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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 27792/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 8 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta impropria per operazioni dolose e con riferimento agli altri illeciti ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi otto di reclusione; Ritenuto che si censura la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sulla dosimetria della pena, in particolare sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., e sulla mancata applicazione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo di impugnazione), nonché ci si duole della valorizzazione, ai fini della dosimetria della pena, di circostanze non provate, come la distruzione e l'occultamento delle scritture contabili ovvero a elementi irrilevanti e non pertinenti, come una condanna risalente a tredici anni orsono(secondo motivo di ricorso); che la doglianza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. è inammissibile, perché non era stata dedotta con motivo di appello; che con riguardo alle altre questioni sollevate - a parte che quella sull'occultamento delle scritture contabili deve ritenersi coperta da giudicato interno - vengono proposte doglianze di merito senza confrontarsi con gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale la commisurazione della pena doveva tenere conto della particolare spregiudicatezza dimostrata dall'imputato e dai precedenti penali per i quali aveva espiato le relative pene accedendo a benefici finalizzati al reinserimento sociale senza tuttavia coglierne il significato; che, a fronte di questi snodi argomentativi congrui e immuni da vizi, occorre pure evidenziare che il beneficio delle circostanze attenuanti generiche concedibile solo in presenza di specifici elementi positivi comporta una valutazione discrezionale del giudice nelle sue ricadute rispetto all'entità della riduzione della pena, che, se sufficientemente motivate, sono insindacabili dal giudice di legittimità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. j,„.1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]. 4glier este s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 8 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di bancarotta impropria per operazioni dolose e con riferimento agli altri illeciti ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi otto di reclusione; Ritenuto che si censura la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione sulla dosimetria della pena, in particolare sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., e sulla mancata applicazione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo di impugnazione), nonché ci si duole della valorizzazione, ai fini della dosimetria della pena, di circostanze non provate, come la distruzione e l'occultamento delle scritture contabili ovvero a elementi irrilevanti e non pertinenti, come una condanna risalente a tredici anni orsono(secondo motivo di ricorso); che la doglianza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. è inammissibile, perché non era stata dedotta con motivo di appello; che con riguardo alle altre questioni sollevate - a parte che quella sull'occultamento delle scritture contabili deve ritenersi coperta da giudicato interno - vengono proposte doglianze di merito senza confrontarsi con gli argomenti contenuti nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale la commisurazione della pena doveva tenere conto della particolare spregiudicatezza dimostrata dall'imputato e dai precedenti penali per i quali aveva espiato le relative pene accedendo a benefici finalizzati al reinserimento sociale senza tuttavia coglierne il significato; che, a fronte di questi snodi argomentativi congrui e immuni da vizi, occorre pure evidenziare che il beneficio delle circostanze attenuanti generiche concedibile solo in presenza di specifici elementi positivi comporta una valutazione discrezionale del giudice nelle sue ricadute rispetto all'entità della riduzione della pena, che, se sufficientemente motivate, sono insindacabili dal giudice di legittimità; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. j,„.1 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]. 4glier este s
Sentenza Cassazione n. 27792/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris