.TA301/200471/2020 per l’anno 2015 (che dedusse non esserle statonotificato), in uno con l’ulteriore avviso di accertamento n.TA3021200427/2020, relativo alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c.Numero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026(della quale la Pensa era socia al 30%).

Con riguardo a tali avvisi diaccertamento, la contribuente dedusse la violazione del principio delcontraddittorio ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, per“mancata consegna tanto del processo verbale interlocutorio quanto delP.V.C.” (pag. 5 del ricorso di primo grado), e il mancato rispetto deltermine dilatorio contemplato dalla menzionata disposizione, conconseguente nullità degli atti impositivi.

Dedusse altresì, tra l’altro, latardività della notifica degli avvisi di accertamento rispetto al termine del31/12/2020.2.

La Corte di giustizia tributaria di I grado rigettò il ricorso, sulpresupposto che, mediante l’impugnazione dell’atto di “presa in carico”non potessero essere tardivamente censurati vizi propri degli avvisi diaccertamento, essendo stati questi ultimi regolarmente notificati.3.

La Corte di giustizia tributaria di II grado accolse l’appello, ritenendoche la notifica degli avvisi di accertamento fosse affetta da nullità, ancheperché, “alla data del 19.06.2021, in cui sarebbe stata effettuata lanotifica dell’Avviso di accertamento [dell’]atto presupposto dell’Avviso dipresa in carico, vigeva la sospensione di ogni attività da parte dell’enteimpositore, che quindi non poteva procedere sia all’accertamento che allasua notifica secondo quanto disposto dal D.L. 18/2020 per la notaemergenza Covid-19”.

I giudici di secondo grado statuirono anche la“inammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate econseguente inutilizzabilità della documentazione dalla stessa prodotta”.4.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato atre motivi.

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia ha anchedepositato una “memoria”, nella quale si è limitata a richiamarsi alleargomentazioni e conclusioni del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546/1992 e 345 c.p.c., per avere laNumero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026Corte di secondo grado accolto l’impugnazione sulla base di censure –afferenti alla nullità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti– avanzate per la prima volta in appello.Il motivo è fondato, dal momento che, a fronte del rilievo, da parte dellaCGT di II grado, della nullità della notificazione dell’avviso di accertamentoper violazione della disciplina delle notificazioni a mezzo posta ex l. n.890/1982, né dalla sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione sievince che la contribuente avesse sollevato la corrispondente questione inprimo grado del giudizio (ove era stata denunziata, invece, la decadenzadell’Amministrazione dal termine per la notifica dell’avviso di accertamentoex art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997).

Questa Corte, d’altronde, nonpuò intendersi officiata della diretta verifica della suddetta notificazione,accertamento non si traduce in un error in procedendo, attesa la naturasostanziale e non processuale dell'atto impositivo, e ciò impedisce allaS.C. di controllare direttamente, quale giudice del fatto processuale, ladata di perfezionamento, trattandosi di verifica rimessa al giudice dimerito che, in presenza di doppia decisione conforme, non può esserecontestata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che ilricorrente dimostri che le ragioni di fatto, su cui si fondano la pronuncia diprimo grado e quella di appello, sono diverse” (Cass., n. 2630/2024).2.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.43 d.p.r. n. 600/1973, dell’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020 e dell’art.67 d.l. n. 18/2020, per avere ritenuto la notifica del 19/6/2021illegittimamente effettuata in un periodo di sospensione per la pandemiada Covid-19, contrariamente a quanto evincibile dalla normativa citata,segnatamente dal menzionato art. 157, comma 1, che invece laconsentiva in un periodo di tempo dal 1°/3/2021 e il 28/2/2022.Il motivo è fondato, sulla scorta del disposto dell’art. 157, comma 1, d.l.n. 34/2020, secondo cui “gli atti di accertamento, di contestazione, diNumero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026irrogazione delle sanzione, di recupero dei crediti di imposta, diliquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67,comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (…) scadono tra l’8marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio2022”.

Dunque, la notifica dell’avviso di accertamento in data 19/6/2021(del cui perfezionamento la stessa sentenza impugnata dà atto) vennelegittimamente effettuata in un periodo non “coperto” dalla sospensionesuddetta.3.

Il terzo motivo di ricorso censura la nullità della sentenza impugnataper “violazione degli artt. 14 e 23 del d.lgs. n. 546/1992 nonché dell’art.39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 105 c.p.c.”, per avere ritenutoinammissibile l’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate nel giudiziodi primo grado, invece pacificamente ammesso dalla giurisprudenza dilegittimità.Il motivo è fondato, in ragione delle seguenti considerazioni, mutuatedalla motivazione di Cass., n. 26281/2025: “di recente questa Corte haribadito, in termini del tutto condivisibili, il seguente principio di diritto:«nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per lariscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo daparte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'interventoin giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso enteda parte dell'agente della riscossione), in quanto l'art. 14, comma 3,D.Lgs. n. 546/1992 prevede tale possibilità non soltanto per coloro chesiano destinatari dell'atto imposi ma anche per le parti del rapportotributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l'ente impositoretitolare della pretesa tributaria» (così Cass. n. 8718/2025).

È statospiegato che nel giudizio tributario è ammissibile l'intervento adesivoautonomo dell'Agenzia delle Entrate, quale parte pubblica che si introduceNumero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridicanei confronti di una delle parti in causa, e cioè il contribuente.

L'art. 14,comma 3, d.lgs. n. 546/1990 stabilisce che possono intervenirevolontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente,sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributariocontroverso.

Ora, a parte la possibilità di applicare, in via residuale, l’art.105 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del richiamatoprevisto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), va rilevato che ilsuddetto art. 14, comma 3 d.lgs. citato consente l’intervento di soggettiche, "insieme al ricorrente", sono destinatari dell'atto impugnato, maanche di coloro che sono comunque "parti del rapporto tributariocontroverso", tra i quali vi è, sicuramente, l'ente impositore e, quindi, nelcaso di specie, sicuramente l'Agenzia delle Entrate.

Una diversainterpretazione risulterebbe priva di ragionevolezza, quando – come nellaspecie - la domanda abbia ad oggetto l'esistenza stessa del credito, la cuisorte – diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, che silimita a concentrare la propria osservazione all’epilogo processuale dellalite – verrebbe compromessa.

Del resto, questa Corte ha già affermatoche una diversa interpretazione «comporterebbe l'immotivata esclusionedella possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal farvalere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono portatori di uninteresse giuridicamente rilevante e qualificato […]", determinato anche"[…] dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possanoripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi oindiretti del giudicato […]» (cfr. Cass. 8718/2025, che richiama Cass. n.255/2012; Cass. 24785/2021).

Adeguando tali principi alla fattispecie inesame, concernente la cartelle esattoriale notificata al contribuente, devericonoscersi che sussiste sicuramente l'interesse giuridico dell'ente adintervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale esostanziale della pretesa tributaria, al fine di tutelare la propria situazioneNumero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridicapossano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effettiriflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento dellatassa”.

In definitiva, “l’agente della riscossione non necessita di alcunaautorizzazione (da parte del giudice) per evocare in giudizio l'enteimpositore creditore”, traducendosi la chiamata in causa di cui all'art. 39del d.lgs. n. 112/1999 in una litis denuntiatio “preordinata a rendereedotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso,così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenirevolontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese inrelazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili” (Cass., n. 5062/2022,ove ulteriori richiami giurisprudenziali).4.

All’accoglimento del ricorso può seguire la decisione nel merito, conconseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso l’atto dipresa in carico, a fronte dell’accertata regolarità della notificazione degli5.

Le spese dell’intero processo si liquidano in dispositivo, previaapplicazione dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.

P.Q.MAccoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara inammissibilel’originario ricorso della contribuente.Condanna l’intimata al pagamento delle spese processuali, che siliquidano, per il giudizio di merito, in € 1.000,00 per il primo grado ed €1.500,00 per il secondo grado e, per il giudizio di legittimità, in €2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito per tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso di “presa incarico” n. 05477202100002057000, notificatole in data 10/2/2022,nonché, quale atto presupposto, avverso l’avviso di accertamento n.TA301/200471/2020 per l’anno 2015 (che dedusse non esserle statonotificato), in uno con l’ulteriore avviso di accertamento n.TA3021200427/2020, relativo alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c.Numero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026(della quale la Pensa era socia al 30%). Con riguardo a tali avvisi diaccertamento, la contribuente dedusse la violazione del principio delcontraddittorio ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, per“mancata consegna tanto del processo verbale interlocutorio quanto delP.V.C.” (pag. 5 del ricorso di primo grado), e il mancato rispetto deltermine dilatorio contemplato dalla menzionata disposizione, conconseguente nullità degli atti impositivi. Dedusse altresì, tra l’altro, latardività della notifica degli avvisi di accertamento rispetto al termine del31/12/2020.2. La Corte di giustizia tributaria di I grado rigettò il ricorso, sulpresupposto che, mediante l’impugnazione dell’atto di “presa in carico”non potessero essere tardivamente censurati vizi propri degli avvisi diaccertamento, essendo stati questi ultimi regolarmente notificati.3. La Corte di giustizia tributaria di II grado accolse l’appello, ritenendoche la notifica degli avvisi di accertamento fosse affetta da nullità, ancheperché, “alla data del 19.06.2021, in cui sarebbe stata effettuata lanotifica dell’Avviso di accertamento [dell’]atto presupposto dell’Avviso dipresa in carico, vigeva la sospensione di ogni attività da parte dell’enteimpositore, che quindi non poteva procedere sia all’accertamento che allasua notifica secondo quanto disposto dal D.L. 18/2020 per la notaemergenza Covid-19”. I giudici di secondo grado statuirono anche la“inammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate econseguente inutilizzabilità della documentazione dalla stessa prodotta”.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato atre motivi. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia ha anchedepositato una “memoria”, nella quale si è limitata a richiamarsi alleargomentazioni e conclusioni del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546/1992 e 345 c.p.c., per avere laNumero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026Corte di secondo grado accolto l’impugnazione sulla base di censure –afferenti alla nullità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti– avanzate per la prima volta in appello.Il motivo è fondato, dal momento che, a fronte del rilievo, da parte dellaCGT di II grado, della nullità della notificazione dell’avviso di accertamentoper violazione della disciplina delle notificazioni a mezzo posta ex l. n.890/1982, né dalla sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione sievince che la contribuente avesse sollevato la corrispondente questione inprimo grado del giudizio (ove era stata denunziata, invece, la decadenzadell’Amministrazione dal termine per la notifica dell’avviso di accertamentoex art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997). Questa Corte, d’altronde, nonpuò intendersi officiata della diretta verifica della suddetta notificazione,accertamento non si traduce in un error in procedendo, attesa la naturasostanziale e non processuale dell'atto impositivo, e ciò impedisce allaS.C. di controllare direttamente, quale giudice del fatto processuale, ladata di perfezionamento, trattandosi di verifica rimessa al giudice dimerito che, in presenza di doppia decisione conforme, non può esserecontestata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che ilricorrente dimostri che le ragioni di fatto, su cui si fondano la pronuncia diprimo grado e quella di appello, sono diverse” (Cass., n. 2630/2024).2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.43 d.p.r. n. 600/1973, dell’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/2020 e dell’art.67 d.l. n. 18/2020, per avere ritenuto la notifica del 19/6/2021illegittimamente effettuata in un periodo di sospensione per la pandemiada Covid-19, contrariamente a quanto evincibile dalla normativa citata,segnatamente dal menzionato art. 157, comma 1, che invece laconsentiva in un periodo di tempo dal 1°/3/2021 e il 28/2/2022.Il motivo è fondato, sulla scorta del disposto dell’art. 157, comma 1, d.l.n. 34/2020, secondo cui “gli atti di accertamento, di contestazione, diNumero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026irrogazione delle sanzione, di recupero dei crediti di imposta, diliquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza,calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67,comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (…) scadono tra l’8marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio2022”. Dunque, la notifica dell’avviso di accertamento in data 19/6/2021(del cui perfezionamento la stessa sentenza impugnata dà atto) vennelegittimamente effettuata in un periodo non “coperto” dalla sospensionesuddetta.3. Il terzo motivo di ricorso censura la nullità della sentenza impugnataper “violazione degli artt. 14 e 23 del d.lgs. n. 546/1992 nonché dell’art.39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 105 c.p.c.”, per avere ritenutoinammissibile l’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate nel giudiziodi primo grado, invece pacificamente ammesso dalla giurisprudenza dilegittimità.Il motivo è fondato, in ragione delle seguenti considerazioni, mutuatedalla motivazione di Cass., n. 26281/2025: “di recente questa Corte haribadito, in termini del tutto condivisibili, il seguente principio di diritto:«nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per lariscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo daparte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'interventoin giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso enteda parte dell'agente della riscossione), in quanto l'art. 14, comma 3,D.Lgs. n. 546/1992 prevede tale possibilità non soltanto per coloro chesiano destinatari dell'atto imposi ma anche per le parti del rapportotributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l'ente impositoretitolare della pretesa tributaria» (così Cass. n. 8718/2025). È statospiegato che nel giudizio tributario è ammissibile l'intervento adesivoautonomo dell'Agenzia delle Entrate, quale parte pubblica che si introduceNumero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridicanei confronti di una delle parti in causa, e cioè il contribuente. L'art. 14,comma 3, d.lgs. n. 546/1990 stabilisce che possono intervenirevolontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente,sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributariocontroverso. Ora, a parte la possibilità di applicare, in via residuale, l’art.105 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del richiamatoprevisto dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), va rilevato che ilsuddetto art. 14, comma 3 d.lgs. citato consente l’intervento di soggettiche, "insieme al ricorrente", sono destinatari dell'atto impugnato, maanche di coloro che sono comunque "parti del rapporto tributariocontroverso", tra i quali vi è, sicuramente, l'ente impositore e, quindi, nelcaso di specie, sicuramente l'Agenzia delle Entrate. Una diversainterpretazione risulterebbe priva di ragionevolezza, quando – come nellaspecie - la domanda abbia ad oggetto l'esistenza stessa del credito, la cuisorte – diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, che silimita a concentrare la propria osservazione all’epilogo processuale dellalite – verrebbe compromessa. Del resto, questa Corte ha già affermatoche una diversa interpretazione «comporterebbe l'immotivata esclusionedella possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal farvalere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono portatori di uninteresse giuridicamente rilevante e qualificato […]", determinato anche"[…] dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possanoripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi oindiretti del giudicato […]» (cfr. Cass. 8718/2025, che richiama Cass. n.255/2012; Cass. 24785/2021). Adeguando tali principi alla fattispecie inesame, concernente la cartelle esattoriale notificata al contribuente, devericonoscersi che sussiste sicuramente l'interesse giuridico dell'ente adintervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale esostanziale della pretesa tributaria, al fine di tutelare la propria situazioneNumero registro generale 277/2025Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 11835/2026Data pubblicazione 29/04/2026soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridicapossano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effettiriflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento dellatassa”. In definitiva, “l’agente della riscossione non necessita di alcunaautorizzazione (da parte del giudice) per evocare in giudizio l'enteimpositore creditore”, traducendosi la chiamata in causa di cui all'art. 39del d.lgs. n. 112/1999 in una litis denuntiatio “preordinata a rendereedotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso,così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenirevolontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese inrelazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili” (Cass., n. 5062/2022,ove ulteriori richiami giurisprudenziali).4. All’accoglimento del ricorso può seguire la decisione nel merito, conconseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso l’atto dipresa in carico, a fronte dell’accertata regolarità della notificazione degli5. Le spese dell’intero processo si liquidano in dispositivo, previaapplicazione dell’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992. P.Q.MAccoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara inammissibilel’originario ricorso della contribuente.Condanna l’intimata al pagamento delle spese processuali, che siliquidano, per il giudizio di merito, in € 1.000,00 per il primo grado ed €1.500,00 per il secondo grado e, per il giudizio di legittimità, in €2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito per tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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