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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15788/2022

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seguente é.1 ORDINANZA sul ricorso 1550-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ultimo liquidatore della estinta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 35/01/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 01550 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 1550/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR di Bolzano,con sentenza nr 35/2019,rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della CTP di Bolzano con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto avvisi di accertamento emessi ai fini Ires,Irap e Iva a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. ed in seguito alla cancellazione della stessa ai sensi dell'ad 2495 c.c. nei confronti dell'appellante, socio e liquidatore.

Il giudice di appello rilevava che correttamente i provvedimenti impositivi erano stati emessi a carico della società trattandosi di debiti della stessa dei quali doveva rispondere il contribuente quale socio successore e liquidatore ai sensi dell'ad 2495 secondo comma c.c. nella sua formulazione antecedente il dlgs nr 175/2014.

Osservava che in merito ai limiti della sua responsabilità sarebbe stato onere dell'appellante farli valere evidenziando che nella specie nulla era stato dedotto. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate illustrato da memoria eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività.

Si duole della violazione dell'art 2495 c.c. e dell'ad 39 e 36 del DPR 600/1973 Si sostiene che l'Amministrazione finanziaria a seguito dell'intervenuta estinzione della società non avrebbe potuto agire nei confronti del socio o liquidatore se non a determinate condizioni vale a dire che l'atto sia emesso solo nei suoi confronti e che sia dimostrato l'effettiva sussistenza dei debiti tributari e dell'effettiva percezione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione e la loro entità.

In primo luogo va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso operando nella specie la sospensione dei 9 mesi previsti dal DPR 2018 nr 119 art 6 i Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11 dispone che Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

Nel caso di specie la sentenza è stata depositata in data 27.5.2019 e il periodo per proporre ricorso per cassazione rientrava in quell'arco temporale previsto dalla legge sicchè il ricorso depositato in data 30.12.2019 è tempestivo.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Giova ricordare che "il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (così Cass. n. 14784 del 15/07/2015; conf.

Cass. n. 18679 del 27/07/2017; cfr., altresì, Cass. n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016).

Ciò posto nel caso di specie il ricorrente non ha provveduto a trascrivere, nel contesto del ricorso, le parti rilevanti dell'avviso di accertamento, né ha allegato tale atto al ricorso incorrendo pertanto nella violazione sopra richiamata e non consentendo a questa Corte di esaminare la fondatezza della censura.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente é.1 ORDINANZA sul ricorso 1550-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ultimo liquidatore della estinta [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 35/01/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANO, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 01550 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Rg 1550/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR di Bolzano,con sentenza nr 35/2019,rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della CTP di Bolzano con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto avvisi di accertamento emessi ai fini Ires,Irap e Iva a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. ed in seguito alla cancellazione della stessa ai sensi dell'ad 2495 c.c. nei confronti dell'appellante, socio e liquidatore. Il giudice di appello rilevava che correttamente i provvedimenti impositivi erano stati emessi a carico della società trattandosi di debiti della stessa dei quali doveva rispondere il contribuente quale socio successore e liquidatore ai sensi dell'ad 2495 secondo comma c.c. nella sua formulazione antecedente il dlgs nr 175/2014. Osservava che in merito ai limiti della sua responsabilità sarebbe stato onere dell'appellante farli valere evidenziando che nella specie nulla era stato dedotto. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate illustrato da memoria eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività. Si duole della violazione dell'art 2495 c.c. e dell'ad 39 e 36 del DPR 600/1973 Si sostiene che l'Amministrazione finanziaria a seguito dell'intervenuta estinzione della società non avrebbe potuto agire nei confronti del socio o liquidatore se non a determinate condizioni vale a dire che l'atto sia emesso solo nei suoi confronti e che sia dimostrato l'effettiva sussistenza dei debiti tributari e dell'effettiva percezione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione e la loro entità. In primo luogo va rigettata l'eccezione di tardività del ricorso operando nella specie la sospensione dei 9 mesi previsti dal DPR 2018 nr 119 art 6 i Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11 dispone che Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. Nel caso di specie la sentenza è stata depositata in data 27.5.2019 e il periodo per proporre ricorso per cassazione rientrava in quell'arco temporale previsto dalla legge sicchè il ricorso depositato in data 30.12.2019 è tempestivo. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Giova ricordare che "il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (così Cass. n. 14784 del 15/07/2015; conf. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; cfr., altresì, Cass. n. 16147 del 28/06/2017; Cass. n. 11482 del 03/06/2016). Ciò posto nel caso di specie il ricorrente non ha provveduto a trascrivere, nel contesto del ricorso, le parti rilevanti dell'avviso di accertamento, né ha allegato tale atto al ricorso incorrendo pertanto nella violazione sopra richiamata e non consentendo a questa Corte di esaminare la fondatezza della censura. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico del r
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