CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 04411/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 27 marzo 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 582, 585, 577 n. 4 cod. pen. alla pena di mesi dieci di reclusione, esclusa l'aggravante, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in trecento euro. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione, in ordine alla testimonianza del teste Parrella, escusso all'udienza del 18 ottobre 2016. Si contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa e del teste a carico,effettuato dal primo giudice, come rilevato con atto di appello cui la Corte territoriale non avrebbe fornito risposta in particolare sulle segnalate incongruenze rispetto alla testimonianza del teste Parrella. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza della legge penale in relazione all'art. 52 cod. pen. e al mancato riconoscimento della scriminante quanto meno dal punto di vista putativo. 2.2.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 2 cod. pen. 3.11 ricorso è, per quanto concerne il secondo e terzo motivo, reiterativo di identiche censure, devolute in sede di gravame cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, dunque non censurabile in questa sede. 3.1.11 primo motivo devolve un vizio che attiene alla valutazione di attendibilità della persona offesa e del teste a carico, operata in sede di merito, nonché la congruenza della motivazione circa il rapporto tra dette dichiarazioni e quelle del teste Parrella. Detta censura, in sostanza, richiede una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, ovvero l'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012 - dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Comunque, la valutazione di attendibilità di parte offesa e testimoni è rimessa al giudice di merito, in quanto questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni non rinvenibili nella specie (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]