CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 21184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8030-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso [OSCURATO:PERSONA] pensionabile R.G.N. 8030/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 4812/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2016 R.G.N. 2463/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva escluso in capo a [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, il diritto al ricalcolo della pensione. Per quanto qui rileva, la Corte escludeva che, nella retribuzione computabile ai fini della quantificazione dell’ammontare della pensione, potesse includersi la retribuzione erogata per ore di straordinario effettuate e pagate in più rispetto a quelle previste dal contratto collettivo. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps si è limitato a conferire procura ai propri difensori, senza svolgere attività difensiva.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte avrebbe travisato la domanda attorea, la quale aveva ad oggetto il computo, nella retribuzione pensionabile, della quota di base della retribuzione per straordinario(retribuzione tabellare), al netto della maggiorazione fissa dovuta come aumento per lo straordinario. Così facendo, la Corte sarebbe incorsa nell’omesso esame della domanda. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 17 l. n.889/71 e dell’art.2108 c.c. La Corte non avrebbe considerato né l’art.2018 c.c.,né l’art.17, co.2 l. n.889/71, dai quali è possibiledesumere la scomputabilità della retribuzione per lavoro straordinario in una quota dovuta a titolo di retribuzione tabellare e in una maggiorazione, a causa indennitaria, dovuta per lo straordinario. La prima componente, avendo natura retributiva e non integrando il concetto di lavoro straordinario, riferibile solo alla maggiorazione, va inclusa nella retribuzione pensionabile. Il primo motivo è da respingere. La Corte ha dato atto di aver compreso gli esatti termini della domanda quando, a p.4 della sentenza, riporta il contenuto della domanda di primo grado, ribadita poi in grado d’appello, e puntualizza che la domanda aveva ad oggetto l’espunzione, dalla retribuzione pensionabile, della sola maggiorazione indennitaria dovuta a titolo di straordinario dal più ampio e strutturato corrispettivo dovuto per ogni ora lavorata oltre il normale orario di lavoro, nonché quando, a p.7 punto 5c) della sentenza, esclude che la retribuzione per lavoro straordinario possa essere scomputata in distinte quote, dovendo invece intendersi quale unitario compenso, come confermato anche dalla sua possibile determinazione in forma forfettaria. Il secondo motivo è da respingere. Questa Corte (Cass.446/12) ha affermato che per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi degli artt.5 e 17 l. n.889/71, è escluso dalla base pensionabile il compenso per lavoro straordinario. Sostiene la ricorrente che tale pronuncia non rileverebbe poiché non riguarda la questione, qui posta, della computabilità della sola quota pari alla retribuzione tabellare. In realtà, la sentenza citata vale a orientare anche la decisione del caso di specie, sì che non è necessario rimettere la causa all’udienza pubblica. Detta sentenza ha escluso in toto, come ha fatto la Corte d’appello, il compenso per lavoro straordinario dalla base pensionabile, con ciò implicitamente negando che tale compenso possa essere frazionato in una quota – pari alla retribuzione tabellare – da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota –la maggiorazione avente casa indennitaria –invece da non computare. Del resto, tale scomposizione in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art.5, co.1 lett. e) l. n.889/71,ha parlato di compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria: la determinazione a forfait è logicamente incompatibile con una voce costituita da più componenti retributive. Dal canto suo, l’art.17, co.1 l. n.889/71 esclude dalla retribuzione pensionabile proprio i compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario ai sensi dell’art.5, co.1 lett. e), disponendo che: “Gli elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f)”. La conclusione non muta anche a voler considerare il secondo comma della norma, in base al quale: “ ”. Il riferimento alla lettera a), ovvero alla retribuzione tabellare, non sta a significare – come pretende parte ricorrente –che nel compenso per lavoro straordinario la quota pari alla retribuzione tabellare debba essere inclusa nella retribuzione pensionabile ma, semmai, conferma la tesi contraria, ossia la netta distinzione tra la retribuzione tabellare (lett. a) e il compenso per lavoro straordinario (lett.e), unitariamente inteso, passibile di determinazione forfettaria e al quale è estraneo il concetto di retribuzione tabellare. Resta solo da dire che la norma generale dell’art.2108 c.c. non rileva in questa sede, poiché prevale, per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la specifica disciplina della retribuzione pensionabile di cui all’art.17 l.n.889/71. Nulla sulle spese, non avendo l’Inps svolto attività difensiva. P.Q.M. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,