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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00194/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza della Corte di assise .di Cosenza che - dopo la conclusione del giudizio, al cui esito [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena dell'ergastolo in relazione ad un duplice omicidio premeditato, risalente al 1986, commesso con metodo e a fine di agevolazione mafiosa - aveva applicato all'imputato la misura cautelare della custodia in carcere.

Superate talune questioni di rito, il Tribunale del riesame riteneva operanti, in rapporto al titolo di reato, entrambe le presunzioni, di natura relativa, ma non vinte da contrarie risultanze, poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riguardanti l'an e il quomodo della cautela.

Riscontrava comunque, in positivo, anche in rapporto all'entità della condanna, l'esistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Il pericolo di fuga era attestato dal fatto che, al momento dell'arresto, l'imputato era stato trovato in possesso della somma contanti di diecimila euro e di due telefoni cellulari, che rappresentavano altrettanti validi indizi che egli volesse far perdere le proprie tracce.

Il pericolo di reiterazione di reati di criminalità organizzata era desunto dal trentennale inserimento dell'imputato nei corrispondenti contesti delinquenziali dell'area cosentina, dalla pervicace ostinazione nel crimine (al netto dei periodi di detenzione), dal mantenimento di attuale autorità mafiosa (azioni violente, in suo nome, risultavano, anche di recente, compiute).

2. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale.

L'intestazione dell'ordinanza genetica, sottoscritta solo dal presidente e dal magistrato estensore, appare priva dell'indicazione dei componenti il collegio dell'Assise.

Non vi sarebbe dunque traccia della partecipazione dei giudici popolari alla decisione, né risulterebbe la loro convocazione.

Ne deriverebbe la nullità assoluta del provvedimento in origine adottato, che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente mancato di dichiarare.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione.

L'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, era stata esclusa in sentenza, essendo i fatti antecedenti all'introduzione nell'ordinamento della corrispondente previsione di legge, e sarebbe erroneo sostenere, come fatto dal Tribunale del riesame, che il substrato materiale dell'aggravante medesima - l'aver commesso i fatti avvalendosi della forza di intimidazione propria delle organizzazioni mafiose e/o allo scopo di agevolarle - potesse essere comunque apprezzato a fini processuali, allo scopo di far scattare le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; presunzioni che, in ogni caso, sarebbero solo relative, né il Tribunale avrebbe confutato adeguatamente le obiezioni difensive dirette a superarle.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio della motivazione.

L'ordinanza impugnata non sarebbe adeguatamente motivata in ordine alle rilevate esigenze cautelari.

Il pericolo di reiterazione dei reati sarebbe basato su elementi non attuali.

Non vi sarebbero indicazioni di persistente intraneità dell'imputato a consorterie mafiose; per sostenere il contrario non potrebbero essere utilizzati atti di un diverso procedimento penale, né addebitati all'imputato condotte di altre persone.

L'imputato avrebbe in realtà cambiato stile di vita, intraprendendo una stabile attività lavorativa.

Non avrebbe pendenze penali, perché assolto in primo grado dalle ulteriori contestazioni a suo carico.

Il pericolo di fuga non potrebbe essere unicamente desunto dall'entità della pena inflitta.

Se l'imputato, dopo la condanna all'ergastolo, avesse voluto fuggire, lo avrebbe fatto la sera stessa della sentenza.

I beni di cui era in possesso all'atto dell'arresto sarebbero un elemento suscettibile di alternative interpretazioni, comunque successivo all'emissione dell'ordinanza assoggettata a riesame e non utilizzabile per la sua conferma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'omessa indicazione, nell'intestazione di un provvedimento giudiziario, dei nomi dei componenti del collegio giudicante non influisce infatti sulla validità dell'atto, non rientrando detto incombente tra quelli previsti dalla legge a pena di nullità (Sez. 5, n. 34680 del 09/03/2015, Stucchi, Rv. 265671-01; Sez. 3, n. 34808 del 02/07/2009, Telegrafo, Rv. 244572-01; Sez. 6, n. 476 del 11/02/1998, Ferretti, Rv. 210081-01; Sez. 6, n. 12485 del 28/10/1991, Pispicia, Rv. 190167-01).

Né alcuna incertezza può esservi, nella specie, sulla identità dei membri del medesimo collegio, posto che, nella fase del giudizio, l'adozione, modifica o revoca di una misura cautelare è normalmente deliberata dal giudice procedente nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo il processo, o che, pur avendolo definito in quel determinato grado, sia ancora in possesso dei relativi atti (Sez.

U, n. 26 del 26/09/2000, Scarci, Rv. 216768-01), e il ricorrente non offre elementi, che non siano puramente congetturali o di mero sospetto, i quali inducano a ritenere che tale regola preferenziale non sia stata osservata dalla Corte di assise di Cosenza.

2. Infondato, se non propriamente inammissibile, risulta il secondo motivo.

Secondo la dominante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10295 del 02/03/2010, Pulii, Rv. 246522-01; Sez. 1, n. 18396 del 28/03/2008, Abbruzzese, Rv. 240185-01; Sez. 1, n. 38154 del 12/06/2003, Morfò, Rv. 225993-01; Sez. 1, n. 4297 del 21/06/1996, Vonaro, Rv. 205743-01; Sez. 1, n. 577 del 06/02/1992, Gammone, Rv. 189695-01), dal Collegio condivisa, la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, rispetto ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ha natura processuale, sicché trova applicazione anche per le misure cautelari adottate in relazione a fatti anteriori all'introduzione nell'ordinamento di detto • reato e della connessa circostanza aggravante.

Si consideri, inoltre, che la medesima presunzione si lega, nel presente processo, all'imputazione del reato base di omicidio volontario, in relazione al quale è intervenuta condanna.

Senza contare - in via conclusiva - che il Tribunale del riesame ha argomentato in positivo in ordine al rilievo e all'intensità dei ravvisati pericula libertatis, sicché la censura in scrutinio è a ben vedere priva di reale oggetto.

3. Infondato risulta, infine, il terzo motivo.

L'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto.

Il pericolo di reiterazione è ineccepibilmente desunto, nel contesto di un'azione di chiara matrice mafiosa, dalle chiare evidenze di persistente operatività del relativo sodalizio e dalla caratura Criminale, adeguatamente ricostruita e illustrata, che l'imputato appare in esso mantenere.

Il pericolo di fuga è invece desunto, in modo altrettanto logico e plausibile, dai mezzi ragionevolmente apprestati a tale scopo, tenuto conto del principio per cui, in tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, il Tribunale può tenere conto, ai fini della decisione, delle nuove acquisizioni probatorie effettuate dal Pubblico ministero, anche se sfavorevoli all'indagato e successive non solo a quelle poste a base della richiesta della misura cautelare, ma anche al provvedimento che l'ha disposta ed alla stessa istanza di riesame" (Sez. 3, n. 4647 del 09/12/2015, dep. 2016, Mangano, Rv. 2662.69-01; Sez. 3, n. 27592 del 25/06/2010, Ricci, Rv. 248111-01; Sez. 6, n. 20714 del 28/03/2003, Valiani, Rv. 225867-01).

4. Il ricorso deve essere pertanto conclusivamente rigettato.

Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza della Corte di assise .di Cosenza che - dopo la conclusione del giudizio, al cui esito [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena dell'ergastolo in relazione ad un duplice omicidio premeditato, risalente al 1986, commesso con metodo e a fine di agevolazione mafiosa - aveva applicato all'imputato la misura cautelare della custodia in carcere. Superate talune questioni di rito, il Tribunale del riesame riteneva operanti, in rapporto al titolo di reato, entrambe le presunzioni, di natura relativa, ma non vinte da contrarie risultanze, poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riguardanti l'an e il quomodo della cautela. Riscontrava comunque, in positivo, anche in rapporto all'entità della condanna, l'esistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Il pericolo di fuga era attestato dal fatto che, al momento dell'arresto, l'imputato era stato trovato in possesso della somma contanti di diecimila euro e di due telefoni cellulari, che rappresentavano altrettanti validi indizi che egli volesse far perdere le proprie tracce. Il pericolo di reiterazione di reati di criminalità organizzata era desunto dal trentennale inserimento dell'imputato nei corrispondenti contesti delinquenziali dell'area cosentina, dalla pervicace ostinazione nel crimine (al netto dei periodi di detenzione), dal mantenimento di attuale autorità mafiosa (azioni violente, in suo nome, risultavano, anche di recente, compiute). 2. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale. L'intestazione dell'ordinanza genetica, sottoscritta solo dal presidente e dal magistrato estensore, appare priva dell'indicazione dei componenti il collegio dell'Assise. Non vi sarebbe dunque traccia della partecipazione dei giudici popolari alla decisione, né risulterebbe la loro convocazione. Ne deriverebbe la nullità assoluta del provvedimento in origine adottato, che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente mancato di dichiarare. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. L'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, era stata esclusa in sentenza, essendo i fatti antecedenti all'introduzione nell'ordinamento della corrispondente previsione di legge, e sarebbe erroneo sostenere, come fatto dal Tribunale del riesame, che il substrato materiale dell'aggravante medesima - l'aver commesso i fatti avvalendosi della forza di intimidazione propria delle organizzazioni mafiose e/o allo scopo di agevolarle - potesse essere comunque apprezzato a fini processuali, allo scopo di far scattare le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; presunzioni che, in ogni caso, sarebbero solo relative, né il Tribunale avrebbe confutato adeguatamente le obiezioni difensive dirette a superarle. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. L'ordinanza impugnata non sarebbe adeguatamente motivata in ordine alle rilevate esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione dei reati sarebbe basato su elementi non attuali. Non vi sarebbero indicazioni di persistente intraneità dell'imputato a consorterie mafiose; per sostenere il contrario non potrebbero essere utilizzati atti di un diverso procedimento penale, né addebitati all'imputato condotte di altre persone. L'imputato avrebbe in realtà cambiato stile di vita, intraprendendo una stabile attività lavorativa. Non avrebbe pendenze penali, perché assolto in primo grado dalle ulteriori contestazioni a suo carico. Il pericolo di fuga non potrebbe essere unicamente desunto dall'entità della pena inflitta. Se l'imputato, dopo la condanna all'ergastolo, avesse voluto fuggire, lo avrebbe fatto la sera stessa della sentenza. I beni di cui era in possesso all'atto dell'arresto sarebbero un elemento suscettibile di alternative interpretazioni, comunque successivo all'emissione dell'ordinanza assoggettata a riesame e non utilizzabile per la sua conferma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L'omessa indicazione, nell'intestazione di un provvedimento giudiziario, dei nomi dei componenti del collegio giudicante non influisce infatti sulla validità dell'atto, non rientrando detto incombente tra quelli previsti dalla legge a pena di nullità (Sez. 5, n. 34680 del 09/03/2015, Stucchi, Rv. 265671-01; Sez. 3, n. 34808 del 02/07/2009, Telegrafo, Rv. 244572-01; Sez. 6, n. 476 del 11/02/1998, Ferretti, Rv. 210081-01; Sez. 6, n. 12485 del 28/10/1991, Pispicia, Rv. 190167-01). Né alcuna incertezza può esservi, nella specie, sulla identità dei membri del medesimo collegio, posto che, nella fase del giudizio, l'adozione, modifica o revoca di una misura cautelare è normalmente deliberata dal giudice procedente nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo il processo, o che, pur avendolo definito in quel determinato grado, sia ancora in possesso dei relativi atti (Sez. U, n. 26 del 26/09/2000, Scarci, Rv. 216768-01), e il ricorrente non offre elementi, che non siano puramente congetturali o di mero sospetto, i quali inducano a ritenere che tale regola preferenziale non sia stata osservata dalla Corte di assise di Cosenza. 2. Infondato, se non propriamente inammissibile, risulta il secondo motivo. Secondo la dominante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10295 del 02/03/2010, Pulii, Rv. 246522-01; Sez. 1, n. 18396 del 28/03/2008, Abbruzzese, Rv. 240185-01; Sez. 1, n. 38154 del 12/06/2003, Morfò, Rv. 225993-01; Sez. 1, n. 4297 del 21/06/1996, Vonaro, Rv. 205743-01; Sez. 1, n. 577 del 06/02/1992, Gammone, Rv. 189695-01), dal Collegio condivisa, la presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, rispetto ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ha natura processuale, sicché trova applicazione anche per le misure cautelari adottate in relazione a fatti anteriori all'introduzione nell'ordinamento di detto • reato e della connessa circostanza aggravante. Si consideri, inoltre, che la medesima presunzione si lega, nel presente processo, all'imputazione del reato base di omicidio volontario, in relazione al quale è intervenuta condanna. Senza contare - in via conclusiva - che il Tribunale del riesame ha argomentato in positivo in ordine al rilievo e all'intensità dei ravvisati pericula libertatis, sicché la censura in scrutinio è a ben vedere priva di reale oggetto. 3. Infondato risulta, infine, il terzo motivo. L'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto. Il pericolo di reiterazione è ineccepibilmente desunto, nel contesto di un'azione di chiara matrice mafiosa, dalle chiare evidenze di persistente operatività del relativo sodalizio e dalla caratura Criminale, adeguatamente ricostruita e illustrata, che l'imputato appare in esso mantenere. Il pericolo di fuga è invece desunto, in modo altrettanto logico e plausibile, dai mezzi ragionevolmente apprestati a tale scopo, tenuto conto del principio per cui, in tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, il Tribunale può tenere conto, ai fini della decisione, delle nuove acquisizioni probatorie effettuate dal Pubblico ministero, anche se sfavorevoli all'indagato e successive non solo a quelle poste a base della richiesta della misura cautelare, ma anche al provvedimento che l'ha disposta ed alla stessa istanza di riesame" (Sez. 3, n. 4647 del 09/12/2015, dep. 2016, Mangano, Rv. 2662.69-01; Sez. 3, n. 27592 del 25/06/2010, Ricci, Rv. 248111-01; Sez. 6, n. 20714 del 28/03/2003, Valiani, Rv. 225867-01). 4. Il ricorso deve essere pertanto conclusivamente rigettato. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Co
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