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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17747/2026

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ici, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore di sostegno di LoverciLuciano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e CarmineAlessandro Arieta, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 315/2020 depositatail 14/10/2020 e notificata il 21/10/2020.Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il germano [OSCURATO:PERSONA], lacognata [OSCURATO:PERSONA] (moglie del premorto germano dell'attore GlaucoLoverci), la cugina [OSCURATO:PERSONA] (figlia della premorta zia AnitaLoverci), il cugino [OSCURATO:PERSONA] (figlio del premorto zio [OSCURATO:PERSONA]), ipronipoti dei comuni ascendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la zia [OSCURATO:PERSONA](moglie del premorto zio [OSCURATO:PERSONA]), perché fosse disposta la divisioneereditaria con scioglimento delle comunioni incidentali - ordinarie edereditarie - createsi tra gli eredi in seguito alla morte dei comuni ascendenti.Più specificamente, lo stato di indivisione tra le parti si era creato perl'apertura di più successioni: quelle dei nonni dell'attore [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], cui era seguita nel 1968 una divisione negoziale inforza della quale alcuni cespiti del patrimonio erano stati lasciati in stato dicomunione ordinaria tra alcuni eredi; quella degli zii dell'attore MariaLoverci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, da ultimo, [OSCURATO:PERSONA].L'attore esponeva di essersi occupato negli anni della gestione dei benicomuni e di aver diffusamente tentato di addivenire a una divisionenegoziale con gli altri eredi, resa impossibile dall'altrui disinteressamentoper la vicenda.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Sandro e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], restando contumaceDaniele [OSCURATO:PERSONA].Nessuno dei convenuti si opponeva alla divisione domandata dall'attore,sebbene tutti contestassero in vario modo l'imputazione a loro colpa dellostato di indivisione denunciata in citazione da [OSCURATO:PERSONA], che si era inrealtà, a loro dire, unilateralmente imposto a far data dal 1990 qualeamministratore esclusivo dell'asse ereditario, rifiutandosi di dismetterel'esercizio di tale attività e di rendere il conto della gestione, cosi che erarisultato impossibile addivenire a una divisione stragiudiziale.

Anna MariaPisano e [OSCURATO:PERSONA] introducevano inoltre due domande riconvenzionali,Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026chiedendo il rendiconto della gestione dell'attore, nonché la divisioneereditaria con scioglimento di un'ulteriore comunione tra loro esistentedovuta alla successione dai genitori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelcui asse erano incluse quote pro indiviso in comunione anche con la di loronipote [OSCURATO:PERSONA].Con separato atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio SandroLoverci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandando lo scioglimento dellacomunione instauratasi sugli ulteriori cespiti patrimoniali di cui già era statachiesta la divisione con domanda riconvenzionale.

Le due cause, per laparziale coincidenza delle parti e dell'oggetto, venivano riunite conordinanza del giudice istruttore.La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatori formali, provetestimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con sentenza delTribunale di Sassari in composizione collegiale n. 563 del 17 aprile 2014.

Ilgiudice di prime cure accoglieva il progetto di divisione elaborato dal c.t.u.,procedendo all'assegnazione delle quote formate nella consulenza,lasciando in stato di indivisione il terreno sito in località Campulandru eordinandone la vendita ex art. 720 c.c., ripartendo le sole attività liquidegià di [OSCURATO:PERSONA] (denaro e titoli di stato) depositate presso il Banco diSardegna tra tutti i nipoti, compreso [OSCURATO:PERSONA], per il resto esclusodalla successione dell'ereditanda.

La questione dei frutti percepiti dall'attorein quanto amministratore esclusivo dei beni comuni, di cui gli altri coerediavevano chiesto rendiconto e restituzione alla massa ereditaria, era risoltadal Tribunale condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere i soli profitti la cuipercezione fosse stata documentata, compensandoli in parte con le spesedi gestione documentate.2.

Proponevano appello avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaPisano e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari,rigettava, per quanto qui ancora rileva, il gravame, affermando che gliappellanti, per assolvere la prova della responsabilità del gestore,avrebbero dovuto quanto meno allegare quali attività concretamenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere per una proficua gestioneNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026dei beni della massa, nonché, trattandosi di comunione, del perché lorostessi fossero stati impossibilitati a porle in essere da sé.

Aggiungeva chegli appellanti, per provare il loro diritto, avrebbero dovuto allegare e provarel’esistenza di azioni di [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione della diligenzamedia, avessero cagionato singoli eventi dannosi per i beni della massaereditaria, ovvero di occasioni di profitto che l’appellato avrebbecolposamente mancato di perseguire.4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaPisano sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore di sostegno di LucianoLoverci, ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ex art.360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., in relazione agli artt. 2909 c.c. e 112,324, 329 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminarele loro comparse conclusionali e memorie di replica nelle quali avevanoevidenziato la dichiarata acquiescenza da parte degli appellati LucianoLoverci e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai profili dell’utilizzo esclusivo dei beni incomunione da parte del primo, del conseguente suo obbligo a rendere ilconto della gestione dell’intero patrimonio (con la sola esclusione di treimmobili), dell’onere probatorio a carico del primo e della “valutazione dellerisultanze probatorie”, con la conseguente intervenuta formazione delgiudicato interno sui detti aspetti.1.1.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La Corte rileva, in primo luogo, che i ricorrenti, in violazione del principio dispecificità, hanno omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggimaggiormente significativi, le loro comparse conclusionali e memorie direplica depositate in appello e, soprattutto, gli atti processuali con i quali gliappellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero prestato acquiescenzasugli indicati profili della controversia.Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026In secondo luogo, come condivisibilmente rilevato dai controricorrenti, intema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazionicontenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicatointerno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamenteautonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propriaindividualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente,e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri,concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; conf.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n.27246 del 21/10/2024), anche quando sia utile a risolvere questionistrumentali all'attribuzione del bene controverso (Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 20951 del 30/06/2022).Orbene, nel momento in cui gli odierni ricorrenti, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA],dall’altro, hanno, con i rispettivi atti di appello, rimesso in discussione gliesiti del primo grado di giudizio con riferimento, tra l’altro, all’asseritacattiva gestione dei beni in comune da parte di [OSCURATO:PERSONA] e all’entitàdei danni riconducibili alla stessa, gli aspetti in relazione ai quali i ricorrentiasseriscono essersi formato il giudicato interno sono rientrati nell’ambitodel thema decidendum, a tacer del fatto che non è dato comprendere a cosasi riferisca il generico riferimento operato alla “valutazione delle risultanzeprobatorie”.1.2.

Per quanto concerne la correzione operata dalla Corte d’appello inrelazione all’importo complessivo dei frutti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbeeffettivamente percepito (da euro 353.537,15 ad euro 156.340,90) e che,dunque, avrebbe dovuto restituire pro quota ai coeredi aventi diritto, è veroche il giudice dell'impugnazione non può provvedere di ufficio allacorrezione degli errori materiali esistenti nella sentenza di primo gradogravata di appello, in quanto il procedimento di correzione al pari di ognialtro procedimento, richiede un'istanza del soggetto interessato, ma èaltrettanto vero che quest’ultima, non essendo diretta a una vera e propriariforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di unoNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026specifico motivo di gravame, anche incidentale, ma può essere proposta algiudice investito dell'impugnazione senza alcun onere di forma (Cass., Sez.2, Sentenza n. 2701 del 11/05/1979; cfr. altresì Cass., Sez. 2, Sentenza n.3815 del 02/08/1978).

Ebbene, nel caso di specie, per stessa ammissionedelle ricorrenti (cfr. pag. 6 del ricorso), gli appellati, nel costituirsi in appellocon un nuovo procuratore, hanno denunciato l’errore materiale sui frutticostituiti dai canoni locativi.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza exart. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c. e723 e 820 c.c., per non avere la Corte di merito considerato che essiavevano manifestato a [OSCURATO:PERSONA], quale unico gestore dei beni,l’intenzione di utilizzarli in via diretta domandandone il sequestro giudiziarioe che i frutti civili devono essere liquidati con riferimento al valore figurativodel canone locativo di mercato.2.1.

Il motivo è infondato.Preliminarmente, deve essere escluso che vi sia stata un’omissione dipronuncia, atteso che non viene neppure indicata su quale domanda oeccezione la Corte d’appello non avrebbe deciso.Del pari, si censura astrattamente la mancata considerazione del cd. redditofigurativo senza, però, attingere, se non con prospettazioni astratte, la ratiodecidendi sottesa alla pronuncia qui impugnata.Ciò debitamente premesso, il principio base dal quale partire è quellosecondo cui l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno deicomproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrrealcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inertio abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendol'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civiliricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipantiabbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta enon gli sia stato concesso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015;conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 20/01/2022, secondo cui, fino aquando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altriNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non puòassumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro cheabbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risultiprovato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene neabbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale).In applicazione del riportato principio, i giudici di merito hanno ritenuto cheLuciano [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligato alla restituzione dei frutti civili percepiti soloa partire dal 26.12.1996, data in cui i coeredi gli avevano inviato la primarichiesta di rendiconto.

Gli stessi hanno altresì sottolineato che, sulla basedelle risultanze probatorie, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritratto utilità economiche soloda alcuni dei beni dell’asse ereditario, essendo altri beni utilizzati (sia purein certi periodi dell’anno) da coeredi, e che, alla stregua della c.t.u.espletata, i beni non locati versavano in mediocri condizioni diconservazione.

In quest’ottica, la Corte d’appello ha correttamenteaffermato che “Gli appellanti, …, per assolvere la prova della responsabilitàdel gestore, avrebbero dovuto quanto meno allegare quali attivitàconcretamente il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere peruna proficua gestione dei beni della massa, nonché, trattandosi dicomunione, del perché loro stessi fossero stati impossibilitati a porle inessere da sé” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

E ancora: “…, gliappellanti, per provare il loro diritto, avrebbero dovuto allegare e provarel’esistenza di azioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione della diligenzamedia, hanno (recte, avessero) cagionato singoli eventi dannosi per i benidella massa ereditaria, ovvero di occasioni di profitto che l’appellatoavrebbe colposamente mancato di perseguire” (pag. 9 della sentenza).

Einfine: “Gli altri comunisti, per la propria parte, avrebbero potuto attivarsida sé per mettere a profitto i beni lasciati improduttivi dal sig.

LucianoLoverci”.Orbene, a fronte di tali argomentazioni, congrue dal punto di vista logico ecorrette sul piano giuridico, i ricorrenti si sono limitati a sostenereapoditticamente che il dies a quo di decorrenza per il calcolo dei frutti sisarebbe dovuto far coincidere con la domanda di sequestro giudiziario daNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026loro presentata (senza, peraltro, trascrivere, almeno nei suoi passaggimaggiormente significativi, il relativo ricorso e senza neppure indicare inquale data sarebbe stata depositata) e che i frutti si sarebbero dovuticalcolare sulla base del valore figurativo del canone locativo di mercato(senza chiarire quali fossero stati i valori considerati a tal fine dal c.t.u. e,soprattutto, se quelli percepiti dal coerede gestore fossero statisensibilmente inferiori a quelli di mercato).In ogni caso, fermo restando che viene denunciata una erronea ricognizionedella fattispecie concreta (anziché astratta), come tale denunciabile soloper eventuali vizi motivazionali, si è al cospetto di una cd. doppia conforme,né i ricorrenti hanno dedotto che le decisioni di merito si fondassero sudifferenti ragioni di fatto, con la conseguenza che una censura di tal fattasarebbe stata comunque preclusa.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 ss. e1218 c.c., per avere la Corte territoriale posto a loro carico l’onere diprovare l’esistenza di azioni di [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione delladiligenza media, avessero cagionato danni ai beni della massa ereditaria.3.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi.Invero, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione, come si è detto,sulle seguenti considerazioni: a) [OSCURATO:PERSONA] altro non aveva fatto cheesercitare il suo diritto dominicale occupandosi di alcuni dei beni immobili,ragionevolmente di quelli che già erano messi a profitto, curando lariscossione dei canoni dei beni locati; b) anche l’inerzia degli altri comunistinel mettere a profitto i propri beni rappresentava esercizio del diritto diproprietà e tale non proficuo uso non poteva essere imputato a LucianoLoverci per il solo fatto di essersi occupato di alcuni dei beni ereditari; c) gliappellanti, per assolvere la prova della responsabilità del gestore,avrebbero dovuto quanto meno allegare quali attività concretamenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere per una proficua gestionedei beni della massa, nonché, trattandosi di comunione, del perché lorostessi fossero stati impossibilitati a porle in essere da sé (in particolare,Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026avrebbero dovuto allegare e provare l’esistenza di occasioni di profitto chel’appellato avrebbe colposamente mancato di perseguire); d) in ogni caso,gli altri comunisti, per la propria parte, avrebbero potuto attivarsi da sé permettere a profitto i beni lasciati improduttivi da [OSCURATO:PERSONA].Alla stregua di quanto precede, non può ritenersi violato il principio (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 21090 del 03/11/2004; conf.

Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 30506 del 22/11/2019) a mente del quale, nel giudizio di rendicontopromosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del contoal fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto,a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti glielementi utili per la ricostruzione della gestione stessa.Nel caso di specie, quindi, una volta che si è circoscritto al gestore l’uso ditre degli immobili del compendio ereditario idonei a produrre frutti, non sipuò imputare al medesimo la responsabilità per non aver fatto altrettantocon altri beni, a meno che non venga provato che, pur avendo avutopossibilità vantaggiose, egli si sia colpevolmente sottratto dallo sfruttarle oabbia impedito agli altri comunisti di utilizzare quei beni e metterli a frutto.Del resto, non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto dagli altri coeredil’incarico di gestire tutti i beni ereditari, assumendosene, per l’effetto, leconnesse responsabilità.4.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza exart. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 132, comma 2, n.4), c.p.c. e 111 Cost., per non aver analizzato le censure da essi formulatealla sentenza di primo grado, avuto riguardo all’affermazione del Tribunaleche, dopo aver ritenuto [OSCURATO:PERSONA] come “possessore esclusivo” deibeni ereditari, aveva poi contraddittoriamente deciso in modo totalmentedifforme.4.1.

Il motivo, dal quale è arduo estrapolare la doglianza sottesa, èinammissibile sia perché non si confronta con la decisione qui impugnata(ma, semmai, con quella di primo grado) sia in quanto quest’ultima si pone,per le ragioni esposte nell’esaminare il precedente motivo, ben al di sopradel cd. minimo costituzionale.Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026In ogni caso, appare evidente che la Corte d’appello non ha posto afondamento della propria decisione la medesima premessa dell’iterargomentativo sviluppato dal giudice di prime cure, essendo partita daldifferente rilievo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva messo a profitto solo ibeni in comunione suscettibili di produrre frutti.5.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in euro 3.000 per compensi ed euro 200 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ici, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore di sostegno di LoverciLuciano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e CarmineAlessandro Arieta, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 315/2020 depositatail 14/10/2020 e notificata il 21/10/2020.Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il germano [OSCURATO:PERSONA], lacognata [OSCURATO:PERSONA] (moglie del premorto germano dell'attore GlaucoLoverci), la cugina [OSCURATO:PERSONA] (figlia della premorta zia AnitaLoverci), il cugino [OSCURATO:PERSONA] (figlio del premorto zio [OSCURATO:PERSONA]), ipronipoti dei comuni ascendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la zia [OSCURATO:PERSONA](moglie del premorto zio [OSCURATO:PERSONA]), perché fosse disposta la divisioneereditaria con scioglimento delle comunioni incidentali - ordinarie edereditarie - createsi tra gli eredi in seguito alla morte dei comuni ascendenti.Più specificamente, lo stato di indivisione tra le parti si era creato perl'apertura di più successioni: quelle dei nonni dell'attore [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], cui era seguita nel 1968 una divisione negoziale inforza della quale alcuni cespiti del patrimonio erano stati lasciati in stato dicomunione ordinaria tra alcuni eredi; quella degli zii dell'attore MariaLoverci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, da ultimo, [OSCURATO:PERSONA].L'attore esponeva di essersi occupato negli anni della gestione dei benicomuni e di aver diffusamente tentato di addivenire a una divisionenegoziale con gli altri eredi, resa impossibile dall'altrui disinteressamentoper la vicenda.Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Sandro e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], restando contumaceDaniele [OSCURATO:PERSONA].Nessuno dei convenuti si opponeva alla divisione domandata dall'attore,sebbene tutti contestassero in vario modo l'imputazione a loro colpa dellostato di indivisione denunciata in citazione da [OSCURATO:PERSONA], che si era inrealtà, a loro dire, unilateralmente imposto a far data dal 1990 qualeamministratore esclusivo dell'asse ereditario, rifiutandosi di dismetterel'esercizio di tale attività e di rendere il conto della gestione, cosi che erarisultato impossibile addivenire a una divisione stragiudiziale. Anna MariaPisano e [OSCURATO:PERSONA] introducevano inoltre due domande riconvenzionali,Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026chiedendo il rendiconto della gestione dell'attore, nonché la divisioneereditaria con scioglimento di un'ulteriore comunione tra loro esistentedovuta alla successione dai genitori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelcui asse erano incluse quote pro indiviso in comunione anche con la di loronipote [OSCURATO:PERSONA].Con separato atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio SandroLoverci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandando lo scioglimento dellacomunione instauratasi sugli ulteriori cespiti patrimoniali di cui già era statachiesta la divisione con domanda riconvenzionale. Le due cause, per laparziale coincidenza delle parti e dell'oggetto, venivano riunite conordinanza del giudice istruttore.La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatori formali, provetestimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con sentenza delTribunale di Sassari in composizione collegiale n. 563 del 17 aprile 2014. Ilgiudice di prime cure accoglieva il progetto di divisione elaborato dal c.t.u.,procedendo all'assegnazione delle quote formate nella consulenza,lasciando in stato di indivisione il terreno sito in località Campulandru eordinandone la vendita ex art. 720 c.c., ripartendo le sole attività liquidegià di [OSCURATO:PERSONA] (denaro e titoli di stato) depositate presso il Banco diSardegna tra tutti i nipoti, compreso [OSCURATO:PERSONA], per il resto esclusodalla successione dell'ereditanda. La questione dei frutti percepiti dall'attorein quanto amministratore esclusivo dei beni comuni, di cui gli altri coerediavevano chiesto rendiconto e restituzione alla massa ereditaria, era risoltadal Tribunale condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere i soli profitti la cuipercezione fosse stata documentata, compensandoli in parte con le spesedi gestione documentate.2. Proponevano appello avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaPisano e la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari,rigettava, per quanto qui ancora rileva, il gravame, affermando che gliappellanti, per assolvere la prova della responsabilità del gestore,avrebbero dovuto quanto meno allegare quali attività concretamenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere per una proficua gestioneNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026dei beni della massa, nonché, trattandosi di comunione, del perché lorostessi fossero stati impossibilitati a porle in essere da sé. Aggiungeva chegli appellanti, per provare il loro diritto, avrebbero dovuto allegare e provarel’esistenza di azioni di [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione della diligenzamedia, avessero cagionato singoli eventi dannosi per i beni della massaereditaria, ovvero di occasioni di profitto che l’appellato avrebbecolposamente mancato di perseguire.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaPisano sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore di sostegno di LucianoLoverci, ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ex art.360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., in relazione agli artt. 2909 c.c. e 112,324, 329 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esaminarele loro comparse conclusionali e memorie di replica nelle quali avevanoevidenziato la dichiarata acquiescenza da parte degli appellati LucianoLoverci e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai profili dell’utilizzo esclusivo dei beni incomunione da parte del primo, del conseguente suo obbligo a rendere ilconto della gestione dell’intero patrimonio (con la sola esclusione di treimmobili), dell’onere probatorio a carico del primo e della “valutazione dellerisultanze probatorie”, con la conseguente intervenuta formazione delgiudicato interno sui detti aspetti.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.La Corte rileva, in primo luogo, che i ricorrenti, in violazione del principio dispecificità, hanno omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggimaggiormente significativi, le loro comparse conclusionali e memorie direplica depositate in appello e, soprattutto, gli atti processuali con i quali gliappellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero prestato acquiescenzasugli indicati profili della controversia.Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026In secondo luogo, come condivisibilmente rilevato dai controricorrenti, intema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazionicontenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicatointerno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamenteautonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propriaindividualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente,e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri,concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.27246 del 21/10/2024), anche quando sia utile a risolvere questionistrumentali all'attribuzione del bene controverso (Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 20951 del 30/06/2022).Orbene, nel momento in cui gli odierni ricorrenti, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA],dall’altro, hanno, con i rispettivi atti di appello, rimesso in discussione gliesiti del primo grado di giudizio con riferimento, tra l’altro, all’asseritacattiva gestione dei beni in comune da parte di [OSCURATO:PERSONA] e all’entitàdei danni riconducibili alla stessa, gli aspetti in relazione ai quali i ricorrentiasseriscono essersi formato il giudicato interno sono rientrati nell’ambitodel thema decidendum, a tacer del fatto che non è dato comprendere a cosasi riferisca il generico riferimento operato alla “valutazione delle risultanzeprobatorie”.1.2. Per quanto concerne la correzione operata dalla Corte d’appello inrelazione all’importo complessivo dei frutti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbeeffettivamente percepito (da euro 353.537,15 ad euro 156.340,90) e che,dunque, avrebbe dovuto restituire pro quota ai coeredi aventi diritto, è veroche il giudice dell'impugnazione non può provvedere di ufficio allacorrezione degli errori materiali esistenti nella sentenza di primo gradogravata di appello, in quanto il procedimento di correzione al pari di ognialtro procedimento, richiede un'istanza del soggetto interessato, ma èaltrettanto vero che quest’ultima, non essendo diretta a una vera e propriariforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di unoNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026specifico motivo di gravame, anche incidentale, ma può essere proposta algiudice investito dell'impugnazione senza alcun onere di forma (Cass., Sez.2, Sentenza n. 2701 del 11/05/1979; cfr. altresì Cass., Sez. 2, Sentenza n.3815 del 02/08/1978). Ebbene, nel caso di specie, per stessa ammissionedelle ricorrenti (cfr. pag. 6 del ricorso), gli appellati, nel costituirsi in appellocon un nuovo procuratore, hanno denunciato l’errore materiale sui frutticostituiti dai canoni locativi.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza exart. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112 c.p.c. e723 e 820 c.c., per non avere la Corte di merito considerato che essiavevano manifestato a [OSCURATO:PERSONA], quale unico gestore dei beni,l’intenzione di utilizzarli in via diretta domandandone il sequestro giudiziarioe che i frutti civili devono essere liquidati con riferimento al valore figurativodel canone locativo di mercato.2.1. Il motivo è infondato.Preliminarmente, deve essere escluso che vi sia stata un’omissione dipronuncia, atteso che non viene neppure indicata su quale domanda oeccezione la Corte d’appello non avrebbe deciso.Del pari, si censura astrattamente la mancata considerazione del cd. redditofigurativo senza, però, attingere, se non con prospettazioni astratte, la ratiodecidendi sottesa alla pronuncia qui impugnata.Ciò debitamente premesso, il principio base dal quale partire è quellosecondo cui l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno deicomproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è idoneo a produrrealcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inertio abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendol'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civiliricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipantiabbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta enon gli sia stato concesso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015;conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 20/01/2022, secondo cui, fino aquando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altriNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non puòassumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro cheabbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risultiprovato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene neabbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale).In applicazione del riportato principio, i giudici di merito hanno ritenuto cheLuciano [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligato alla restituzione dei frutti civili percepiti soloa partire dal 26.12.1996, data in cui i coeredi gli avevano inviato la primarichiesta di rendiconto. Gli stessi hanno altresì sottolineato che, sulla basedelle risultanze probatorie, il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritratto utilità economiche soloda alcuni dei beni dell’asse ereditario, essendo altri beni utilizzati (sia purein certi periodi dell’anno) da coeredi, e che, alla stregua della c.t.u.espletata, i beni non locati versavano in mediocri condizioni diconservazione. In quest’ottica, la Corte d’appello ha correttamenteaffermato che “Gli appellanti, …, per assolvere la prova della responsabilitàdel gestore, avrebbero dovuto quanto meno allegare quali attivitàconcretamente il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere peruna proficua gestione dei beni della massa, nonché, trattandosi dicomunione, del perché loro stessi fossero stati impossibilitati a porle inessere da sé” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). E ancora: “…, gliappellanti, per provare il loro diritto, avrebbero dovuto allegare e provarel’esistenza di azioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione della diligenzamedia, hanno (recte, avessero) cagionato singoli eventi dannosi per i benidella massa ereditaria, ovvero di occasioni di profitto che l’appellatoavrebbe colposamente mancato di perseguire” (pag. 9 della sentenza). Einfine: “Gli altri comunisti, per la propria parte, avrebbero potuto attivarsida sé per mettere a profitto i beni lasciati improduttivi dal sig. LucianoLoverci”.Orbene, a fronte di tali argomentazioni, congrue dal punto di vista logico ecorrette sul piano giuridico, i ricorrenti si sono limitati a sostenereapoditticamente che il dies a quo di decorrenza per il calcolo dei frutti sisarebbe dovuto far coincidere con la domanda di sequestro giudiziario daNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026loro presentata (senza, peraltro, trascrivere, almeno nei suoi passaggimaggiormente significativi, il relativo ricorso e senza neppure indicare inquale data sarebbe stata depositata) e che i frutti si sarebbero dovuticalcolare sulla base del valore figurativo del canone locativo di mercato(senza chiarire quali fossero stati i valori considerati a tal fine dal c.t.u. e,soprattutto, se quelli percepiti dal coerede gestore fossero statisensibilmente inferiori a quelli di mercato).In ogni caso, fermo restando che viene denunciata una erronea ricognizionedella fattispecie concreta (anziché astratta), come tale denunciabile soloper eventuali vizi motivazionali, si è al cospetto di una cd. doppia conforme,né i ricorrenti hanno dedotto che le decisioni di merito si fondassero sudifferenti ragioni di fatto, con la conseguenza che una censura di tal fattasarebbe stata comunque preclusa.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., della violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 ss. e1218 c.c., per avere la Corte territoriale posto a loro carico l’onere diprovare l’esistenza di azioni di [OSCURATO:PERSONA] che, in violazione delladiligenza media, avessero cagionato danni ai beni della massa ereditaria.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi.Invero, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione, come si è detto,sulle seguenti considerazioni: a) [OSCURATO:PERSONA] altro non aveva fatto cheesercitare il suo diritto dominicale occupandosi di alcuni dei beni immobili,ragionevolmente di quelli che già erano messi a profitto, curando lariscossione dei canoni dei beni locati; b) anche l’inerzia degli altri comunistinel mettere a profitto i propri beni rappresentava esercizio del diritto diproprietà e tale non proficuo uso non poteva essere imputato a LucianoLoverci per il solo fatto di essersi occupato di alcuni dei beni ereditari; c) gliappellanti, per assolvere la prova della responsabilità del gestore,avrebbero dovuto quanto meno allegare quali attività concretamenteLuciano [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere per una proficua gestionedei beni della massa, nonché, trattandosi di comunione, del perché lorostessi fossero stati impossibilitati a porle in essere da sé (in particolare,Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026avrebbero dovuto allegare e provare l’esistenza di occasioni di profitto chel’appellato avrebbe colposamente mancato di perseguire); d) in ogni caso,gli altri comunisti, per la propria parte, avrebbero potuto attivarsi da sé permettere a profitto i beni lasciati improduttivi da [OSCURATO:PERSONA].Alla stregua di quanto precede, non può ritenersi violato il principio (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 21090 del 03/11/2004; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 30506 del 22/11/2019) a mente del quale, nel giudizio di rendicontopromosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del contoal fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto,a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti glielementi utili per la ricostruzione della gestione stessa.Nel caso di specie, quindi, una volta che si è circoscritto al gestore l’uso ditre degli immobili del compendio ereditario idonei a produrre frutti, non sipuò imputare al medesimo la responsabilità per non aver fatto altrettantocon altri beni, a meno che non venga provato che, pur avendo avutopossibilità vantaggiose, egli si sia colpevolmente sottratto dallo sfruttarle oabbia impedito agli altri comunisti di utilizzare quei beni e metterli a frutto.Del resto, non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto dagli altri coeredil’incarico di gestire tutti i beni ereditari, assumendosene, per l’effetto, leconnesse responsabilità.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza exart. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 132, comma 2, n.4), c.p.c. e 111 Cost., per non aver analizzato le censure da essi formulatealla sentenza di primo grado, avuto riguardo all’affermazione del Tribunaleche, dopo aver ritenuto [OSCURATO:PERSONA] come “possessore esclusivo” deibeni ereditari, aveva poi contraddittoriamente deciso in modo totalmentedifforme.4.1. Il motivo, dal quale è arduo estrapolare la doglianza sottesa, èinammissibile sia perché non si confronta con la decisione qui impugnata(ma, semmai, con quella di primo grado) sia in quanto quest’ultima si pone,per le ragioni esposte nell’esaminare il precedente motivo, ben al di sopradel cd. minimo costituzionale.Numero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026In ogni caso, appare evidente che la Corte d’appello non ha posto afondamento della propria decisione la medesima premessa dell’iterargomentativo sviluppato dal giudice di prime cure, essendo partita daldifferente rilievo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] aveva messo a profitto solo ibeni in comunione suscettibili di produrre frutti.5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in euro 3.000 per compensi ed euro 200 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] CirilloNumero registro generale 31317/2020Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 17747/2026Data pubblicazione 03/06/2026
Sentenza Cassazione n. 17747/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris