CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1110 dicembre 1976; avverso la sentenza del 12 gennaio 2021, della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 588, comma 2, del codice penale. Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando quattro motivi di censura, due relativi alla qualificazione del fatto contestato ed alla ritenuta partecipazione del ricorrente; due, invece, relativi al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis del codice penale. In particolare: 2.1. con i primi due motivi, articolati sotto il profilo della violazione di legge, in relazione all'art. 588 cod. pen. e all'art. 192 cod. proc. pen., e sotto il profilo del vizio di motivazione (difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) si deduce che la corte d'appello non avrebbe considerato che, dal materiale probatorio acquisito, non emergerebbe la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di rissa e, comunque, la prova certa della partecipazione dell'imputato. E comunque, nel ritenere la responsabilità del ricorrente, non avrebbe dato conto della valutazione delle prove e dei criteri adottati. Gli unici testi indifferenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), non avrebbero, infatti, riferito di una violenta contesa tra due gruppi di persone contrapposte, ma solo di una discussione animata e, comunque, nessuno avrebbe riconosciuto l'imputato. Il brig. Germanà, poi, sarebbe intervenuto in un secondo momento ed avrebbe visto solo un gruppo di persone spintonarsi. 2.2. Il terzo e il quarto motivo, invece, anch'essi articolati sotto il profilo della violazione della legge penale (ed in particolare dell'art. 131-bis cod. pen.) e del vizio di motivazione (nelle sue forme della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), il ricorrente deduce che la corte territoriale, nonostante la sussistenza dei presupposti sia soggettivi che oggettivi, non avrebbe ritenuto la particolare tenuità del fatto, escludendo così la punibilità del reato. La decisione, quindi, sarebbe stata assunta in violazione di legge e senza un'adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi sono inammissibili, in quanto articolati in fatto. Premesso che ai fini della configurabilità del reato di rissa è necessaria la partecipazione di almeno tre persone e l'individuazione, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente confliggenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona (Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, Rv. 275631), la corte territoriale ha dato conto delle specifiche dichiarazioni rese dai testi presenti, evidenziando come costoro abbiano descritto una violenta contesta tra quindici/venti persone, integranti quanto meno due gruppi contrapposti e tutte animate da intenti offensivi. Ha poi evidenziato come i militari intervenuti sul posto abbiano visto il ricorrente, con il naso sanguinante, azzuffarsi e spintonarsi con altri, accerchiando uno dei partecipanti, valutando l'irrilevanza della pregressa ferita riportata dal ricorrente in altra pregressa occasione. Ciò considerato, le censure sollevate dal ricorrente, pur articolate, nel primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione del materiale probatorio acquisito, ritenuti dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Quindi presuppongono una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Entrambi i motivi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili. 2. Con il terzo e il quarto motivo, invece, il ricorrente contesta la ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., erroneamente escluso dalla corte territoriale con motivazione, asseritamente, illogica e contraddittoria. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. L'accertamento della particolare tenuità del fatto, sotto il profilo oggettivo, impone al giudice di valutare, secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell'articolo 133 cod. pen., le modalità della condotta e l'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la corte territoriale, nell'escludere la possibilità di applicare la norma invocata, ha valutato da un canto le caratteristiche e le modalità della rissa (una violenta contesa, avvenuta in pieno giorno, tra una ventina di persone, nei giardini pubblici dinanzi alla stazione ferroviaria); gli esiti della stessa (plurime lesioni riportate dai partecipanti, prodotte con oggetti atti ad offendere); le caratteristiche soggettive dell'imputato (soggetto che ha riportato plurime condanne, anche per gravi delitti commessi con l'uso della violenza). La logicità della motivazione offerta dalla corte territoriale preclude la possibilità di sindacarne il merito. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec