CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14836/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito in quanto volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine all'applicazione della recidiva, precluso in sede di legittimità, a fronte della corretta analisi della Corte, che ha dato rilievo ai plurimi precedenti, segnalando come il fatto esprimesse una più elevata e non scalfita pericolosità del ricorrente, insensibile a limiti e vincoli; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere