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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 gennaio 2019

Cassazione n. 06273/2023

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con studio in L’Aquila, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni : [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il C omune di Scoppito (AQ), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale dell’Abruzzo il 29 luglio 2019,n. 714/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 , n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTO176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l.29 dicembre 2022, n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale dell’Abruzzo il 29 luglio 2019, n. 71 4 /01/2019 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avvisodi accertamento per i l parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2012 con riguardo alla com proprietà di un immobile sito in Scoppito (AQ) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Scoppito (AQ) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila il 3 luglio 2018 , n.42 2/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali .

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che il contribuente fosse comproprietario per il 50% dell’immobile nell’anno di riferimento (2012) e non avesse provato l’acquisto in proprietà esclusiva di una ridotta porzione dell’immobile, essendo stata successiva la relativa divisione (2018).

Il Comune di Scoppito (AQ) è rimasto intimato. 2.Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia l’omesso esame dell’eccezione di nullità della sentenza pronunciata dalla commissione tributaria provinciale, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ . , per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado la tardiva comunicazione dell’avviso di fissazione della pubblica udienza del 3 luglio 2018 dinanzi al giudice di primo grado, essendone stata ricevuta la comunicazione soltanto l’8 giugno 2018. 2.2Con il secondo motivo, si denuncia contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che possono ravvisarsi, per un verso, nell’asserzione che il presupposto dell’ICI è costituito da l possesso di immobili e, per altro verso, nell’asserzione che il contribuente è comproprietario per il 50% –insieme al fratello –dell’immobile e che la proprietà esclusiva del medesimo su una ridotta porzione dell’immobile è priva di dimostrazione in base all’esame dei titoli dominicali. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 1, del d.lgs.30 dicembre 1992,n. 504, 36 del d.lgs.31 ottobre 1990, n. 346, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., per essere stata omessadal giudice di secondo grado la considerazione che il contribuente era l’unico possessore dell’immobile, facendo esclusivo riferimento alle risultanze catastali per il riconoscimento dell’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale, là dove la sentenzadepo sitata dalla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila col n. 202/03/2019 – avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per il parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2013 da parte del fratello - aveva accertato ( a suo dire con efficacia di giudicato esterno) la spettanza in suo favore della medesima esenzione per la proprietà esclusiva dell’immobile, di cui egli era unico possessore sin dall’anno 1980. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo è inammissibile.1.1 In proposito, al di là dell’improprio richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si rileva, anzitutto, che il ricorso per cassazione non contiene (in spregio al canone di autosufficienza) alcuna trascrizione o indicazione circa la deduzione (con l’atto di appello) della suddetta questione, che non è stata scrutinata dal giudice del gravame né stata menzionata dalla sentenza impugnata nell’esposizione degli antefatti processuali.

Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

I motividel ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885).2.Il secondo motivo è infondato. 2.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).

Peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente” o di “ motivazione perplessa e incomprensibile”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11282; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2022, n. 15135). 2.2 Nella specie, al di là dell’improprio richiamo (ancora una volta) all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che , comunque,non ne impedisce la riqualificazione d’ufficio sub n. 4 in relazione al tenore della censura, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardoal collegamento dell’esercizio del possesso alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile ai fini dell’integrazione del presupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 , non ravvisandosi alcuna contraddizione sul piano argomentativo tra le affermazioni relative ai distinti elementi della fattispecie normativa.

Ne deriva che il decisum rispetta in maniera più che sufficiente il canone del minimo costituzionale. 3.Il terzo motivo è infondato. 3.1 La censura attinge la sentenza impugnata per aver privilegiato le risultanze catastali a discapito delle emergenze fattuali e, quindi, per non aver considerato il possesso esclusivo dell’immobile da parte del comproprietario ai fini del presupposto impositivo, deducendo a conferma del proprio assunto la formazione medio temporedel giudicato esterno con riferimento ad una sentenza del giudice tributario di primo grado sull’impugnazione di un avviso di accertamento per il parziale versamento dell’IMU relativ a all’anno 2013 sul medesimo immobileda parte del fratello (peraltro, preceduta dall’annullamento d’ufficio in autotutela di un avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2010). 3.2Secondo il tenore dell’eccezione di (efficacia espansiva del) giudicato esterno, la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila col n. 202/03/2019 (il cui passaggio in giudicato è attestato dalla certificazione apposta in calce dalla competente Segreteria, come si evince dalla copia prodotta in questa sede) aveva accertato, in relazione all’IMU relativa all’anno 2013 (cioè, l’anno antecedente a quello sub iudice) con riguardo ad un coobbligato solidale (ma con estensione al contribuente ex art. 1306, comma 2, cod. civ.) ed allo stesso immobile, che,«(…) considerato che ai fini delle agevolazioni IMU, le risultanze catastali non sono probanti per quanto concerne l’effettiva proprietà dei beni immobili se si dimostra prova contraria; nella fattispecie ciascuna unità immobiliare di fatto costituisce unica abitazione che è quella principale.

Infatti, il ricorrente, oltre alla dichiarazione di cui sopra presentata al Comune, ha effettuato successivamente con il fratello l’atto di divisione con dichiarazione in esso del possesso fin dal 1980 delle rispettive unità immobiliari.

Infine nell’anno 2010 il Comune di Scoppito ha emesso analogo avviso di accertamento che successivamente ha annullato». 3.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass. , Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936).

Il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407).

Dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto non può precludere l'esame del merito delle controversie che attengono alla medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse.

Ciò in quanto solo l'accertamento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo (da ultime, in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34499). 3.4 Nella specie, è evidente che il giudicato di cui si invoca l’efficacia espansiva nel presente procedimento (ancorché a vantaggio di un coobbligato solidale ex art. 1306, secondo comma, cod. civ.) era limitato all’accertamento dell’esercizio del possesso esclusivo da parte del comproprietario sull’immobileper il solo anno di riferimento, considerandone – a dispetto della contitolarità del diritto dominicale secondo le risultanze catastali - la rilevanza qualificante ai fini del riconoscimento per intero (e non per quota) dell’esenzione dall’IMU per la destinazione ad abitazione principale.

Per cui, non si può ravvisare nella portata oggettiva di tale pronuncia la “cristallizzazione” di un elemento costitutivo della fattispecie con carattere di stabilità e permanenza ultrannuale, trattandosi, viceversa, di una circostanza variabile e mutevole di anno in anno.Per cui, l’accertamento del possesso (ancorché esclusivo) dell’immobile- non poteva fare stato che per l’anno di riferimento ai fini della delineazione del presupposto impositivo. 3.5Pertanto, esclusa l’incidenza riflessa di tale giudicato, non può che ribadirsi l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema diICI, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta è dovuta dalcomproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso che gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504 riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene(Cass., Sez. 6^- 5, 9 marzo 2017, n. 6064; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25308; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 20Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29658; Cass., Sez. 6^-5, 25 ottobre 2021, n. 29868; Cass., Sez. 6^-5, 29 gennaio 2022, n. 1596). 3.6Nella specie, quindi, il giudice di appello si è uniformato ai principi enunciati, avendo ritenuto che: «Perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame è quindi necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto p ad altro diritto reale di godimento, o ad un’altra situazione giuridica specificamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziaria o concessione di beni demaniali.

Nel caso di specie dall’esame dei titoli di proprietà in atti emerge che nell’anno d’imposta per cui si procede (2012) il ricorrente era comproprietario al 50% con il fratello dell’intero complesso immobiliare per cui è priva di dimostrazione la deduzione circa una minore estensione del diritto dominicale di esclusiva proprietà.

Tale circostanza, invero, non può essere provata né da una intervenuta reciproca usucapione avvenuta tra i due fratelli nei reciproci confronti, difettando il necessario accertamento giudiziale, né dalla produzione dell’autodichiarazionepoiché documento irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto dominicale, specie nei confronti di terzi, quali l’[OSCURATO:PERSONA], né dall’atto di divisione prodotto, poiché stipulato solo in data 26- 6-2018, ovvero successivamente all’anno in cui è sorto il debito tributario».

4. Valutandosi l’inammissibilità del primo motivo, nonché l’infondatezza del secondo motivo e del ter zo motivo , alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.

5. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione delle spese giudiziali , essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con studio in L’Aquila, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni : [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il C omune di Scoppito (AQ), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale dell’Abruzzo il 29 luglio 2019,n. 714/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020 , n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,n. [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTO176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l.29 dicembre 2022, n. 198, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 febbraio 2023dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale dell’Abruzzo il 29 luglio 2019, n. 71 4 /01/2019 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avvisodi accertamento per i l parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2012 con riguardo alla com proprietà di un immobile sito in Scoppito (AQ) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Scoppito (AQ) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila il 3 luglio 2018 , n.42 2/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali . Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che il contribuente fosse comproprietario per il 50% dell’immobile nell’anno di riferimento (2012) e non avesse provato l’acquisto in proprietà esclusiva di una ridotta porzione dell’immobile, essendo stata successiva la relativa divisione (2018). Il Comune di Scoppito (AQ) è rimasto intimato. 2.Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia l’omesso esame dell’eccezione di nullità della sentenza pronunciata dalla commissione tributaria provinciale, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ . , per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado la tardiva comunicazione dell’avviso di fissazione della pubblica udienza del 3 luglio 2018 dinanzi al giudice di primo grado, essendone stata ricevuta la comunicazione soltanto l’8 giugno 2018. 2.2Con il secondo motivo, si denuncia contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che possono ravvisarsi, per un verso, nell’asserzione che il presupposto dell’ICI è costituito da l possesso di immobili e, per altro verso, nell’asserzione che il contribuente è comproprietario per il 50% –insieme al fratello –dell’immobile e che la proprietà esclusiva del medesimo su una ridotta porzione dell’immobile è priva di dimostrazione in base all’esame dei titoli dominicali. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 1, del d.lgs.30 dicembre 1992,n. 504, 36 del d.lgs.31 ottobre 1990, n. 346, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ ., per essere stata omessadal giudice di secondo grado la considerazione che il contribuente era l’unico possessore dell’immobile, facendo esclusivo riferimento alle risultanze catastali per il riconoscimento dell’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale, là dove la sentenzadepo sitata dalla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila col n. 202/03/2019 – avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per il parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2013 da parte del fratello - aveva accertato ( a suo dire con efficacia di giudicato esterno) la spettanza in suo favore della medesima esenzione per la proprietà esclusiva dell’immobile, di cui egli era unico possessore sin dall’anno 1980. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo è inammissibile.1.1 In proposito, al di là dell’improprio richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si rileva, anzitutto, che il ricorso per cassazione non contiene (in spregio al canone di autosufficienza) alcuna trascrizione o indicazione circa la deduzione (con l’atto di appello) della suddetta questione, che non è stata scrutinata dal giudice del gravame né stata menzionata dalla sentenza impugnata nell’esposizione degli antefatti processuali. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motividel ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885).2.Il secondo motivo è infondato. 2.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente” o di “ motivazione perplessa e incomprensibile”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11282; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2022, n. 15135). 2.2 Nella specie, al di là dell’improprio richiamo (ancora una volta) all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che , comunque,non ne impedisce la riqualificazione d’ufficio sub n. 4 in relazione al tenore della censura, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardoal collegamento dell’esercizio del possesso alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile ai fini dell’integrazione del presupposto impositivo di cui all’art. 2 del d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504 , non ravvisandosi alcuna contraddizione sul piano argomentativo tra le affermazioni relative ai distinti elementi della fattispecie normativa. Ne deriva che il decisum rispetta in maniera più che sufficiente il canone del minimo costituzionale. 3.Il terzo motivo è infondato. 3.1 La censura attinge la sentenza impugnata per aver privilegiato le risultanze catastali a discapito delle emergenze fattuali e, quindi, per non aver considerato il possesso esclusivo dell’immobile da parte del comproprietario ai fini del presupposto impositivo, deducendo a conferma del proprio assunto la formazione medio temporedel giudicato esterno con riferimento ad una sentenza del giudice tributario di primo grado sull’impugnazione di un avviso di accertamento per il parziale versamento dell’IMU relativ a all’anno 2013 sul medesimo immobileda parte del fratello (peraltro, preceduta dall’annullamento d’ufficio in autotutela di un avviso di accertamento per il parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2010). 3.2Secondo il tenore dell’eccezione di (efficacia espansiva del) giudicato esterno, la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila col n. 202/03/2019 (il cui passaggio in giudicato è attestato dalla certificazione apposta in calce dalla competente Segreteria, come si evince dalla copia prodotta in questa sede) aveva accertato, in relazione all’IMU relativa all’anno 2013 (cioè, l’anno antecedente a quello sub iudice) con riguardo ad un coobbligato solidale (ma con estensione al contribuente ex art. 1306, comma 2, cod. civ.) ed allo stesso immobile, che,«(…) considerato che ai fini delle agevolazioni IMU, le risultanze catastali non sono probanti per quanto concerne l’effettiva proprietà dei beni immobili se si dimostra prova contraria; nella fattispecie ciascuna unità immobiliare di fatto costituisce unica abitazione che è quella principale. Infatti, il ricorrente, oltre alla dichiarazione di cui sopra presentata al Comune, ha effettuato successivamente con il fratello l’atto di divisione con dichiarazione in esso del possesso fin dal 1980 delle rispettive unità immobiliari. Infine nell’anno 2010 il Comune di Scoppito ha emesso analogo avviso di accertamento che successivamente ha annullato». 3.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass. , Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936). Il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407). Dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto non può precludere l'esame del merito delle controversie che attengono alla medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse. Ciò in quanto solo l'accertamento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo (da ultime, in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34499). 3.4 Nella specie, è evidente che il giudicato di cui si invoca l’efficacia espansiva nel presente procedimento (ancorché a vantaggio di un coobbligato solidale ex art. 1306, secondo comma, cod. civ.) era limitato all’accertamento dell’esercizio del possesso esclusivo da parte del comproprietario sull’immobileper il solo anno di riferimento, considerandone – a dispetto della contitolarità del diritto dominicale secondo le risultanze catastali - la rilevanza qualificante ai fini del riconoscimento per intero (e non per quota) dell’esenzione dall’IMU per la destinazione ad abitazione principale. Per cui, non si può ravvisare nella portata oggettiva di tale pronuncia la “cristallizzazione” di un elemento costitutivo della fattispecie con carattere di stabilità e permanenza ultrannuale, trattandosi, viceversa, di una circostanza variabile e mutevole di anno in anno.Per cui, l’accertamento del possesso (ancorché esclusivo) dell’immobile- non poteva fare stato che per l’anno di riferimento ai fini della delineazione del presupposto impositivo. 3.5Pertanto, esclusa l’incidenza riflessa di tale giudicato, non può che ribadirsi l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema diICI, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta è dovuta dalcomproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso che gli artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504 riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene(Cass., Sez. 6^- 5, 9 marzo 2017, n. 6064; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2017, n. 25308; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 20Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29658; Cass., Sez. 6^-5, 25 ottobre 2021, n. 29868; Cass., Sez. 6^-5, 29 gennaio 2022, n. 1596). 3.6Nella specie, quindi, il giudice di appello si è uniformato ai principi enunciati, avendo ritenuto che: «Perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta in esame è quindi necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto p ad altro diritto reale di godimento, o ad un’altra situazione giuridica specificamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziaria o concessione di beni demaniali. Nel caso di specie dall’esame dei titoli di proprietà in atti emerge che nell’anno d’imposta per cui si procede (2012) il ricorrente era comproprietario al 50% con il fratello dell’intero complesso immobiliare per cui è priva di dimostrazione la deduzione circa una minore estensione del diritto dominicale di esclusiva proprietà. Tale circostanza, invero, non può essere provata né da una intervenuta reciproca usucapione avvenuta tra i due fratelli nei reciproci confronti, difettando il necessario accertamento giudiziale, né dalla produzione dell’autodichiarazionepoiché documento irrilevante ai fini del riconoscimento del diritto dominicale, specie nei confronti di terzi, quali l’[OSCURATO:PERSONA], né dall’atto di divisione prodotto, poiché stipulato solo in data 26- 6-2018, ovvero successivamente all’anno in cui è sorto il debito tributario». 4. Valutandosi l’inammissibilità del primo motivo, nonché l’infondatezza del secondo motivo e del ter zo motivo , alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 5. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione delle spese giudiziali , essendo rimasta intimata la parte vittoriosa. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
Decreto Cassazione n. 06273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris