CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18867/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so per l’inammissibilità del ricorso;uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi,chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della decisionedel Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 11/4/2024:-dichiarava l’estinzione per maturata prescrizione dei reati di cui ai capi 8 (limitatamente alversamento del 5/1/2015), 9 (limitatamente alle fatture emesse in epoca anterioreall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), 10 e 13;-confermava l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reatiascrittigli ai capi 1 (art. 416 cod. pen. con ruolo di organizzatore), 8, 9 (per la parte di condottenon dichiarate prescritte: art. 648-ter.1 cod. pen.; art. 8 D. lgs 74/2000), 11 (art. 648-ter.1cod. pen.), 12 (art. 8 D.lgs 74/2000) e 14 (art. 648-ter.1 cod. pen.);-rideterminava il trattamento sanzionatorio nella misura di anni 4, mesi 6 di reclusione edeuro 9.600 di multa.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen.2.1. Omessa motivazione circa il dolo di fattispecie in relazione al delitto di associazione perdelinquere contestato al capo 1).Secondo il difensore le conformi sentenze di merito non sono in grado di giustificarel’affermazione di responsabilità del ricorrente quale partecipe dell’associazione per il periodocompreso tra il 2012 e il settembre 2017 in quanto la sentenza di primo grado si è limitata arichiamare la riferibilità della società [OSCURATO:PERSONA] srl all’imputato e alla sua famigliamentre la Corte di Appello nulla ha aggiunto a dette considerazioni nonostante l’ascrizione alloScassellati di un ruolo di coordinamento della compagine fino all’ottobre 2017, in alcun modospiegato.2.2. Omessa motivazione circa il valore probatorio delle decisioni rese in ambito tributarioin relazione al capo 1).Il difensore segnala che la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo con sentenza del17/12/2019 e la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno escluso lasussistenza di una società di fatto, per il periodo compreso tra il 2012 e il 2015, tra il ricorrentee i coimputati per la suddivisione dei profitti generati dalle condotte illecite contestate. Condecisione 318/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo ha annullato per analoghe ragionigli avvisi di accertamento relativi agli anni 2016-2017 riconoscendo che il ricorrente non facevaparte di alcuna società di fatto e che era del tutto legittimo, dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], ilcomportamento dei familiari che intendevano chiudere una società, provvedendo ai pagamentinei confronti dei dipendenti, e portare a termine i contratti per evitare penali. La Corte territorialeha disatteso i rilievi difensivi limitandosi ad osservare che le valutazioni effettuate in sedetributaria non vincolano il giudice penale senza considerare che le decisioni prodotte si fondanosugli stessi atti di indagine apprezzati nel giudizio abbreviato e la circostanza avrebbe impostodi dare conto con adeguata motivazione delle ragioni della diversa considerazione della stessapiattaforma probatoria.2.3. Vizio di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente sino alsettembre 2017 in relazione ai delitti di autoriciclaggio contestati ai capi 8, 11, 14.Con riguardo alle predette contestazioni di autoriciclaggio consumate secondo contestazionetra gennaio 2015 e marzo 2017, il difensore lamenta che le sentenze di merito non hanno fornitoelementi a sostegno del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente nelle società coinvolte.2.4. Vizio di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto del ricorrente sino alsettembre 2017 con riguardo ai capi 9 e 12 della rubrica concernenti l’emissione di fatture peroperazioni inesistenti.Si tratta di condotte consumate nel periodo compreso tra luglio 2014 e settembre 2017,rivestito nell’ambito delle società interessate. La sentenza impugnata ha valorizzato in viaesclusiva i rapporti con la famiglia [OSCURATO:PERSONA] trascurando che ai fini della qualifica di amministratoredi fatto è necessaria la prova circa l’esercizio di una continuativa e significativa attività gestoria.2.5. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendola Corte di merito valorizzato in senso ostativo la protratta attività criminosa dell’imputato incontrasto con le emergenze processuali, senza tener conto dello stato di incensuratezza delricorrente, del comportamento processuale, del breve coinvolgimento temporale negli illeciti edell’assenza di profitto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il difensore accentra le proprie censure sull’asserito deficit probatorio in ordine al ruolodi amministratore di fatto delle società riferibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] svolto dal prevenuto neglianni antecedenti la morte del suocero, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2016. Si tratta di censure chehanno trovato adeguata risposta fin dal primo grado, avendo il Gup chiarito che il ricorrente erastato socio di maggioranza, ricoprendo anche la carica di amministratore, della Due EsseCostruzioni nel periodo compreso tra il marzo 2008 e il gennaio 2012, allorchè gli succedevanella carica quale prestanome [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] diventava dipendente dellacompagine fino al 6/7/2018, continuando di fatto a gestirla. I giudici di merito hannoconcordemente chiarito la rilevanza strategica della [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da anello dicongiunzione tra le società di primo livello, mere fornitrici di manodopera in totale evasione degliobblighi fiscali, e le società di terzo livello, appaltanti le opere edili attraverso il sistemapredisposto dagli associati al fine di ottenere vantaggi fiscali, contributivi e previdenziali, facendogravare i costi delle iniziative edilizie intraprese su società intestate a prestanomi, votate ad unacontenuta operatività temporale e finalizzate alla mera gestione della manodopera. E’ stato,altresì, evidenziato il qualificato rapporto intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA],operante nel medesimo sistema, con analoga funzione, formalmente amministrata dallaprestanome [OSCURATO:PERSONA] e anch’essa riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], per quanto illustrato dalGup alle pagg. 41-42, con apprezzamenti condivisi dalla sentenza impugnata.1.1. Orbene, se le emergenze delle intercettazioni telefoniche attestano in manieraplasticamente incontestabile il dinamismo societario del ricorrente dopo la morte del suocero,rendendo non revocabile in dubbio la qualifica di amministratore di fatto che fonda gli addebiti asuo carico, deve osservarsi che per gli anni precedenti soccorre la puntuale ricostruzioneinvestigativa valorizzata dai giudici di merito, dimostrativa della riconducibilità delle compaginiimpegnate nel sistema fraudolento ad un unico centro di interessi, facente capo alla famigliaSarsilli. Né vale ad esimere da responsabilità il ricorrente l’assunto di un ruolo predominante edassorbente del suocero, contraddetto non solo dal diretto coinvolgimento gestionale nella DueEsse da tempo risalente ma dalla stessa padronanza dimostrata dal prevenuto dei meccanismiilleciti denotata dal compendio intercettivo, che attesta consolidata esperienza nel settore ecollaudati rapporti di collaborazione con gli altri soggetti intranei al sodalizio, come evidenziatodai giudici d’appello.Quanto alla funzione di coordinamento del sodalizio criminoso ascritto allo [OSCURATO:PERSONA] finoall’ottobre 2017 unitamente ad altri, la stessa descrive il ruolo direttivo dell’imputato oggetto diincolpazione e trova fondamento ricostruttivo nell’attività di raccordo svolta sistematicamentedal ricorrente tra le società del c.d livello 1 e quelle del livello 2, indispensabile a garantirel’efficienza del sistema frodatorio perseguito dall’associazione.1.2. Con riguardo alle ricadute probatorie delle decisioni rese in sede di giustizia tributariala Corte di merito ha correttamente escluso la sussistenza di un vincolo in tal senso, richiamandopertinenti pronunce di questa Corte. La giurisprudenza di legittimità dominante ritiene che ilGiudice penale possa utilizzare quanto acquisito nel processo tributario solo a livello indiziarioma non può limitarsi al rinvio agli schemi presuntivi o ai criteri probatori propri del sistematributario, stante la presunzione di non colpevolezza stabilita dall’art. 27 Cost. e dall’art. 6 CEDU.Si è in proposito affermato che il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute insede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementiinduttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento(Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693-01; Sez. 3, n. 28710 del 19/04/2017,Mantellini, Rv. 270476-01).Si è ulteriormente chiarito (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221-01, inmotivazione), con argomenti che il Collegio condivide, che il diritto penale tributario sicaratterizza per la sua specialità che gli deriva dalla particolare materia che ne costituiscel'oggetto, ma resta pur sempre diritto penale, diritto cioè dei comportamenti ritenuti lesivi dibeni giuridici o di valori ad essi preesistenti, non diritto degli atti o degli interessi regolati dallenorme tributarie e certamente non dell'obbligazione tributaria. In quanto "diritto penale", essosi caratterizza per la sua natura autonoma e costitutiva rispetto alle altre branche del diritto.Non v'è dubbio che il comune oggetto di tutela sia il dovere di concorrere alle spese pubbliche,previsto dall'art. 53, Cost. quale specifica articolazione del più generale dovere di solidarietà dicui all'art. 2, Cost., ma tale tutela non viene penalmente perseguita in modo indiretto,sanzionando puramente e semplicemente gli obblighi tributari altrove disciplinati nell'an, nelquomodo e nel quando. Al legislatore penale tributario non sta a cuore il recupero in sé delgettito fiscale evaso, né il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, ma esclusivamentela decisione circa la natura illecita delle condotte e l'irrogazione delle relative sanzioni nelcontesto dei principi fissati dall'art. 27 della Costituzione.In detto contesto risulta evidente l’impossibilità di traslare le considerazioni delle decisionitributarie in punto di società di fatto nel processo penale, facendone derivare, secondo i postulatidella difesa, l’insussistenza degli elementi costitutivi del contestato delitto associativo, a frontedi una piattaforma probatoria che i giudici di merito hanno correttamente scrutinato ai sensidell’art. 192 cod. proc. pen., dando conto della concludenza rappresentativa delle fonti di provasecondo lo statuto proprio del diritto penale.2. Anche le censure concernenti i delitti di autoriciclaggio (capi 8, 11, 14) e l’emissione difatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 9 e 12 reiterano rilievi adeguatamente scrutinatifin dal primo grado (pag. 90 e segg.) e disattesi con congrui argomenti, condivisi dalla sentenzaimpugnata. Ancora una volta la difesa fa leva sulla pretesa assenza di elementi atti a dimostrarela qualifica di amministratore di fatto del ricorrente delle società coinvolte negli illeciti conriguardo al periodo antecedente l’anno 2017 senza confrontarsi con la motivazione reiettivarassegnata dalla Corte territoriale alle pag. 41-42 circa l’intraneità del prevenuto al sistemapredisposto allo scopo di consentire alle società del terzo livello l’evasione di imposte e contributi,lucrando su detto illegale servizio e convogliandone i proventi verso società estere, di dirittosloveno, i cui flussi, analiticamente ricostruiti dalla Guardia di Finanza, sono stati riassunti dalprimo giudice nella tabella allegata a pag. 94.[OSCURATO:PERSONA] a pag. 98 ha, inoltre, rappresentato come i conti delle società di comodo estere,alimentati dai versamenti delle società del c.d. 1 livello, fossero periodicamente esistematicamente svuotati da parte dei fittizi intestatari delle società stesse che agivano perconto e nell’interesse dell’imputato.3. Le conclusive censure concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche sonomanifestamente infondate, avendo i giudici d’appello a pag. 44 escluso la possibilità dimitigazione del trattamento sanzionatorio (al di là dell’espunzione degli aumenti relativi ai reatiprescritti) in ragione dell’articolata e protratta nel tempo attività delittuosa posta in essere edella pericolosità sociale dell’imputato, desumibile dalle modalità di realizzazione delle condotte,con valutazione adeguatamente giustificata in piena coerenza con gli esiti processuali.4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 24 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]