CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 23842/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (.> [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno in data 23 maggio 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] Mahfoud era stato condannato alla pena di un anno mesi quattro di reclusione 2.500 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 dPR 309/90 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per complessive 372 dosi droganti singole. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato assumendo l'uso personale che era riscontrato dalle dichiarazioni della compagna convivente del ricorrente. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico e si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità avendo valorizzato ai fini dell'esclusione del consumo personale il numero di dosi complessive ricavabili dallo stupefacente, la circostanza che il ricorrente portava con sé, in luogo pubblico, un considerevole quantitativo di stupefacente in modo del tutto ingiustificato e pericoloso e l'assenza di elementi documentali dai quali desumere che il ricorrente fosse un consumatore abituale di hashish. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così